Con la sigla DOCG, si indica un prodotto di “Denominazione di Origine Controllata e Garantita”.
La DOCG comprende vini prodotti in specifiche zone geografiche nel rispetto di un severo disciplinare di produzione approvato da Decreto Ministeriale.
L’attribuzione di DOCG è riservata ai vini già riconosciuti come denominazione di origine controllata (DOC) da almeno cinque anni, i quali, ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati.
I vini DOCG, prima di essere messi in commercio, così come i vini DOC devono essere sottoposti, in fase di produzione, ad analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.
Nome prodotto | Video,Produttori.Shop | Zona Produzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Brunello di Montalcino Brunello Montalcino DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO “BRUNELLO DI MONTALCINO” Approvato come DOC con DPR 28.03.1966 GU 132 - 30.06.1966 Approvato come DOCG con DPR 01.07.1980 Modificato con DPCM 04.1.1991 Rettifica Modificato con DM 24.06.1996 Modificato con DM 19.05.1998 GU 314 - 15.11.1980 GU 80 - 04.04.1992 GU 153 -01.07.1992 GU 157 - 06.07.1996 GU 133 - 10.06.1998 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale esclusivamente dal vitigno “Sangiovese” (denominato, a Montalcino, “Brunello”). Articolo 3 Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” devono essere prodotte all’interno del territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena. Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione. I vigneti iscritti allo schedario viticolo del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” sono utilizzabili anche per produrre vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino”, alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1). La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di impianto e del 70% al quarto anno di impianto, rispetto al massimale di cui all’art.4. 2 Articolo 4 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” devono essere atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti: terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene; comunque idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative; giacitura: collinare; altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve; densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 54,4 di vino. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg. 2,7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino di cui all’art. 5 per i quantitativi predetti. Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 % vol. Qualora venga rivendicato il toponimo “Vigna” le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol. Articolo 5 Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Nel caso di rivendicazione di una “Vigna” non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione. 3 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l’annata della vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” può portare come qualificazione la menzione “Riserva” se immesso al consumo successivamente al 1° gennaio dell’anno successivo al termine di sei anni, calcolati considerando l’annata della vendemmia, fermi restando i minimi di due anni di affinamento in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. Le date dell’inizio e della fine del periodo di affinamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l’effettuazione dei due anni di affinamento in contenitori di rovere. Fermo restando l’affinamento in contenitori di rovere, si potrà tenere il 6% di vino dell’annata in affinamento, in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino”, prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva. Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” può essere designato per scelta di cantina, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione, con la denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino”, ferma restando comunque la resa ad ettaro prevista per il “Brunello di Montalcino”. Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento, devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’art. 3. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli. Articolo 6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte: colore: rosso rubino intenso tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l. Le partite da qualificare con la menzione “Riserva” devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato considerando l’annata della vendemmia. 4 Articolo 7 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500; litri 3,000; litri 5,000. Le bottiglie devono essere di tipo “Bordolese”, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero. Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. E’ vietato usare, insieme alla denominazione “Brunello di Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Superiore”, “Vecchio” e similari. E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, “Cascina” ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia. Articolo 8 Ai fini dell’utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente. L’imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve avvenire nei termini previsti dalle norme in materia. Qualora venga rivendicata una “Vigna”, la partita relativa deve essere presentata separatamente per l’esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente. Qualora venga usata la qualificazione “Riserva”, la partita relativa deve essere presentata separatamente per l’esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente. Articolo 9 Legame con l’ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica 1. Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione del vino Brunello di Montalcino, che corrisponde all’area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena. Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri. L’area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio. La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all’argilloso. 5 La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l’Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell’Appennino Centrale. Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli. 2. Fattori umani rilevanti per il legame La vocazione del territorio di Montalcino a produrre vini di grande qualità è nota da molti secoli. Già nel Medio Evo gli statuti comunali regolamentavano la data d’inizio vendemmia, mentre durante l’assedio del 1553, il vino non mancò mai e Blaise de Montluc, alla difesa delle mura montalcinesi, per dissimulare le sofferenze ”si arrubinava il volto con il robusto vino”. Secondo il bolognese Leandro Alberti (1550-1631), Montalcino è: ”molto nominato per li buoni vini che si cavano da quelli ameni colli.”. L’auditore granducale Bartolomeo Gherardini nella sua visita a Montalcino del 1676-1677 segnala la produzione di 6050 some di vino descritto come “ vino gagliardo, non però in gran quantità”. Charles Thompson nel 1744 dice che “Montalcino non è molto famosa eccetto che per la bontà dei suoi vini”. Il padre precursore della produzione del vino Brunello di Montalcino fu certamente Clemente Santi. Nel 1869 un suo Vino Scelto (Brunello) della vendemmia 1865 fu premiato con medaglia d’argento dal Comizio del circondario. Nel 1893 il Ministero dell’Agricoltura premia un vino di Raffaello Padelletti e all’inizio del ‘900 il Brunello di Riccardo Paccagnini vince molti prestigiosissimi riconoscimenti sia nazionali (Esposizione Franco Italiana di Roma nel 1910), sia internazionali (grand prix per il Brunello 1894 e medaille d’or per uno del 1899). Il professor Martini della Scuola di Viticoltura e Enologia di Conegliano Veneto, nel 1885, in una conferenza su “La ricchezza avvenire della provincia senese”, mette in evidenza che il Senese “è ormai conosciuto su tutti i mercati vinicoli nazionali ed anche nei principali esteri, per vari tipi di vino tra cui il Brunello di Montalcino”. Le vicissitudini dell’inizio del XX° secolo portarono ad un decadimento della produzione vitienologica e pochissimi produttori tennero viva la produzione montalcinese fra le due guerre. Il Brunello di Montalcino fu presentato da alcune aziende alla Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel 1932, 1933 e 1935. Dopo la seconda guerra mondiale si iniziò nuovamente a pensare alla produzione vitivinicola e alcuni ebbero la lungimiranza di proiettarsi nel futuro, accordandosi sulle regole di produzione del Brunello di Montalcino. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Il Brunello di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di colore rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento. Ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo. Si riconoscono sentori di sottobosco, legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura composita. Al gusto il vino ha corpo elegante ed armonico, nerbo e razza, è asciutto e con lunga persistenza aromatica. 6 Per le sue caratteristiche, il Brunello di Montalcino sopporta lunghi invecchiamenti, migliorando nel tempo. E’ stato verificato che si può conservare, in funzione delle caratteristiche delle annate, per un minimo di dieci e fino a trenta anni, ma può essere tenuto in cantina anche più a lungo. Naturalmente va conservato nel modo giusto: in una cantina fresca, con luce scarsa, a temperatura costante, senza rumori e odori; le bottiglie tenute coricate. L'eleganza e il corpo armonico del vino permettono abbinamenti con piatti molto strutturati e compositi quali le carni rosse, la selvaggina da penna e da pelo, eventualmente accompagnate da funghi e tartufi. Trova abbinamento ottimale anche con piatti della cucina internazionale a base di carni o con salse. Il Brunello è anche vino da abbinamento ottimale con formaggi: tome stagionate e formaggi strutturati. Inoltre, per le sue caratteristiche, è godibile anche quale vino da meditazione. Il vino Brunello di Montalcino deve essere servito in bicchieri dalla forma ampia, al fine di poterne cogliere l’aroma composito ed armonioso. Dovrà essere servito ad una temperatura di circa 18°C-20°C. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l’interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Brunello di Montalcino. La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell’ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Sangiovese di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima influisce sul vitigno e sul suo sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre. Le piogge della fase primaverile sono utili per l’accumulo di acqua a livello dell’apparato radicale, utile alla pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative. Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Sangiovese durante la fase vegetativa. La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario. Articolo 10 L’attività di controllo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Brunello di Montalcino, è affidata alla società Valoritalia, i cui dati sono riportati di seguito. Nome e Indirizzo: Valoritalia Unità operativa 26 Montalcino Piazza Cavour, 8 – 53024 MONTALCINO - SI Telefono 0577 846155 - Fax 0577 846363; E-mail info@valoritalia.it 7 La società ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ed opera con l’Unità n° 26 che ha sede a Montalcino. Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 , che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata: il Piano dei Controlli attivato permette di monitorare costantemente la produzione lungo tutta la filiera, dal vigneto e fino al momento dell’imbottigliamento. Tutte le partite di vino devono essere dichiarate idonee prima dell’immissione al consumo. Ciascun lotto di prodotto viene campionato e portato all’approvazione di una Commissione di Degustazione appositamente dedicata. Presso la Commissione viene fatta una analisi chimico-fisica per verificare la rispondenza dei parametri analitici previsti, nonché una analisi organolettica da parte di un panel di cinque esperti. Solo sulla base dell’idoneità è possibile per il produttore ottenere i contrassegni da applicare a ciascuna bottiglia prodotta e quindi effettuare l’immissione in commercio. Tali contrassegni sono prodotti dal Poligrafico dello Stato ed hanno una numerazione progressiva che permette la tracciabilità di ciascuna partita immessa in commercio. | video brunello montalcino [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KePvQmRwNUc[/embedyt] Produttori-Brunello | Montalcino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignano DOCG Carmignano DOCG Disciplinare di produzione - Carmignano DOCGIl Decreto 9 luglio 1998 del Ministero per le Politiche agricole modifica il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" del 20 ottobre 1990. Il disciplinare di produzione viene interamente sostituito. Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998. Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1998 ANNESSO AL DECRETO 9 luglio 1998. Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” già riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal l0 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato fino ad un massimo del 10% del totale. Articolo 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata è garantita “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Carmignano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell’albo di cui all'art. 15 della legge IO febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) e arenarie (oligocene). I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di/uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Carmignano” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino di cui al presente articolo per i quantitativi predetti, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre tale limite decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg. 3 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G. Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le. organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno. prima della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. È consentita l'aggiunta, nel limite massimo. del 15% del vino avente diritto alla denominazione “Carmignano” di annate diverse da quella indicata in etichetta. Le uve provenienti dai vigneti iscritte all'albo del “Carmignano” D.O.C.G. possono essere destinate .alla produzione dei vini “Vin Santo di Carmignano” D.O.C. e “Vin Santo di Carmignano occhio di pernice” D.O.C. qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni ili sede di denuncia annuale delle uve e del vino. Articolo 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rubino vivace, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; - odore vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento; - sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% voI.; - acidità totale minima: 5,0 gli; - estratto secco netto minimo: 22 gli; È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino “Carmignano” relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto. Articolo 7. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” non può essere immesso al consumo prima del l° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Qualora il vino “Carmignano” venga immesso al consumo a partire dal 29 settembre (giorno di S. Michele e festa di Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”. Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere e/o di castagno, rispettivamente per almeno otto mesi per il “Carmignano” e per almeno dodici mesi per il “Carmignano” tipologia “riserva”; si potrà mantenere il 5% di vino dell'annata in affinamento, da usarsi esclusivamente per le colmature, in contenitori diversi dal legno. L'obbligo del periodo di invecchiamento di cui sopra, decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1996. Articolo 8. Alla denominazione di cui all'art. l è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in coerenza con le norme vigenti. In etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. | Carmignano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chianti DOCG Chianti DOCG Disciplinare di produzione - Chianti DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Chianti» e «Chianti Superiore» e le seguenti sottozone: «Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pisane», «Chianti Montalbano», «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina». Articolo 2. Base ampelografica I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: da 70 a 100%; Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana. Inoltre: - i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; - i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. Per il vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», la composizione ampelografica è la seguente: Sangiovese: da 75 a 100%; possono concorrere alla produzione le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purché Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%; i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%. Si riporta nell’allegato 1 l’elenco dei vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati,iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti. Articolo 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista dal D.P.R. n. 9 agosto 1967 ( G.U. n. 217 del 30 agosto 1967) e D.M. 31 luglio 1932 (G.U. 209 del 9 settembre 1932, così come integrata con la delimitazione della sottozona «Montespertoli» di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1997. 3.2 Ai sensi dell’articolo 6 comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista e pertanto in tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo vigneti per la denominazione «Chianti». In particolare: omissis Zona di produzione del Montalbano Zona di produzione della Rufina Zona di produzione dei Colli Fiorentini Zona di produzione dei Colli Senesi Zona di produzione dei Colli Aretini Zona di produzione delle Collin Pisane Zona di produzione di Montespertoli Articolo 4. Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini dell'iscrizione allo schedario vinicolo – unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti. Densità di impianto I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto. Forme di allevamento e sesti di impianto I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. Sistemi di potatura I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Irrigazione di soccorso È vietata qualsiasi pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: Per gli impianti con densità inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro la produzione di uva non potrà superare 9 t/ha per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore. In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potrà essere superiore a 3 kg/ceppo. Tuttavia, per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, il predetto limite di resa media di uva a ceppo di 3 Kg è applicabile a decorrere della vendemmia 2018 (campagna vendemmiale 2018/2019) e fino a tale termine è da ritenere applicabile il preesistente limite di resa media di uva a ceppo di 5 Kg. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al competente organismo di controllo. Entrata in produzione Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente: terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; quarto anno vegetativo 100% della produzione massima. Articolo 5. Norme per la vinificazione Zona di vinificazione Le operazioni di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purché nell'ambito della regione Toscana. L'uso delle menzioni relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'articolo 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Toscana e comunicate al competente organismo di controllo. Arricchimento È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potrà essere presa in carico, purché compatibile, come vino ad Indicazione Geografica Tipica. Elaborazioni. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'articolo 2, leggermente appassite. Resa uva/vino e vino/ettaro La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Invecchiamento e affinamento in bottiglia Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno. Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovrà essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi. Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione «riserva» viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Immissione al consumo Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la Regione Toscana, sentite le Organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio di Tutela, può autorizzare l’immissione al consumo antecedentemente all e date sopra riportate e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime. Articolo 6. Caratteritiche al consumo I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: “Chianti”: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Chianti” con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Chianti” con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Chianti” con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Montalbano»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Chianti” con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; cidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Chianti” con il riferimento alla sottozona «Rufina»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Chianti” Superiore: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri riduttori; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta del Consorzio di tutela, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione Qualificazioni Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Menzioni facoltative Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» – o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è obbligatorio il «governo all'uso Toscano». Ulteriori indicazioni È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Annata Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve. Vigna Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti Superiore» e «Chianti» seguito dal riferimento ad una delle sottozone” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. Articolo 8. Confezionamento Recipienti Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati. Sistema di chiusura Per il confezionamento dei vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione delle tipologie qualificate con la menzione «riserva» per le quali deve essere utilizzato solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico omissis… Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo omissis… Allegato 1 Vitigni complementari idonei alla produzione della DOCG dei vini “CHIANTI” 1. Abrusco N. 2. Albana B. 3. Albarola B. 4. Aleatico N. 5. Alicante Bouschet N. 6. Alicante N. 7. Ancellotta N. 8. Ansonica B. 9. Barbera N. 10. Barsaglina N. 11. Biancone B. 12. Bonamico N. 13. Bracciola Nera N. 14. Cabernet Franc N. 15. Cabernet Sauvignon N. 16. Calabrese N. 17. Caloria N. 18. Canaiolo Bianco B. 19. Canaiolo Nero N. 20. Canina Nera N. 21. Carignano N. 22. Carmenere N. 23. Cesanese D’Affile N. 24. Chardonnay B. 25. Ciliegiolo N. 26. Clairette B. 27. Colombana Nera 28. Colorino N. 29. Durella B. 30. Fiano B. 31. Foglia Tonda N. 32. Gamay N. 33. Grechetto B. 34. Greco B. 35. Groppello di Santo Stefano N. 36. Groppello Gentile N. 37. Incrocio Bruni 54 B. 38. Lambrusco Maestri N. 39. Livornese Bianca B. 40. Malbech N. 41. Malvasia Bianca di Candia B. 42. Malvasia Bianca lunga B. 43. Malvasia Istriana B. 44. Malvasia N. 45. Malvasia Nera di Brindisi N. 46. Malvasia Nera di Lecce N. 47. Mammolo N. 48. Manzoni Bianco B. 49. Marsanne B. 50. Mazzese N. 51. Merlot N. 52. Mondeuse N. 53. Montepulciano N. 54. Moscato Bianco B. 55. Muller Thurgau B. 56. Orpicchio B. 57. Petit manseng B. 58. Petit verdot N. 59. Pinot Bianco B. 60. Pinot Grigio G. 61. Pinot Nero N. 62. Pollera Nera N. 63. Prugnolo Gentile N. 64. Pugnitello N. 65. Rebo N. 66. Refosco dal Peduncolo rosso N. 67. Riesling Italico B. 68. Riesling Renano B. 69. Roussane B. 70. Sagrantino N. 71. Sanforte N. 72. Sauvignon B. 73. Schiava Gentile N. 74. Semillon B. 75. Syrah N. 76. Tempranillo N. 77. Teroldego N. 78. Traminer Aromatico Rs 79. Trebbiano Toscano B. 80. Verdea B. 81. Verdello B. 82. Verdicchio Bianco B. 83. Vermentino B. 84. Vermentino Nero N. 85. Vernaccia di San Gimignano B. 86. Viogner B. | Toscana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chianti Classico DOCG Chianti Classico DOCG Disciplinare di produzione - Chianti Classico DOCGDM 07.03.2014 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. (Denominazione e vini) 1.1 La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare Articolo 2.
Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo. Tali vitigni, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. Articolo 3. (Zona di produzione delle uve)
Articolo 4.
Sono da considerarsi inadatti i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.
In deroga a quanto sopra stabilito, per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa previgente.
Articolo 5. (Norme per la vinificazione)
Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.
Conformemente all’art. 8 del Reg. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino Chianti Classico DOCG, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli.
Restano valide tutte le autorizzazioni all’imbottigliamento fino ad oggi rilasciate. Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio Vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a cantine che siano situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:
L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva.
Il vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi. La pratica dell’affinamento del vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" potrà essere svolta anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Articolo 6.
Articolo 7. (Etichettatura, designazione e presentazione)
Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente. I confezionatori hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio “Gallo Nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia. L’utilizzo del marchio “Gallo Nero” è curato direttamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
Articolo 8. (Confezionamento)
Articolo 9. (Legame con l’ambiente geografico)
A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita ”Chianti Classico”si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Il territorio può essere assimilato ad una placca di forma rettangolare, incernierata dai Monti del Chianti che ne costituiscono il confine orientale; a Nord i confini seguono il corso del fiume Greve, ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a Sud le sorgenti dei fiume Ombrone e Arbia. Morfologicamente l’ambiente può essere definito un altipiano, trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai 600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del Chianti, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini. Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall’argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili. L’orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici. Il clima è di tipo continentale, con temperature anche molto basse in inverno – al di sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quando non di rado si superano i 35 gradi. Discrete sono le escursioni termiche nell’arco della giornata, anche a causa di un’altitudine piuttosto accentuata. Le precipitazioni annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera. La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l’eccellente qualità della sua produzione. A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale. Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. Già nel ‘600 le esportazioni in Inghilterra non erano più occasionali. La zona di produzione del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti (“per il Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena”) ed istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei Consorzi). Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto. In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano. Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo, venivano chiamati all’ “uso Chianti”, e che in seguito, vennero addirittura venduti come Chianti tout court. Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva quindi “imitato” in altre parti della Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi. A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione “Classico” in quanto prodotto nella zona storica. Fu quindi in questa occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione Chianti Classico. A conclusione di un iter durato 70 anni con il decreto 5 agosto 1996 al vino Chianti Classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico. I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l’utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino Chianti Classico può essere prodotto anche con il 100% di questo vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell’uva. A questo proposito nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di ricerca denominato “Chianti Classico 2000” che ha selezionato ed omologato nuovi cloni di Sangiovese e Colorino. Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal guyot e da una sua derivazione denominata “archetto toscano” e dal cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 ettolitri di vino) che risultano essere le più basse d’Italia. Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la Riserva si devono attendere 24 mesi di cui almeno 3 con affinamento in bottiglia. La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio Vino Chianti Classico fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima. Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico. L’insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il vino Chianti Classico profumato, fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non inferiore 12% e con discreta acidità. Descrizione dell’interazioni causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B) Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti Classico, è un’uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare perfettamente le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui nasce. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti Classico ha quindi il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona che costituisce l’elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco che gli derivano dalla componente calcarea. Il clima, l’orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l’ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica. La resa di uva ad ettaro che l’esperienza dei viticoltori ha ricondotto a livelli bassi, agiscono sull’uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che generalmente non scendono al di sotto dei 12°. Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche. La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia. Articolo 10. (Riferimenti alla struttura di controllo)
Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane Via Piave, 24 00187 - Roma Tel.: +39 06 45437975 Fax: +39 06 45438908 e-Mail: info@valoritalia.it
Allegato 1 Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOCG CHIANTI CLASSICO
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Elba Aleatico Passito DOCG Elba Aleatico Passito DOCG Disciplinare di produzione - Elba Aleatico Passito DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. Denominazione La denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base ampelografica Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aleatico. Articolo 3. Zona di produzione delle uve Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola d'Elba. Articolo 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 5000 ceppi per ettaro. Le forme di allevamento e di potatura devono essere atte a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ceppo non dovra' essere superiore in media a 1,8 kg. Ai limiti massimi indicati, anche nelle annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una cernita delle uve, purche' la produzione totale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,5%. Articolo 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3. La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%. Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%. L'immissione al consumo puo' essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione. Articolo 6. Caratteristiche al consumo Il vino "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: intenso, caratteristico; - sapore: dolce, di corpo, armonico; - titolo alcol. tot. minimo: 19% di cui almeno 12 svolto; - acidita' totale minima: 6 g/l; - estratto non riduttore minimo: 35 g/l; E' facolta' del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. Per le particolari caratteristiche del vino, e' vietato immettere al consumo nel territorio di produzione dell'Elba Aleatico altri vini non a d.o. o ad i.g.t. anche liquorosi che riportino in etichetta parole o marchi similari al nome del vino Elba Aleatico e che traggano in inganno il consumatore. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, localita' e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale di Lt. 0,375, Lt. 0,500 e Lt. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero. | Isola d'Elba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montecucco Sangiovese DOCG Montecucco Sangiovese DOCG Disciplinare di produzione - Montecucco Sangiovese DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Approvato con DOCG DM 09.09.2011 - Pubblicato sulla GU 221 – 22.09.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Articolo 1. Denominazione 1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese”, anche con menzione riserva, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base ampelografica 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Sangiovese: minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, con l’esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico. Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. Articolo 3. Zona di produzione delle uve 1. 1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori all’interno della provincia di Grosseto nei seguenti Comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata: a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico. Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell’iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Schedario, quei vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi. 2. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi, calcolata sul sesto d’impianto, non può essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro. 3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso. 4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 7 tonnellate. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. 3 Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite. 5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona della produzione di cui all’art. 3. Nell’ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo precedente. 6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese”, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. 7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” con la menzione riserva, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 % vol. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree amministrative comunali. 2. L’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito della provincia di Grosseto. Conformemente all’art.8 del regolamento CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione e garantire l’origine del prodotto. L’imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di produzione del vino, costituendo una fase specifica dell’elaborazione del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha, pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e , di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo diretto o indiretto, la responsabilità. Il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della regione di produzione può mettere in pericolo la qualità del vino; l’imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di salvaguardare le caratteristiche particolari e la qualità del prodotto, in quanto affida l’applicazione e il controllo del rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento medesimo all’organismo associativo dei produttori, il Consorzio di tutela, e all’ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a dire a coloro che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione acquisita. L’imbottigliamento del vino costituisce un’operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto; essa infatti, non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell’arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino. È altrettanto evidente che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest’ultimo; se le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il vino può essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del prodotto e, inoltre, sarà soggetto al rischio di sbalzi di temperatura. Per questo motivo le condizioni ottimali saranno più sicuramente garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali impresse dispongono di un’esperienza specifica e , soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in caso di trasporto alla rinfusa del vino all’interno della zona di produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino. 3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità. 4. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. 5. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto. 6. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno e di quattro mesi di affinamento in bottiglia. 7. Il vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita ”Montecucco Sangiovese” con la menzione riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui ventiquattro mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Montecucco Sangiovese”: - colore: rosso rubino intenso; - odore: fruttato e caratteristico; - sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 25 g/l. 5 “Montecucco Sangiovese” con la menzione riserva: - colore: rosso rubino intenso tendente al granato; - odore: ampio vinoso,elegante, caratteristico; - sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale sentore di legno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. 2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Ai vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e “similari”. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell’ art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010 (Allegato 2) e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario Viticolo. Inoltre, la vinificazione, l’ elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 3. È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell’Allegato A, nonché alle fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia. 4. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca. 2. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,250 litri, è ammesso l’utilizzo di altri dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici del monte Amiata fino agli ultimi rilievi prima della città di Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai confini con la provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia. L’area delimitata comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, con esclusione del fondo valle. I terreni dell’area presentano una grande varietà di litologie, data dalla sovrapposizione di diverse unità tettoniche, sulle quali poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali di età neogenica e quaternaria (neoautoctono) e depositi fluviolacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona all’interno dell’area interessata è occupata proprio da sedimenti miocenici e pliocenici e del quaternario, mentre a nord affiorano formazioni di età più antica. Essi derivano fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree. L’area è caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro, moderata acqua disponibile per le piante. La quota media è di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all’8%; l’esposizione media è a est sud-est. Il clima dell’area è di tipo mediterraneo caratterizzato da stress idrici più o meno accentuati nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata intensità, sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali (massimo della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un po’ più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un’aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi. Può essere considerato un valore medio di precipitazioni annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l’indice di Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unità. Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell’estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana. A.2. Fattori umani rilevanti per il legame. I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del «Montecucco Sangiovese», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – e che, attraversando i secoli ed i fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino ai giorni nostri. Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco risalga quantomeno all’epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annotiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali pithoi, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino all’orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che poi fermentava. La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie. In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, “concessioni di terre in zone a vocazione viticola”. In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento, l’attività viticola poteva, in parte o completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccinni, 1988). Nella relazione del Dr. Alfonso Ademollo all’inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della provincia di Grosseto. L’Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: “La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto. Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poiché si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo… Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi,[…] perché dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”. Da ciò la categorica affermazione: “La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto alla viticoltura”. Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona Ademollo così si esprimeva: “II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari […]”. Già prima del 1900 i vini prodotti nel comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi chimiche effettuate presso l’Istituto di Chimica Agraria dell’Università di Pisa (1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano “Brunello”, “Tintura di Spagna” ed altre uve bianche. Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006). In tempi recenti il recupero, l’identificazione e la valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varietà autoctone, come dimostrato dall’elevato numero di vitigni iscritti al Registro Regionale delle Risorse genetiche Autoctone ai sensi della legge regionale 50/97. E di particolare interesse risultano le zone che dal punto di vista ampelografico non hanno subito interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell’ultimo secolo, particolarmente dopo l’invasione fillosserica; questo accade soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in particolare, nella zona del Montecucco, per quelle di Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici (Imberciadori, 1980, Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli, 1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007). La ricchezza del patrimonio ampelografico è sottolineata dal reperimento di una serie di vitigni locali attualmente in studio da parte delle Università di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di un apposito campo di collezione in località Poggi del Sasso ma anche dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell’età di circa 200 anni, recentemente denominato “Vigneto museo”. Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, riconoscimento che verrà attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per i vini bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati questi ultimi proprio sul vitigno Sangiovese. La denominazione «Montecucco Sangiovese» abbraccia una zona più ampia della località Montecucco, sita nel comune di Cinigiano, riconosciuta nel 1989 come Indicazione Geografica: l’utilizzo di questo nome è giustificato dal fatto che i vini prodotti nell’area circostante alla suddetta località avevano dimostrato negli anni di possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto da essere facilmente identificati dai consumatori. Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, tuttavia, l’opera di sperimentazione colturale, e la buona espressione delle potenzialità del vitigno sangiovese nell’area del Montecucco hanno esercitato uno stimolo all’incremento degli impianti con questa varietà sia da parte di agricoltori locali sia di nuovi imprenditori, convincendo la filiera vitivinicola a qualificare maggiormente i vini ottenuti sul territorio, estrapolando la tipologia varietale “Sangiovese” per riconoscerla come Docg autonoma e separata dalla Denominazione Montecucco. L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione: - base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla produzione di questo vino è il Sangiovese, presente per almeno il 90%, eventualmente affiancato da altre varietà presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio Ciliegiolo, Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit verdot e Montepulciano; - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (49 hl/ha sia per il tipo rosso che per la riserva); - le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia Riserva, riferita a rossi maggiormente strutturati, provenienti da uve con una gradazione totale minima naturale più alta (12.50% vol), caratterizzati da una elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento in botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico La DOCG «Montecucco Sangiovese» è riferita alle tipologie Rosso “di base”, e con menzione “Riserva” le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare, i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l). Il vino rosso presenta un colore rosso rubino intenso, che sfuma al granato nei vini più maturi come quelli con qualifica Riserva, ha profumi fruttati delicati, con note di piccoli frutti rossi, mentre al sapore risulta armonico, asciutto, leggermente tannico; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per questa tipologia, l’immissione al consumo solo a partire dal 1° aprile del secondo anno successivo alla vendemmia. Nella tipologia che si fregia della qualifica “Riserva” l’intensità del profilo aromatico aumenta ed aumenta la sua complessità, ampiezza ed eleganza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dalla gradazione naturale più elevata delle uve, nonché dall’affinamento e dall’invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce una gradazione naturale minima delle uve più alta di 0,50% vol rispetto al tipo “base”, un invecchiamento minimo di due anni in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) L’orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza da tessitura che varia dal medio impasto al medio impasto-sabbioso e al medio impasto-argilloso con sottosuolo ciottoloso), la composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una reazione per lo più sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali; unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti. Più nel dettaglio questi hanno in pimis creato i propri impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli, l’alta densità di impianto, ricercando al contempo delle basse rese produttive. A questa gestione agronomica sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità. Importante ricordare ancora come sul territorio siano stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia le Istituzioni locali sia l’Università di Pisa. Si può affermare come nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un’attività primaria nell’ambito dell’economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monasteriali e Statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle cantine, 10 talune addirittura scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle Sagre o nelle Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo). Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori che si è sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento negli anni ’80 di due Indicazioni Geografiche ha prima portato all’elevazione della tipologia Sangiovese a Denominazione di Origine (1998) ed oggi al riconoscimento del Disciplinare della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” (DM 9 settembre 2011, in GU n 221 del 22/09/2011), in cui si ritrova sia il sangiovese in versione “base” sia il Sangiovese con menzione “Riserva”. Articolo 10. Organismo di controllo Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane Srl Via Piave, 24 00187 Roma RM Tel: 0445 313088 Fax: 0445 313080 Mail: info@valoritalia.it Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane srl è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n 271 del 19/11/2010 (Allegato 3), il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata: - 15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto viticoltore, in ordine alla verifica della persistenza delle condizioni per l’idoneità alla Do della superficie coltivata ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di tipo agronomico impartite dal disciplinare; tale percentuale è comprensiva della verifica antevendemmia per accertare il rispetto della resa massima di uva/ettaro pari al 10% delle aziende; - 10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto centro intermediazione delle uve atte alla vinificazione, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto uve ed ai registri di cantina, nonché alla rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. - 15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto vinificatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della conformità delle operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti alle disposizioni impartite dal disciplinare. - 7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto vinificatore, con prelievo di campioni ai fini della verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina nella relativa fase di elaborazione. - 10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto aziende di acquisto vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto del vino ed ai registri di cantina. - 20% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto imbottigliatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto e del corretto uso della denominazione di origine. - 7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto imbottigliatore, con prelievo di campioni da effettuarsi sul vino a DOP già confezionato per verificare la corrispondenza del vino imbottigliato destinato al consumo con la certificazione di idoneità. Inoltre il piano dei controlli prevede un controllo di tipo analitico sistematico sul prodotto atto a DOP detenuto dal soggetto vinificatore e/o dal soggetto identificabile con le aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP e/o dal soggetto imbottigliatore, prima dell’immissione al consumo, che si realizza mediante il prelievo di campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione ed a un laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i successivi esami chimico fisici e organolettici e con la verifica della rispondenza quantitativa dei prodotti detenuti. | Montecucco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morellino di Scansano DOCG Morellino di Scansano DOCG Disciplinare di produzione - Morellino di Scansano DOCGD.M. 14 novembre 2006 Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. 1. La denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modificazioni, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini«Morellino di Scansano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007. 3. La denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano» deve intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al comma 2 del presente articolo, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi. Articolo 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi della normativa vigente - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. 2. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della Denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modificazioni, ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano». Articolo 3. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» anche con la specificazione riserva, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che alla data di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento, o in fase di elaborazione e/o invecchiamento, devono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata«Morellino di Scansano» in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e successive modifiche. 2. Le ditte produttrici e imbottigliatrici che hanno in giacenza i vini di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenute a comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i quantitativi di prodotti giacenti presso le stesse. Articolo 4. 1. Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la deroga all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» al di fuori delle norme stabilite all'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto possono formulare richiesta secondo le modalita' prescritte da decreto ministeriale del 31 luglio 2003. Articolo 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva e' riservata ai vini Rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita«Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Articolo 3. 1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto. Tale zona e' cosi' delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la Strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia Strada Dogana e raggiunge la Fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del Fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada Statale Aurelia fino al bivio di Scansano in localita' Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in localita' Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimita' del Podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio. Articolo 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 3. La densita' di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Articolo 5. 1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3. 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 4. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano Riserva» deve figurare l'annata di produzione delle uve. Articolo 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: Colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; Limpidezza: brillante; Odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine; Sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., per la tipologia Riserva 13,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la tipologia Riserva 26,0 g/l. Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno. 2. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini«Morellino di Scansano» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili. 2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente. 3. E' consentito l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme vigenti. 4. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita«Morellino di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia. Articolo 8. 1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro del tipo «bordolese». Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate secondo la normativa vigente, devono essere le seguenti: lt. 0,100; lt. 0,187; lt. 0,285; lt. 0,375; lt. 0,500; lt. 0,750; lt. 1,000; lt. 1,500; lt. 3,000; lt. 5,000. Per contenitori di vetro con capacita' pari a lt. 0,250 e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite. | Scansano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vino Nobile di Montepulciano DOCG Vino Nobile di Montepulciano DOCG Disciplinare di produzione - Vino Nobile di Montepulciano DOCGG.U. n°185 del 09.08.1999 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" è riservata ai vini rosso e rosso riserva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%. Può concorrere il canaiolo nero fino ad un massimo del massimo 20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti. E’ consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti all’Albo della denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” siano anche iscritti all’Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano”. Articolo 3. La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della line ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere "Confine", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano", a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 3330 ceppi. La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano. Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che: abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 2.000 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l’uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione del Vino Nobile di Montepulciano) all’Albo del vino DOCG “Vino Nobile di Montepulciano”. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni: 1) 24 mesi di maturazione in legno; 2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente; 3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente. Nei casi 2 e 3, l’inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia. Le date dell’inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l’obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno tre anni di cui uno di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione “riserva”, fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente articolo. Le date dell’inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed affinamento in bottiglia devo essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche per la tipologia “riserva” viene calcolato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Fermo restando l’invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature. E’ consentito, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15% di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano”. E’ consentito, previa comunicazione alla camera di commercio e all’ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” sia riclassificato alla denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di vinificazione. E’ tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” non avente diritto alla menzione “riserva”, su richiesta da effettuarsi al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, l’imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” nell’intero territorio della regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” da almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Articolo 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rubino tendente al granato con l’invecchiamento; odore: profumo intenso, etereo, caratteristico; sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la tipologia “riserva” 13,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 23 g/l. E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto. Articolo 7. Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore nonché delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi e evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive. E’ altresì consentito l’uso delle menzioni geografiche aggiuntive nonché l’uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo secondo le condizioni generali di utilizzo dei toponimi e nel rispetto delle procedure amministrative che prevedono una specifica iscrizione all’albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle uve ed una specifica presa in carico nei registri obbligatori di cantina. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vino Nobile di Montepulciano” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Il prelievo dei campioni delle partite di “Vino Nobile di Montepulciano” ai fini dell’effettuazione degli esami analitici ed organolettici, prima dell’immissione al consumo, deve essere effettuata nell’ambito della zona di vinificazione ed eventualmente ripetuto se l’imbottigliamento non avviene entro i novanta giorni successivi. Articolo 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5. Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino. | Montepulciano (Si) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suvereto DOCG Suvereto DOCG Disciplinare di produzione - Suvereto DOCGRiconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata «Suvereto» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Suvereto: Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. Suvereto Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. Suvereto Merlot: Merlot : minimo 85% Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. Suvereto Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85% Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana. Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la produzione dei vini a DOCG Suvereto iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti. Articolo 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Articolo 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Albo, quei vigneti situati su terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite. Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente: Anno di produzione Produzione uva (tonnellate/ettaro) I e II anno vegetativo 0 III anno vegetativo 60% della produzione prevista IV anno vegetativo 80% della produzione prevista V anno vegetativo 100% della produzione prevista Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso). La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. È consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine «Val di Cornia». Articolo 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 68%. Qualora superi detto limite, ma non il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 73% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. I vini Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. I vini Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto cabernet Sauvignon con la qualifica riserva non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia, così come specificato al successivo articolo 6. I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata Val di Cornia Sangiovese, Val di Cornia Merlot, e Val di Cornia Cabernet Sauvignon purchè corrispondano alle condizioni e ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Articolo 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Suvereto: colore: rosso rubino, anche intenso, brillante, tendente al granato; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva); acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l. Suvereto Sangiovese: colore: rosso rubino intenso o granato, brillante, tendente al granato; odore: delicato, fine, caratteristico; sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva); acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l. Suvereto Merlot: colore: rosso rubino intenso o granato; odore: delicato e caratteristico; sapore : asciutto, armonico, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva); acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore: 25 g/l. Suvereto Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso o granato; odore: delicato e caratteristico, elegante; sapore: asciutto ed armonico, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la riserva); acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore: 25 g/l. I vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto , Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot, e Suvereto Cabernet Sauvignon, che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8 tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e “similari”. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta. Articolo 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di volume nominale fino a 5 litri di capacità, aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,375 litri, è ammesso l’utilizzo di altri dispositivi di chiusura ammessi dalla normativa vigente. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica delimitata comprende il territorio del Comune di di Suvereto. Dal punto di vista geologico abbiamo la presenza di calcari cavernosi e calcari neri stratificati del trias medio superiore. La parte collinare che borda a valle è caratterizzata da litologie appartenenti ai domini : Toscano, Austro – Alpino e Ligure, mentre nelle zone pianeggianti i depositi sono essnenzialmente neoautoctoni. Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite. La tessitura evidenzia frazioni granulometriche rappresentate dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno è essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino. La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimilabile e di calcio. Sotto l’aspetto agropedologico buona parte della zona è rappresentata da terreni alluvionali leggeri sabbio- limosi e lima – sabbiosi, profondi e freschi, e da terreni alluvionali pesanti limosi e argillosi, profondi e freschi. Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un abitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità. Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono con la loro mitezza un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione. Le temperature estive, l'insolazione l’illuminazione garantiscono sempre una perfetta maturazione dei grappoli, ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le varietà di vite coltivate. Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccità prolungate ricadono solo raramente. Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione concentrandosi essenzialmente nel periodo di inizio primavera (Marzo - Aprile) ed autunnale (Ottobre - Novembre). La temperatura media si attesta intorno ai 14 ° e la piovosità annuale non supera i 650 mm. La zona è dotata di una buona escursione termica che favorisce la naturale esaltazione dei profumi e degli aromi del vino. In effetti il territorio per le peculiari caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale predisposizione di questo territorio alla produzione di vini di qualità con forti caratteri di tipicità e spiccata identità. 2) Fattori Umani rilevanti per il legame. La storia della viticoltura a Suvereto si può assimilare a quella della Val di Cornia, e come questa parte da molto lontano, e si intreccia con la storia degli Etruschi, dei Romani, per poi passare dal basso ed alto medio evo ed arrivare ai giorni nostri. L’impero Romano sviluppò la coltivazione della vite e l’uso del vino in modo razionale ed esteso. Nel XIV secolo la famiglia Della Gherardesca, proprietari feudali da Cecina fino a Follonica, dette un ulteriore impulso alla diffusione dell’attività vitivinicola a Suvereto. Un incremento più consistente ed esteso delle attività viticole ed enologiche si ebbe a partire dal XVII secolo, con la nascita dell’Accademia dei Georgofili e con lo spezzettamento del latifondo a causa della eredità e dei fallimenti economici dei proprietari, che dettero impulso ad una impostazione agricola diversa dal passato. Intorno al 1830 si ebbero le prime bonifiche , ed esse portarono nuovi spazi agricoli ed anche nuovi vigneti e nuove cantine. Emanuele Repetti nel suo dizionario del 1843 scrive a proposito dei terreni bonificati “ …pianure e campi tramezzati di vignetie oliveti. Ora colui che attraversasse il piano di Campiglia e le pendici del suo poggio stupirebbe in vedere l’uno e l’altre coperte di vigne, di oliveti…vedrebbe vaste campagne adorne di vigneti disposti a filari, poggianti alle canne (anche se) alcune moderne piantagioni sono all’uso fiorentino…” Agli inizi si pigiava l’uva nel vigneto per poi portare il mosto in fattoria o nella proprietà, nelle quali c’era la grande cantina. In seguito si fecero piccole cantine poderali. Il consumo del vino continuò ad avere i suoi canali : la maggior parte venduto in botti, ed il resto per autoconsumo dei proprietari. Le prime testimonianze di un certo valore culturale – enoico l’abbiamo nel 1886 con la partecipazione di cinque produttori di Suvereto all’Esposizione Mondiale di Roma ; nel 1907 alcuni produttori sono ad un concorso enologico sui vini di Toscana. Con il dopoguerra i produttori di Suvereto avviano un graduale percorso di valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole, e con un progressivo lavoro di qualificazione dei vini, nel 1989 viene riconosciuta la DOC “Val di Cornia” e nel 2000 la sottozona “Suvereto”. B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “ Suvereto” è riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibili, ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all’ art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche esprimono una chiara caratterizzazione ed identità dei vini legata all’ambiente geografico e che si esprimono in tutte le componenti visive, olfattive e gustative. I vini presentano mediamente un modesto tenore di acidità, il colore è rosso rubino, intenso e profondo, e con l’invecchiamento evolve verso il granato. Il profumo è intenso, elegante, ampio, con note caratteristiche dei vitigni di provenienza. Il sapore è caldo ed asciutto, giustamente tannico, con note speziate e sentore di legno nei prodotti invecchiati I vini esprimono caratteri di grande equilibrio che mettono in evidenza la perfetta interazione vitigni/territorio. I vini per i quali è previsto l’invecchiamento, si arricchiscono con il tempo, di profumi, aromi e sapori più intensi, consistenti e persistenti. C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B. Il particolare ed ottimale ambiente pedo-climatico della zona, particolarmente vocato alla coltivazione della vite, concorre a determinare le condizioni nelle quali i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto – produttive della pianta e la perfetta ed equilibrata maturazione dei frutti. Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con ottima esposizione e giacitura, adatti ad una viticoltura di pregio e di qualità. La secolare storia vitivinicola della zona di Suvereto, e la continua e positiva opera dell’uomo, è la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Suvereto”. Il territorio per le proprie e particolari caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità, confermando la naturale predisposizione di questi territori alla produzione di vini con forti caratteri di tipicità e spiccata identità. L’ntervento dell’uomo nel corso dei secoli ha tramandato e consolidato sul territorio le tradzionali tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, le quali durante l’epoca moderna e contemporanea sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali vini rinomati. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Nome e indirizzo : Camera di Commercio Industria Agricoltura di Livorno Piazza Del Municipio, 48 57123 Livorno Tel. 0586/23111 ax 0586/231229 e-mail: info@li.camcom.it sito internet www.li.camcom.gov.it La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Suvereto” è la CCIAA di Livorno. La CCIAA di Livorno svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto, in applicazione del Decreto Legislativo n. 61/2010. | Suvereto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Val di Cornia DOCG Val di Cornia DOCG Disciplinare di produzione - Val di Cornia DOCGRiconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. 1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val di Cornia», nelle tipologie rosso e rosso riserva, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, e' riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», anche nella tipologia riserva, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Articolo 2. 1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della DOC «Val di Cornia» rosso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo Schedario Viticolo per la DOCG «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia« o «Val di Cornia Rosso», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana. Articolo 3. 1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Val di Cornia». Articolo 4. 1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 2, la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini della stessa tipologia della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val di Cornia» nelle corrispondenti tipologie rosso e rosso riserva, di cui decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. Articolo 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo il vino con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Articolo 6. 1. All'allegato «A» sono riportati i codici di cui all'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari ANNESSO Disciplinare vini DOCG “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”, anche con la menzione riserva, è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo il 40% Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 20% ad esclusione del vitigno Aleatico. Articolo 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente: - in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima; - in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo. Detta zona si suddivide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed è così delimitata: Zona sud-ovest Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d’Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all’Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un’altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa. Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere delle Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione. Zona nord-est Dall’incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignanella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il corso di quest’ultimo fino alla vecchia strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia. Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San Vincenzo e si ricollega la punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale. Articolo 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” di cui all’articolo 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta. I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite. Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente: Anno di produzione Produzione uva (tonnellate/ettaro) I e II anno vegetativo 0 III anno vegetativo 60% della produzione prevista IV anno vegetativo 80% della produzione prevista V anno vegetativo 100% della produzione prevista La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. su stradedeivini.it Articolo 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” non può essere immesso al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” con la qualifica «riserva» non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di legno e di sei mesi in bottiglia, così come specificato al successivo articolo 6. Articolo 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”: colore: rosso rubino di buona intensità, brillante, tendente al granato; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la «riserva»); acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo. su stradedeivini.it Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta. Articolo 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di volume nominale fino a 6 litri di capacità, aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,375 litri, è ammesso l’utilizzo di altri dispositivi di chiusura ammessi dalla normativa vigente. | Val di Cornia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DOCG VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO” Approvato come DOC DPR03.03.1966 G.U. 110-06.05.1966 Approvato come DOCG DM 09.07.1993 GU 169 - 21.07.1993 Modificato con DM 26.11.2010 GU 289-11.12.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 (Denominazione e vini) 1.1 La denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” è riservata al vino bianco, prodotto anche nella tipologia con la menzione “riserva”, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 (Base ampelografica) 2.1 Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano. 2.2 Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l’impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%. 2.3 Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione del vino sopra indicato, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti. Articolo 3 (Zona di produzione delle uve) 3.1 Le uve destinate alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena. Articolo 4 (Norme per la viticoltura) 4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità 1 4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio impasto. 4.3 E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso. 4.4 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”. 4.5 Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a quattromila per i nuovi impianti o reimpianti. 4.6 L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista. 4.7 La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di 9 ton. In ogni caso la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l’entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 4,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo effettivo. 4.8 A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata. 4.9 La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione alla struttura di controllo e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 4.10 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Vernaccia di San Gimignano” un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol, ed alla tipologia con menzione “riserva” un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol. 4.11 Ai fini della vinificazione per la citata tipologia con menzione “riserva”, le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime. Articolo 5 (Norme per la vinificazione) 5.1 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di San Gimignano. 5.2 E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993. 5.3 La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l’intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 2 5.4 E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati. 5.5 E’ consentito l’impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno. 5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” nella tipologia con menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell’immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di tre mesi in bottiglia. 5.7 Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell’area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo. 5.8 L’imbottigliamento è consentito unicamente nell’area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo. 5.9 Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e garantire l’origine. 5.10 Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010. Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo) 6.1 Il vino a DOCG “Vernaccia di san Gimignano”, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento. Odore: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento, evolvere note minerali; Sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la tipologia con menzione riserva 12,50% vol. Zuccheri residui: massimo 4,0 g/l Acidità totale: minima 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 6.2 E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore. Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione) 7.1 Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. “Vernaccia di San Gimignano” la menzione della tipologia “riserva” deve figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine 3 controllata e garantita” ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Vernaccia di San Gimignano”, della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica. 7.2 E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “vecchio” e simili. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. 7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 7.4 Nella designazione del vino D.O.C.G. “Vernaccia di San Gimignano” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8 (Recipienti) 8.1 Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “ Vernaccia di San Gimignano”, in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a : 0,187 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 – 3,000 litri. 8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Articolo 9 (Legame con l’ambiente geografico) A) Informazioni sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione ricade interamente all’interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E’ un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8- 1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della Vernaccia di San Gimignano sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità, freschezza e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano e contestualmente distinguono le singole Vernacce. L’altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati. 4 E’ un’area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno- inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell’anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia. 2) Fattori umani rilevanti per il legame Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere la Vernaccia di San Gimignano. La presenza della viticoltura nell’area di San Gimignano risale all’epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimionianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica. Per quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano si hanno documentazioni storiche della sua produzione e commercializzazione già negli Ordinamenti delle Gabelle del Comune risalenti al 1276. Il vitigno della Vernaccia è stato introdotto nel territorio di San Gimignano nel corso del XII secolo; a questo proposito è molto interessante quanto rilevato da uno studio condotto da Sergè - genomics, azienda spin-off dell’Università degli Studi di Siena, incaricata dal Consorzio della Denominazione San Gimignano di definire il genoma della Vernaccia di San Gimignano, che ha evidenziato una sostanziale uniformità genetica delle viti oggi produttive, riconducibile al fatto che tutte hanno una radice comune, senza infiltrazioni nel corso dei secoli di altri vitigni provenienti da altre regioni: “I dati ottenuti hanno consentito di individuare con chiarezza il profilo genotipico della Vernaccia coltivata nel comune di San Gimignano, confermando che questo coincide con il vitigno conservato nelle collezioni ufficiali di riferimento (C.R.A.- vit Conegliano Veneto) ……” Nel corso dei secoli il lavoro umano ha plasmato la campagna, ha codificato le varie forme di allevamento, i sesti d’impianto, ha aggiornato le tecniche di vinificazione, ha introdotto l’utilizzo di altri vitigni a bacca bianca, complementari alla Vernaccia di San Gimignano, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini di qualità sempre superiore. Il disciplinare prevede ampia libertà nell’utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo. Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per tipologia; la Vernaccia di San Gimignano infatti è uno dei pochissimi vini bianchi italiani prodotti anche nella tipologia riserva: quest’ultima maggiormente strutturata e la cui elaborazione comporta un periodo di affinamento come indicato nel Comma 6 dell’Art 5 B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico La Vernaccia di San Gimignano DOCG è riferita a due tipologie di vino bianco (“di base” e “riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all’articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico. In particolare il colore è giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento. A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, fini con iniziali 5 note fruttate che possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento, evolvere in note minerali. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla. C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B). Vitigno autoctono per eccellenza, estremamente vigoroso e generoso, la Vernaccia di San Gimignano è uno dei vini più antichi d'Italia, la cui storia si fonde con quella della città e del territorio di San Gimignano: produzione importante nel periodo medioevale, ha condiviso con la città un lungo periodo di declino fino alla seconda metà del ventesimo secolo, momento in cui ha saputo rinnovarsi e incontrare un nuovo successo. Sembra che il vitigno sia stato introdotto dalla Liguria (da Vernazza, da cui il nome) intorno al 1.200 da un certo Vieri de’ Bardi, ma l’origine è incerta, per altri il nome deriva dal latino vernaculum, traducibile con locale, che quindi stava ad indicare i prodotti tipici di un territorio, cosa che spiegherebbe l’utilizzo del nome Vernaccia anche per vitigni totalmente diversi, come quelli di Oristano e di Serrapetrona. Della Vernaccia si hanno documentazioni storiche a partire dagli inizi del 1.200: nel 1276 negli 'ordinamenti delle gabelle' del Comune di San Gimignano si riporta l’imposizione di una tassa di tre soldi per ogni soma di Vernaccia venduta fuori del territorio comunale, dal che si evince che la sua fama aveva già valicato le mura della città, come dimostrano anche le numerosissime citazioni letterarie di cui gode tra il XIII e il XVI secolo. La più famosa forse è quella di Dante Alighieri, che nella Divina Commedia manda il Papa Martino IV nel Purgatorio a scontare i peccati di gola, in particolare le anguille di Bolsena affogate nella Vernaccia: “….ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia….”, Purgatorio, Canto XXIV . Di che vino allora si trattasse, ce lo lascia capire Michelangelo Buonarroti 'il giovane', che la descrive come il vino che “bacia, lecca, morde, picca, punge"……dolce, quindi, ma tannico ed astringente, molto diverso da quello attuale, anche se dagli studi scientifici effettuati sul DNA della Vernaccia si può dedurre che la profonda differenza deriva dalla tecniche, sia di coltivazione che di vinificazione, che non dalla differenza del vitigno Vernaccia. Un giudizio da esperto sulla qualità del vino ce lo fornisce nel 1.541 Sante Lacerio, bottigliere di Papa Paolo III, che in una lettera, dopo avere richiesto al Comune ottanta fiaschi di Vernaccia, si rammarica del fatto che a San Gimignano si coltivano troppo l’arte e la scienza a scapito della Vernaccia, che “…è una perfetta bevanda da Signori, et è gran peccato che questo luogo non ne faccia assai…”. Che la Vernaccia di San Gimignano sia collegata in modo imprescindibile con il territorio è quindi un dato storico certo, come lo è che per secoli la sua produzione sia stata una voce economica primaria e che la sua coltivazione abbia plasmato la fisionomia del paesaggio; altrettanto certo è il fatto che in nessun altra parte d’Italia il vitigno si sia diffuso come nel territorio di San Gimignano, benché dall’epoca medioevale i mercanti abbiano provato ad esportare il vitigno in altre terre, data la fama di cui godeva, ma senza successo duraturo. Dopo la grande fortuna dell’epoca medioevale e rinascimentale, della Vernaccia si perdono quasi le tracce fino al secondo dopoguerra dello scorso secolo, quando i viticoltori di San Gimignano riscoprono il valore dell’antico vitigno e iniziano l’avventura che li porterà ad ottenere nel 1966 la 6 Denominazione di Origine Controllata: altro primato della Vernaccia di San Gimignano è quello di essere stato il primo vino in Italia a fregiarsi di tale titolo, a cui è seguita la (DOCG) nel 1993. Articolo 10 (Riferimenti alla struttura di controllo) 10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo: Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane Via Piave, 24 00187 - Roma Tel.: +39 06 45437975 Fax: +39 06 45438908 e-Mail: info@valoritalia.it 10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. 10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012. Allegato 1 – Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOCG VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 1. Albana B. 2. Albarola B. 3. Ansonica B. 4. Biancone B. 5. Canaiolo Bianco B. 6. Chardonnay B. 7. Clairette B. 8. Durella B. 9. Fiano B. 10. Grechetto B. 11. Greco B. 12. Livornese Bianca B. 13. Malvasia Bianca lunga B. 14. Manzoni Bianco B. 15. Marsanne B. 16. Orpicchio B. 17. Petit manseng B. 18. Pinot Bianco B. 19. Riesling Italico B. 20. Riesling Renano B. 7 21. Roussane B. 22. Sauvignon B. 23. Semillon B. 24. Trebbiano Toscano B. 25. Verdea B. 26. Verdello B. 27. Verdicchio Bianco B. 28. Vermentino B. 29. Viogner B. | San Geminiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aglianico del Vulture Superiore AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE Disciplinare DOCG13-8-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Serie generale n. 188 DECRETO 2 agosto 2010 Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Vulture Superiore» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ Visto il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1 agosto 2009. Il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare i articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative a l conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1 agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge l0 febbraio 1992, n. l64, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Vulture» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela Aglianico del Vulture, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia «Aglianico del Vulture Superiore», e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato. di riconoscimento della denominazione di origine controllata e «Aglianico del Vulture Superiore» e del relativo disciplinare di produzione Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 79 del 6 aprile 2010; Vista l'istanza presentata dagli interessati nei modi e nei termini previsti, intesa ad ottenere alcune integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale la suddetta istanza è stata respinta dal Comitato medesimo confermando, in merito, il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOCG in questione così come pubblicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale - seria generale n. 79 del 6 aprile 2010; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita di vini «Aglianico del Vulture Superiore» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. La tipologia di vino a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010. Art. 2. 1. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della DOC «Aglianico del Vulture Superiore», di cui ai D.P.R. 18 febbraio 1971 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Aglianico del Vulture Superiore», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3. 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture Superiore» ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare,i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse Art. 4. 1. All'allegato B sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto mininisteriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» Art. 5. I. Chiunque produce, vende, pone in in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2010 Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno ----- ANNESSO Disciplinare di produzione dei vini a DOCG
Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è riservata al vino già riconosciuto a denominazione di orgine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del l8 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente discipinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Aglianico del Vulture Superiore» «Aglianico del Vulture Superiore» riserva Art. 2. Base ampelografica 1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. Art. 3. Zona di produzione delle uve l. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buana costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l.m. iscritti in apposito Albo. 3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento delle vite. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata. 4. É vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. 6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alle produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita ... devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattarsi. 8. Per nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire alle primavera del 5 anno successivo all'anno di impianto. 9.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1 titolo alcolometro volumico naturale minimo di 13%. Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3. 2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alle denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 4. Il vino a «Aglianico del Vulture Superiore» non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia. 5. Il vino a «Aglianico del Vulture Superiore» «Aglianico del Vulture Superiore» può fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia. Art. 6. Caratteristiche del vino al consumo 1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso tendente al granato; odore: tipico, gradevole ed intenso; sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore di vini può rilevare lieve sentore di legno; titolo alcolometrico: 13,50%; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l; 2. Il vino a «Aglianico del Vulture Superiore» «Aglianico del Vulture Superiore» Riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con l'invecchiamento può assumere riflessi aranciati; odore: tipico, gradevole ed intenso; sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore di vini può rilevare lieve sentore di legno; titolo alcolometrico: 13,50%; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l; É in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto,selezionato e similari». 2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste della legge. 3. É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. 4. É consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare. 5. Per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. Confezionamento 1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri. 2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore. ALLEGATO A Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4
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Aglianico del Taburno Aglianico del Taburno Disciplinare di produzione - Aglianico del Taburno DOCGRiconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
Approvato DOC con DPR 29.10.1986 Approvato DOCG con DM 30.09.2011 G.U. 236 - 10.10.2011 (S.O. n.217) Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Taburno” già riconosciuta a denominazione di origine controllata con DPR 29 ottobre 1986 e sostituito con DM 2 agosto 1993, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 1. Rosso 2. Rosso riserva o riserva 3. Rosato Articolo 2. Base ampelografica l vini a denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Taburno” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Aglianico del Taburno rosso, rosato, rosso riserva o riserva: Aglianico, minimo 85%; per la restante parte possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in provincia di Benevento fino ad un massimo del 15 %. Articolo 3. Zona di raccolta uve Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere raccolte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento. Tale zona è così delimitata: partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia, strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento - Caserta, seguendola verso est fino ad incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte. Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale di Torrecuso fino ad arrivare alla località Monte S. Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla località Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante con il comune di Vitulano. In località S. Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale Fuschì di Sotto, casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco, a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune. Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di Montesarchio in prossimità della località Sperata. Seguendo il confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in località Sorgente Rivullo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s. n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in località Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad incrociare il punto di partenza. A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e così delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il confine verso est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 dove la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti. Articolo 4. Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell’ambiente Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOCG “Aglianico del Taburno” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti impiantati su terreni collinari e pedecollinari. Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni umidi. 4.2 Densità di impianto, sesti di impianto e forme di allevamento I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell’uva e del vino. E’ escluso l’allevamento a tendone. Per i nuovi impianti e i reimpianti la forma di allevamento deve essere la controspalliera e la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso. 4.3 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata e il titolo volumico naturale minimo sono i seguenti: Tipologia - rosso Prod. Max t/ha 9 - Titolo alcool. vol. nat. minimo 11,5; - rosato Prod. Max t/ha 9 - Titolo alcool. vol. nat. minimo 11,5; - rosso riserva o riserva Prod. Max t/ha 9 - Titolo alcool. vol. nat. minimo12. Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il terzo anno vegetativo, inoltre prima del 5° anno non è possibile produrre la tipologia rosso riserva. Fermo restando le rese massime stabilite al comma precedente, le rese per ettaro in coltura promiscua devono essere calcolate, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovrà essere riportata, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. Nell’ambito della resa massima fissata nel presente articolo, La Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato dandone comunicazione all’organismo di controllo. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. Articolo 5. Norme di vinificazione e di elaborazione 5.1 - Zona di vinificazione Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e affinamento obbligatorie e di imbottigliamento, devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente articolo 3, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli. 5.2 Resa uva/vino La resa massima delle uve in vino devono essere le seguenti: Tipologie Resa uva/vino rosso 70 rosato 65 rosso riserva o riserva 70 5.3 Arricchimento E’ consentito l’arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 5.4 Modalità di elaborazione e invecchiamento Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno, rosato non può essere immesso al consumo prima del 1 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno rosso deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a decorrere dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno rosso riserva o riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno dodici mesi in botti di legno e sei mesi in bottiglia, a decorrere dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, persistente; sapore: secco, di corpo; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00%v ol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Aglianico del Taburno rosato: colore: rosa più o meno intenso; odore: delicato, fresco, fruttato; sapore: secco, armonico, fresco, fine; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Aglianico del Taburno rosso riserva o Aglianico del Taburno riserva: colore: rosso granato intenso; odore: caratteristico, persistente; sapore: secco,armonico e di corpo; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno. È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. 6.2 E’ facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Designazione e presentazione 7.1 Nella designazione e presentazione del vino Aglianico del Taburno le specificazioni: rosso, rosato, rosso riserva o riserva, devono figurare in etichetta ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Aglianico del Taburno”. Per il rosso ed il rosso riserva o riserva può essere omessa l’indicazione del colore. 7.2 E vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Taburno”qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “selezionato” e similari. 7.3 È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.4 Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. 7.5 La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme vigenti. 7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini Docg “Aglianico del Taburno” deve figurare l’indicazione, veritiera e documentabile, dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 8.1 Il vino a Docg Aglianico del Taburno deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 6 litri. Inoltre, a scopo promozionale, è consentito l’utilizzo delle capacità da litri 9, 12, 15. 8.2 I recipienti di cui al comma precedente devono essere di tipo bordolese o borgognotta, chiusi con tappo di sughero naturale e, per quanto riguarda l’abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio. Articolo 9. Legame con la zona geografica A) Legame con la zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame con la zona geografica La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento. Il territorio interessato, dal punto di vista litologico e della geomorfologia, appare come una unità ben individuata. Il territorio interessato, dal punto di vista litologico e della geomorfologia, appare come una unità ben individuata. La morfologia superficiale è caratterizzata da rilievi sempre intervallati da depressioni carsiche a fondo pianeggiante, e da incisioni che testimoniano la violenza di antiche fasi erosive quaternarie in conseguenza di eventi localizzati ed intensi. Dal punto di vista litologico le formazioni sulle quali si sviluppano i suoli sono sedimenti cartonatici mesozoico-terziari, o sedimenti terrigeni terziari, sedimenti clastici e piroclastici quaternari. I sedimenti cartonatici sono dolomie, calari dolomitici e calcari. I sedimenti terrigeni sono costituiti da arenarie e da argille varicolori scagliose e si rinvengono affioranti su entrambi i versanti orientale e occidentale del Massico. Le coltri argillose sono costituite da argille rossomattone, verdi e grigie. Costituiscono i materiali di maggior interesse per il loro contributo alla pedogenesi, in concorso con i sedimenti clastici e piroclastici quaternari che ammantano quasi tutti i rilievi, colmano le depressioni e sono intimamente misti al substrato pedogenetico. I suoli dell’area sono i tipici Regosuoli. Il substrato predominate è costituito da rocce tenere arenarie, argilli, calcareniti. L’orizzonte superficiale lavorato presenta struttura generalmente grumosa e, meno comunemente, poliedrica, da moderata a friabile, e, in profondità tende a divenire poliedrica, più resistente, con facce di pressione. E’ generalmente poco profondo, talvolta esile. Immediatamente sottostante è spesso presente un orizzonte a drenaggio lento, che costituisce la principale limitazione d’uso riscontrabile nel comprensorio; limitazione che può essere agevolmente superata mediante l’impiego di adeguata meccanizzazione e con appropriate pratiche agronomiche, considerato che i materiali di substrato sono generalmente teneri. Per quanto riguarda la granulometria prevalgono i costituenti di dimensioni sottili (inferire a 0,02 mm) e di conseguenza risultano generalmente elevati i valori dei contenuti d’acqua a diversi punti a potenziale caratteristico. La capacità per l’acqua è generalmente elevata e, come per le altre caratteristiche fisiche, può essere favorevolmente esaltata con la razionalizzazione delle pratiche agronomiche e della forma di utilizzazione del suolo. I suoli sono prevalentemente saturi. Il carbonato di calcio è un costituente normalmente presente, anche in forma finemente diffusa o in forma di noduli di precipitazione. I terreni non risultano particolarmente ricchi di composti azotati ed organici, che possono esser agevolmente integrati con le normali pratiche di fertilizzazione. Nel caso dei materiali argillosi si tratta di un substrato dotato di capacità di scambio favorevole ad assicurare la adeguata disponibilità di nutritivi all’esplorazione radicale delle coltura arboree. Dall’esame complessivo dei caratteri generali del territorio, dei caratteri costituzionali dei suoli dominanti e dall’esame dei dati analitici, emerge che l’area risulta fortemente vocata alla coltivazione della vite, specie se supportata da idonee pratiche colturali relative alle lavorazioni del terreno. La zona, infine, è nel suo insieme collinare, con altimetria compresa tra i 200 e i 650 m slm. Il clima rappresenta uno dei più importanti fattori di formazione del suolo e di regolazione di tutti gli eventi chimici e biochimici che in esso hanno sede, la sua evoluzione e degradazione, lo sviluppo e moltiplicazione dei microrganismi, la abitabilità per le colture, lo sviluppo e accrescimento delle essenze erbacee ed arboree. La zona si caratterizza per fondovalle riparati e ben esposti, a temperatura mite e piovosità intorno ai 1000 mm annui; alle quote più elevate, invece, gli inverni sono più freddi, le estati moderatamente calde, con una piovosità che può giungere i 1400 mm annui. Si rilevano periodi di aridità da un massimo di 2 mesi (metà giugno, metà agosto) nelle zone ad altitudine più limitata, fino a divenire minimi nelle aree a quota più elevata. La distribuzione delle piogge segue l’andamento tipico delle aree interne, con massimi di piovosità in autunno e talvolta un secondo massimo in primavera. Con questi andamenti le zone a quote inferiori non sono soggette a lisciviazione delle basi e il regime idro-meteorico non comporta asportazione di nutritivi. Nelle aree a quota maggiore la lisciviazione è limitata e risulta moderata dalla natura del substrato nel quale è generalmente presente il calcio che è fattore di stabilizzazione. Nel complesso l’intera zona presenta caratteristiche climatiche particolarmente favorevoli alla coltivazione della vite e ben armonizzate con le esigenze della coltura in corrispondenza delle diverse fasi fenologiche. La zona nel suo insieme è caratterizzata, infine, da una buona mobilità degli strati inferiori dell’atmosfera. Ciò comporta un sufficiente arieggiamento delle colture che costituisce un fattore favorevole all’attività vegetativa e alla sanità delle produzioni. La viticoltura sannita, che si era caratterizzata nel passato come una viticoltura orientata essenzialmente, sia nella scelta dei vitigni che nella impostazione dei vigneti, verso la quantità, oggi appare profondamente modificata, tanto che l’area può essere considerata in Campania come quella dove il processo di ammodernamento dei vigneti è stato più intenso e radicale. La scelta dei sesti, delle forme di allevamento e dei sistemi di potatura, delle tecniche di coltivazione da adottare nei nuovi impianti è stata rigorosamente orientata verso criteri qualitativi. E’ così avvenuto che la raggiera, forma di allevamento adottata nella quasi totalità dei vigneti, con sesti ampi e elevato cariche di gemme per ceppo e per ettaro (100 – 150mila ad ettaro e 28 gemme a ceppo distribuite in 4 “archetti”), capace di indurre produzioni unitarie molto abbondanti, è stata in gran parte sostituita da forme d'allevamento a ridotto sviluppo per un maggior controllo della produttività. I nuovi impianti e i reimpianti sono stati realizzati in gran parte a spalliera, con prevalenza del guyot, del cordone speronato e della cortina pendente; la distanza tra le viti è stata fortemente ridotta, scendendo sulla fila al di sotto del metro, con conseguente aumento della densità di impianto, fino a 6000 ceppi per ettaro, e una forte riduzione del numero di gemme per ceppo. Il rinnovo degli impianti è stato accompagnato da un ammodernamento e adeguamento delle tecniche di coltivazione, finalizzate al costante controllo della vigoria delle viti mediante una scelta ragionata, non solo del sesto e del portinnesto, ma anche della gestione del suolo e delle concimazioni, che tendono a mantenere le piante in equilibrio e in situazione di nutrizione ottimale, basandosi sulle indicazioni fornite dalla diagnostica fogliare e dalle analisi fisico-chimiche del terreno e sul comportamento vegeto-produttivo delle piante. La difesa fitosanitaria si ispira ai principi fissati dalla lotta guidata, sulla base delle indicazioni formulate dall’Amministrazione Regionale nell’ambito dei Piani di difesa. Nel complesso la razionalizzazione del processo produttivo e le specializzazione colturale consente da una parte il contenimento dei costi di produzione dall’altra un miglioramento qualitativo delle produzioni. Negli anni ’70 la provincia di Benevento è quella che ha visto più radicalmente delle altre province campane modificare l’originaria base ampelografica. Il Trebbiano toscano, le varie Malvasie, in particolare quella di Candia, il Sangiovese sono stati i vitigni prescelti nella realizzazione degli impianti, ma consistente è stata anche l'introduzione del Montepulciano, del Merlot, del Lambrusco. Successivamente si è assistito ad una rapida e convinta inversione di tendenza, voluta dai produttori, dalle categorie e favorita dall'Amministrazione regionale sia mediante una profonda revisione della piattaforma enografica provinciale, sia mediante l'attivazione di opportuni interventi di sostegno. Il filo conduttore è rappresentato dalla valorizzazione dei vitigni autoctoni di pregio, in particolare la Falanghina, la Coda di volpe, il Greco, l'Aglianico e il Piedirosso, che sono stati largamente utilizzati nel rinnovo degli impianti viticoli, divenendo oggi largamente prevalenti nella zona a denominazione. In considerazione dei successi commerciali dei vini prodotti l’interesse dei viticoltori si è in particolare concentrata sull’Aglianico che oggi rappresenta oltre il 50 % della superficie vitata iscritta all’Albo. Nel caso dell’Aglianico viene data preferenza a cloni di Aglianico selezionati in zona e certificati dal Ministero, che offrono maggiori garanzie sulle caratteristiche genetiche e sanitarie e sull'omogeneità del materiale impiegato. Particolare attenzione viene posta anche alla scelta del portinnesto che viene fatta in primo luogo adottando genotipi che oltre a dimostrare una ottima resistenza alla fillossera e un buon adattamento alle condizioni pedologiche della zona sono idonei ad esercitare il controllo della vigoria e dello sviluppo della pianta, in armonia con il sistema di allevamento adotto. Il profondo ammodernamento della viticoltura della zona, con la realizzazione di vigneti specializzati, a sesti fitti e forme di allevamento a spalliera, trova riscontro nelle produzioni conseguite dai vigneti iscritti alla DOC. Molti vigneti sono stati reimpiantati seguendo le indicazioni delle istituzioni regionali, in prevalenza adottando forme di allevamento che rispettano criteri minimi imposti dall’OCM. Nello specifico le aziende del territorio hanno adottato ulteriori criteri restrittivi, rifacendosi ad una viticoltura moderna. Sesti di impianto che vanno da condizioni massimo di circa mt 2,50 tra i filari e minimo 2 mt, con distanze sul filare tra le viti da circa mt 0,80 a mt 1,60. La densità di viti per ettaro si attesta nei nuovi impianti da minimo 2500 piante a casi particolari fino a 7000/8000 piante per Ha. Il carico delle gemme per ogni vite va da un minimo di circa 8/10 gemme a non più di 15/20 gemme a frutto. La produzione mediamente va da un massimo di circa 5 kg per ceppo a produzioni altamente qualitative che prevedono una produzione per ceppo di kg 1,5. Tali limiti sono assicurati dal diradamento, che ormai è divenuto una pratica largamente utilizzata dai viticoltori della zona, a testimonianza della conversione, ormai compiuta, dai produttori alla viticoltura di qualità e, quindi, ai vini di pregio. L’irrigazione solitamente non è una pratica usata nella provincia di Benevento. Può essere adottata solo in casi di soccorso in annate sfavorevoli. Non a caso dalla consultazione dell’Albo e delle rese per ettaro si evince che la resa in vigneto, pur raggiungendo livelli importanti, è sensibilmente inferiore ai limiti fissati dal Disciplinare. I vigneti coltivati nella provincia di Benevento, in funzione delle varietà ed epoche di maturazione, hanno una altitudine media che va dai 50 metri s.l.m. fino ad altezze massime di circa 500 metri s.l.m. 2) Fattori umani rilevanti per il legame con la zona geografica Di fondamentale importanza nella produzione del vino Aglianico del Taburno DOP sono i fattori umani legati al territorio di produzione. In base ai ritrovamenti effettuati ed a studi realizzati si può affermare che la coltivazione della vite nella provincia di Benevento ha origini antiche risalenti al II secolo a.C. Nel paese di Dugenta fu ritrovato un imponente deposito, con relativo forno di produzione, di anfore utilizzate per la conservazione ed il commercio del vino. Gli studiosi hanno convenuto che sicuramente questa era una fabbrica di anfore costruita in una area particolarmente idonea alla produzione e allo smercio del vino, situata lungo la riva sinistra del fiume Volturno del quale è affluente il fiume Calore che attraversa l’intera provincia di Benevento. Le anfore ritrovate in provincia di Benevento, venivano prodotte solo in due luoghi, a Dugenta e ad Anzio e venivano utilizzate in un area compresa tra l’Etruria meridionale, Lazio, Campania e Sannio. Sicuramente il paese di Dugenta rivestiva un ruolo importante nella commercializzazione dei vini in epoca romana, in quanto la produzione di vino soddisfaceva abbondantemente la richiesta locale e quindi il vino veniva venduto anche al di fuori dei confini regionali, questo è testimoniato dal fatto che anfore realizzate a Dugenta sono state ritrovate in Inghilterra del sud e Africa del nord. Gran parte del vino prodotto nella provincia di Benevento e quello proveniente anche da altre parti d’Italia veniva venduto al mercato vinicolo di Pompei secondo solo a quello di Roma. In base agli studi effettuati da Attilio Scienza, una forte classe di produttori di vino di origine sannita sarebbe stata presente nella composizione etnica di Pompei, a conferma che la cultura del vino nel Sannio è stata contemporanea se non precedente, all’epoca romana. Il Sannio per molti secoli ha rappresentato il collegamento naturale tra la Puglia e la Campania. Attraverso i sentieri della transumanza i Sanniti hanno conosciuto il mondo del vino Abruzzese e Pugliese attraverso i quali hanno portato nel Sannio i vitigni greci dell’Epiro. Attilio Scienza afferma che del vino sannita troviamo citazioni di Platone comico, commediografo ateniese della seconda metà del V secolo a.C., che parlava dell’eccellente vino di Benevento dal lieve aroma fumé ; inoltre secondo Scienza del vino sannita ne parla anche Plinio nella Naturalis Historia, il quale sosteneva che il vino Kapnios avesse nel Sannio una delle sue patrie d’elezione. Il sapore fumé del vino Kapnios potrebbe non solo essere derivato da una tecnica di appassimento delle uve o dall’affumicamento di queste, ma addirittura dalle caratteristiche stesse dell’uva. Un’altra importante testimonianza che i Sanniti si dedicassero alla coltivazione della vite e alla produzione del vino, è che quando sul finire del V secolo a.C. famiglie di stirpe sannita si stabilirono nella Valle del Volturno, si è avuto uno sviluppo economico di queste area grazie alla produzione del Trebula balliensis, così come riferito da Plino il vecchio nella sua Naturalis Historia. Nel beneventano come nel resto della Campania la viticultura conobbe una crisi dovuta al cambiamento del gusto del mercato romano che scoprì i vini più leggeri e profumati dell’Italia settentrionale e della Gallia. Il primo vino Gallico arrivò a Roma nel 79 d.C. Un inversione di tendenza la si ebbe solo intorno al 500 d.C. grazie ai Longobardi, che non solo importarono vitigni di origine pannonica, ma protessero le vigne dall’espianto addirittura con la pena di morte. Anche Carlo Magno si occupò attraverso il Capitulare de Villis della cura della vite, ma fu grazie alla chiesa che intorno all’anno 1000 si ebbe il definitivo rilancio della coltivazione della vite che coinvolse anche il territorio sannita. Fu proprio un sacerdote, il vescovo di Benevento Landulfo, a pretendere che vicino ad ogni monastero fossero impiantati dei vigneti, favorendo il rilancio della viticultura soprattutto nella zona di Solopaca come dimostra la presenza di venditori di vino in documenti del 1100. In questo periodo, e fino al 1400, molti vini beneventani grazie alla possibilità di sfruttare i fiumi navigabili che attraversavano la provincia, arrivavano ai porti di Gaeta e di Napoli i più grandi porti di smistamento dei vini per l’intero Mediterraneo e per i mari del Nord. A Napoli in quegli anni venivano trasportati ingenti quantità di vino dall’entroterra Beneventano ed Avellinese, ed assieme ai vini fermi venivano trasportati anche vini dolci molto richiesti dal mercato europeo in quel periodo. La classe mercantile beneventana in quegli anni diventò la più forte della regione Campania, in quanto poteva godere degli enormi benefici derivanti dal fatto che i territori della provincia di Benevento erano sotto il governo dello Stato della Chiesa. Per una prima descrizione su base scientifica della viticoltura beneventana dobbiamo attendere la Statistica murattiana del 1811, il primo e vero studio del territorio sannita che ha permesso di conoscere le produzioni della provincia di Benevento e di ricostruire le condizioni economichesociali e gli stili di vita della popolazione sannita. Da questo studio si evince che che la provincia di Benevento produceva vini che soddisfacevano le diverse richieste del mercato infatti il vino di Cerreto Sannita veniva considerato molto pregiato assieme a quello di Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano e venivano venduti sul mercato regionale ed extra-regionale; quelli di Sant’Agata dei Goti venivano venduti solo sul mercato provinciale, mentre a Guardia Sanframondi si produceva un vino dolce e liquoroso simile a quello di Malaga. Da Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi partiva nel 1811 il più alto numero di barili di vino per la capitale, 79.229, contro i 31.281 di Airola, i 12.557 di Solopaca e i 10.470 di Sant’Agata dei Goti. Per quanto riguarda il numero di vigne Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi non superavano di molto Solopaca infatti nei due comuni se ne trovavano circa 3.480 ed invece nel solo comune di Solopaca se ne potevamo trovare circa 2.880. Sempre agli inizi dell’Ottecento c’è testimonianza di un ottimo vino prodotto anche nei comuni di Pontelandolfo, Baselice e Foiano in Val Fortore. Nel 1872 un grosso studioso, Giuseppe Frojo, incominciò a parlare di vitigno in senso scientifico e sostienne che le migliori uve della regione Campania erano il Pallagrello, oggi diffuso solo nella provincia di Caserta, ma lodava anche le uve Aglianico, Sciascinoso, il Piede di Colombo (Piedirosso), Greco e Fiano, tutti vitigni coltivati nella provincia di Benevento. Circa venti anni dopo Frojo, fu il Ministero dell’Agricoltura a fare un’accurata analisi delle uve presenti su territorio sannita. L’Aglianico restava il vitigno predominate, seguito dal Piedirosso, l’Aglianicone, il Gigante, il Mangiaguerra, la Tintiglia di Spagnala Vernacciola e il Sommarello. Tra i vini a bacca bianca si notano il Bombino, l’Amoroso bianco, la Passolara, il Greco, la Malvasia, il Moscatello e la Coda di Volpe. In questo periodo il vino prodotto è destinato al consumo interno, in quanto in provincia di Benevento stava nascendo una classe borghese più attenta e sensibile alla buona tavola, ma anche trasportato il nord Italia in quanto molto apprezzato e richiesto. Negli anni in cui Frojo compiva i suoi studi, la superficie vitata della provincia di Benevento era rappresentata da poco più di 15.000 ettari, estensione che pur ponendo la provincia ultima nella classifica regionale, la rendeva seconda sola a Napoli per rapporto fra territorio e superficie, mentre a partire dal 1904 e almeno fino al 1924 i terreni a vigna erano più che raddoppiati. Negli anni che andavano dal 1896 al 1910 il vigneto sannita si arricchì di 8.046 ettari, pari ad un incremento del 46%. Dopo l’unità d’Italia nel vigneto sannita vengono coltivate anche altri tipi di vitigni nazionali ed internazionali come il Sangiovese, Barbera, Cabernet Sauvignon, Malbek, Sirah, Erbaluce, Semillon, Pinot e Riesling renano. Dopo le due grandi guerre mondiali, vi fu un risveglio in tutti i settori produttivi che influenzò anche quello agricolo, e nella provincia di Benevento si verificò che i contadini, fino ad allora solo conduttori dei terreni, ne acquisirono anche le proprietà. In questo periodo la produzione delle uve aumentò sensibilmente nella provincia di Benevento, favorendo da una parte la nascita del primo Enopolio nella provincia a Solopaca che vantava una capacità di 13 mila ettolitri contro i soli cinquemila dell’Enopolio napoletano, ma dall’altra lo sfruttamento dei grossi mediatori nei confronti dei piccoli produttori. In realtà neanche la creazione dell’Enopolio di Solopaca contribuì a migliorare la condizione dei piccoli produttori e quindi nacquero con il passare degli anni le quattro Cantine sociali ancora oggi operanti sul territorio sannita, La Guardiense, la Cantina sociale di Solopaca e La Cantina del Taburno e il CECAS (Centro Cooperativo Agricolo Sannita). Il compito fondamentale delle cantine sociali fu quello di raccogliere, trasformare e vendere, le uve provenienti dalle diverse zone della provincia di Benevento, in modo da sostenere i piccoli produttori e favorire lo sviluppo della viticoltura nel Sannio. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili alla zona geografica. I vini di cui al presente documento presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’Art. 6 del presente disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare tutti i vini rossi e rosati presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni. C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). L’orografia collinare e montuosa del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti. orientati a sud, sud-est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. La millenaria storia vitivinicola della provincia di Benevento, che parte dal II secolo a.C., passa per il medioevo e giunge ai nostri giorni, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e le qualità peculiari del territorio e dei vitigni dai quali si ottiene il vino “Aglianico del Taburno”. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo IS.ME.CERT - Corso Meridionale n.6 - 80143 Napoli – Italia L’ IS.ME.CERT è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. l, l° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. l, 2° capoverso, lettera c). | Campania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiano di Avellino DOCG Fiano di Avellino DOCG Disciplinare di produzione - Fiano di Avellino DOCGDecreto 18 luglio 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003 Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco, Coda di Volpe bianco e Trebbiano toscano, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%. Articolo 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" non deve essere superiore alle 10 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino", devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Articolo 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico; sapore: fresco, armonico; acidità totale minima: 5,0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore. Articolo 7. L'indicazione della denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" può essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica "Apianum". Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita. Articolo 8. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato. I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite. | Avellino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cannellino di Frascati Cannellino di Frascati Disciplinare di produzione - Cannellino di Frascati DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Approvato con DM 20.09.2011 - Pubblicato sulla G.U. 240 - 14.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. Articolo 2. Base ampelografica Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: - Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; - Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%. La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima. Articolo 3. Zona di produzione La zona di produzione delle uve del vino «Cannellino di Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri, in provincia di Roma. Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km 2 sulla via Anagnina. Dal Km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo. Articolo 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. In deroga a quanto sopra è consentito un periodo transitorio di anni 10, a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali. La produzione massima di uva non deve eccedere le 11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. Le uve dovranno essere raccolte tardivamente. E' ammesso il parziale appassimento anche in locali idonei. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. Articolo 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri. Lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione. Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» già autorizzate dal decreto ministeriale di approvazione del disciplinare precedente. Sono fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo n. 61 del 2010. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65% per il «Cannellino di Frascati». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Non è ammesso l' arricchimento. Articolo 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: giallo paglierino intenso; - profumo: caratteristico, fine, delicato; - sapore: fruttato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. - zuccheri riduttori residui minimo 35,00 gr/l. - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l; Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati » vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentarne lieve sentore o percezione. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è obbligatoria l'annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con il sistema di tappatura definito «raso bocca». | Frascati Grottafferrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesanese del Piglio o Piglio DOCG Cesanese del Piglio o Piglio DOCG Disciplinare di produzione - Cesanese del Piglio o Piglio DOCG
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie: - "Cesanese del Piglio" o "Piglio"; - "Cesanese del Piglio" o "Piglio" "Superiore". Articolo 2. Il vino "Cesanese del Piglio" o "Piglio" deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo, vitigni complementari, "idonei alla coltivazione" per la regione Lazio a bacca rossa per non più del 10%. Articolo 3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita "Cesanese del Piglio" o "Piglio" ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano. Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il limite segue in direzione sudovest il confine provinciale fino a incontrare, in località Fontanarena, la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud fino al ponte Valleranno, di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione nord-est va a incrociare quella di Paliano in prossimità del km 7; in direzione sud segue tale strada fino a incrociare il confine provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue, quindi, verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte, segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il confine comunale tra Paliano e Anagni, lungo il medesimo discende verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità del km 57,700 sino a incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est sino a Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri, segue quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100 metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la strada per Anagni all'altezza del km 26,600 circa; prosegue lungo quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n. 6) in prossimità dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord, per la strada prima e il sentiero poi che attraverso la località Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimità della quota 325, prosegue su quest'ultima, supera il centro abitato di Anagni, costeggiandolo a sud per proseguire verso est sulla strada per le Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara, le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341, 371, 390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto fino a inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in prossimità del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a incontrare il confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimità del km 36,500. Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale raggiungendo la località la Morra Rossa chiudendo così la delimitazione. Articolo 4. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Cesanese del Piglio" o "Piglio" devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. E' vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta». I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: - Tipologia "Cesanese del Piglio" o "Piglio": Produzione uva (tonn/ettaro) 11,00; Titolo alcolometrico volumico 12,00% vol; - Tipologia "Cesanese del Piglio" o "Piglio" Superiore: Produzione uva (tonn/ettaro) 9,00; Titolo alcolometrico volumico 12,50% vol. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella sola area dei comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone, Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni. L'imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire all'interno della zona di vinificazione. E' comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento, limitatamente al vino "Cesanese del Piglio" o "Piglio", con esclusione delle tipologie «Superiore» e menzione «Riserva», siano effettuate fuori dall'attuale zona di produzione delle uve e limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da vinificatori che producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 negli ultimi tre anni consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: - Tipologia "Cesanese del Piglio": Resa uva/vino 65%; Prod. massima di vino (hl/ha) 71,5; - Tipologia "Cesanese del Piglio Superiore": Resa uva/vino 65%; Prod. massima di vino (hl/ha) 58,5. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita per tutta la partita. Per il vino "Cesanese del Piglio" o "Piglio" l'immissione al consumo è consentita non prima del primo febbraio dell'anno successivo alla vendemmia; per il vino «Cesanese del Piglio» Superiore l'immissione al consumo è consentita non prima del primo luglio del secondo anno successivo alla vendemmia. I vini "Cesanese del Piglio" o "Piglio" possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia. Articolo 6. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: Tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: caratteristico del vitigno di base; - sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco; - titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;. - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio "Superiore": - colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate; - sapore: secco, armonico, di buona struttura, con retrogusto gradevolmente amarognolo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24 g/l. La tipologia "Cesanese del Piglio" o "Piglio" "Superiore" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 14,00% vol, può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva». E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. Articolo 7. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità alle normative vigenti. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Cesanese del Piglio" o "Piglio" deve figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve. Articolo 8. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri. E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5 l per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Cesanese del Piglio" o "Piglio" tipologia "Superiore" e per quello atto a fregiarsi della menzione "Riserva" è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. | Roma Frosinone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frascati Superiore DOCG Frascati Superiore DOCG Disciplinare di produzione - Frascati Superiore DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base Ampelografica Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%. La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore», potranno usufruire della denominazione medesima. Articolo 3. Zona di produzione La zona di produzione delle uve del vino «Frascati Superiore» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri, in provincia di Roma. Tale zona e' cosi' delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2 sulla via Anagnina. Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km. 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo. Articolo 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Il numero minimo di ceppi e' fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. In deroga a quanto sopra è consentito un periodo transitorio di anni 10 a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali. La produzione massima di uva non deve eccedere le 11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. Articolo 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione. Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" già autorizzate dal DM di approvazione del disciplinare precedente. Sono fatte salve le deroghe previste dal DLGS n.61 del 2010. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Frascati Superiore». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Articolo 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - profumo: intenso, con profumo caratteristico delicato; - sapore: secco, sapido, morbido, fine, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto secco non riduttore minimo: 18,00 g/l. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», nella versione riserva all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - profumo: intenso, con profumo caratteristico delicato; - sapore: secco, sapido, morbido, fine, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto secco non riduttore minimo: 18,00 g/l. Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» e «Frascati Superiore Riserva», vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo puo' presentarne lieve sentore o percezione. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali -Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione Alla denominazione di origine controllata e garantita "Frascati Superiore" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, è obbligatoria l'annata di produzione delle uve. Il "Frascati Superiore" sottoposto ad un periodo di maturazione non inferiore a 12 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia, può fregiarsi della menzione aggiuntiva "Riserva". Articolo 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con sistema di chiusura definito "raso bocca". L'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacità di 3, 6, 9, 12 litri chiusi con tappo raso bocca possono essere utilizzati solo per fini promozionali. | Frascati Grottafferrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Barbera d’Asti Barbera d'Asti Disciplinare di produzione - Barbera d'Asti DOCGDecreto Ministeriale 8 luglio 2008. Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1 Denominazioni e vini La denominazione di origine controllata e garantita (d.o.c.g.), “Barbera d’Asti” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: vini rossi: - “Barbera d’Asti”; - “Barbera d’Asti” superiore; anche con l’eventuale specificazione delle seguenti sottozone: “Nizza”, “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”. Le sottozone “Nizza”, “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”, sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Base ampelografica 1. I vini a d.o.c.g.“Barbera d’Asti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera: minimo 85%; Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%. Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” comprende i territori dei seguenti comuni: Provincia di Asti: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, , Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa S. Secondo, Vinchio. Provincia di Alessandria: Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S.Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S.Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada. Articolo 4 Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c.g.“Barbera d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni; - giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.; - esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord; - densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500; - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve); - è vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: - Barbera d’Asti: Resa uva 9000 Kg/ha; Titolo alcolometrico (vol. min. naturale) 11,5% vol - Barbera d’Asti superiore: Resa uva 9000 Kg/ha; Titolo alcolometrico (vol. min. naturale)12,0% vol La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art.1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 8.000 Kg per ettaro di coltura specializzata. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art.1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: • al terzo anno di impianto: - Barbera d’Asti “vigna”: Resa uva 4.800 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol - Barbera d’Asti superiore “vigna”: Resa uva 4.800 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol • al quarto anno di impianto: - Barbera d’Asti “vigna”: Resa uva 5.600 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol - Barbera d’Asti superiore “vigna”: Resa uva 5.600 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol • al quinto anno di impianto: - Barbera d’Asti “vigna”: Resa uva 6.400 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol - Barbera d’Asti superiore “vigna”: Resa uva 6.400 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol • al sesto anno di impianto: - Barbera d’Asti “vigna”: Resa uva 7.200 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol - Barbera d’Asti superiore “vigna”: Resa uva 7.200 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol • dal settimo anno di impianto in poi: - Barbera d’Asti “vigna”: Resa uva 8.000 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol - Barbera d’Asti superiore “vigna”: Resa uva 8.000 Kg/ha; Titolo alc. (vol. min. naturale) 12,5% vol Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g.“Barbera d’Asti”, devono essere riportati nel limite di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art.3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. I vigneti iscritti agli albi del “Barbera del Monferrato” e del “Barbera del Monferrato Superiore” non possono fare parte dell’albo dei vigneti del “Barbera d’Asti”. Articolo 5 Norme per la vinificazione 1. Per i vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte. 2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a: - Barbera d’Asti: Resa (uva/vino) non sup. al 70%; Produzione max di vino (litri/ha) 6.300 - Barbera d’Asti superiore: Resa (uva/vino) non sup. al 70%; Produzione max di vino (litri/ha) 6.300 Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all’art. 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: - Barbera d’Asti: Durata minimo 4 mesi di cui, in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione), (libero); Decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve; - Barbera d’Asti "vigna": Durata minimo 4 mesi di cui, in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione), (libero); Decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve; - Barbera d’Asti "superiore": Durata minimo 14 mesi di cui, in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione), minimo 6 mesi; Decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve; - Barbera d’Asti superiore "vigna": Durata minimo 14 mesi di cui, in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione), minimo 6 mesi; Decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve; E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio. 5. Per le uve destinate alla produzione del vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti”, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine “Monferrato” Rosso, “Piemonte” Barbera e “Monferrato” Chiaretto o Ciaret. 6. Il vini destinati alla d.o.c.g. “Barbera d’Asti” di cui all’art.1 possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata “Monferrato” Rosso e “Piemonte” Barbera, purchè corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Articolo 6 Caratteristiche dei vini al consumo 1. I vini di cui all’art.1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Barbera d’Asti”: - colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento; - odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento; - sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; con indicazione di “vigna” 12,50% vol; - estratto non riduttore minimo: 24 g/l; - acidità totale minima: 4,5 g/l. “Barbera d’Asti” superiore: - colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento; - odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento; - sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con indicazione di “vigna” : 12,50% vol; - estratto non riduttore minimo: 25 g/l; - acidità totale minima: 4,5 g/l. 2. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto. Articolo 7 Etichettatura, designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le “sottozone”. 3. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g.“Barbera d’Asti” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché: - le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; - tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione; - la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. “Barbera d’Asti”. 4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento 1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.. Ai soli fini promozionali, i vini di cui all’art. 1 possono essere confezionati in contenitori della capacità di 600 cl, 900 cl e 1200 cl. 2. E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. SOTTOZONA "NIZZA" Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita "Barbera d'Asti” superiore seguita dalla specificazione della sottozona: "Nizza", è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti". Art 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni: Agliano Terme , Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione , Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno ,Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto. Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione. Al fine dell’iscrizione all’albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l’insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Nizza” è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata . Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Nizza”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al momento della pigiatura. Art. 5 Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. - l'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico. Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,5 vol %. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. - odore: intenso caratteristico, etereo; - sapore: secco, corposo, armonico e rotondo. - titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13 vol%; - acidità totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo : 26 g/l; - il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Nizza” dopo l’invecchiamento può presentare un lieve sentore di legno. Art 7 Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con specificazione della sotrtozona “Nizza” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva. SOTTOZONA TINELLA Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore seguita dal nome della sottozona “Tinella”, è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. Art. 2 vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente 15% da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d’Asti”. Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella”, comprende l'intero territorio dei Comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso). Art. 4 Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione. Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al momento della pigiatura. Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12.50. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino a d.o.c.g.“Barbera d’Asti” superiore “Tinella” non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno 6 mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Tinella” dopo l’invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno. Art. 6 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche : - colore : rosso rubino, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento. - odore: intenso caratteristico, etereo. - sapore: secco, corposo, armonico e rotondo. - titolo alcolometrico volumico minimo complessivo : 13 % vol; - acidità totale minima : 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26 g/l ; - l’aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 0.5 gradi. Art. 7 Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E’ tuttavia possibile l’uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all’atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall’azienda di produzione dell’uva. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri. Sulle bottiglie contenenti il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Tinella” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di vendemmia da cui il vino deriva. SOTTOZONA "COLLI ASTIANI” o “ASTIANO” Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano” è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano”, deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'90% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti". Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g.“Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei Comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano. Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione. Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est. La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g.”Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano” , devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al momento della pigiatura. Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuare nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. - odore: intenso caratteristico , etereo - sapore: secco, corposo, armonico e rotondo. - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 %vol; - acidità totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26 g/l; Art. 7 Il vino a d.o.c.g “Barbera d'Asti” superiore ”Colli Astiani” o” Astiano”, non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a partire dal l° Ottobre. Durante detto periodo è previsto una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano”, dopo l’invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno. L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico. Art. 8 Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all’atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall’azienda di produzione dell’uva. | Asti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbera del Monferrato superiore Barbera del Monferrato Superiore Disciplinare di produzione - Barbera del Monferrato Superiore DOCGDecreto Ministeriale 27 giugno 2008. Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Vini rossi: Barbera del Monferrato superiore. Articolo 2. Base ampelografica 1. Il vino “Barbera del Monferrato superiore” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera: minimo 85% Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%. Articolo 3. Zona di produzione delle uve 1. La zona di produzione del vino “Barbera del Monferrato superiore” comprende i territori dei seguenti comuni: Provincia di Alessandria: a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d’Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d’Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone; b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S: Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S: Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del Comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato. Provincia di Asti: AglianoTerme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Bottigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: i terreni argillosi, limosi,sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni; - giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.; - esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve; -sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione.Per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord. - densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500; - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve); - è vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Barbera del Monferrato superiore” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: - Barbera del Monferrato superiore: Resa uva 9000 (Kg/ha); Titolo alc. vol. min. naturale 12,5% vol. La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui all’art.1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 8.000 Kg per ettaro di coltura specializzata. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art.1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: · al terzo anno di impianto: - Barbera del Monferrato superiore "vigna": Resa uva 4.800 (Kg/ha); Tit. alc. vol. min. nat. 13% vol. · Al quarto anno di impianto: - Barbera del Monferrato superiore "vigna": Resa uva 5.600 (Kg/ha); Tit. alc. vol. min. nat. 13% vol. · Al quinto anno di impianto: - Barbera del Monferrato superiore "vigna": Resa uva 6.400 (Kg/ha); Tit. alc. vol. min. nat. 13% vol. · Al sesto anno di impianto: - Barbera del Monferrato superiore "vigna": Resa uva 7.200 (Kg/ha); Tit. alc. vol. min. nat. 13% vol. · Dal settimo anno di impianto in poi: - Barbera del Monferrato superiore "vigna": Resa uva 8.000 (Kg/ha); Tit. alc. vol. min. nat. 13% vol. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” devono essere riportati nel limite di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art.3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. I vigneti iscritti all’albo del Barbera d’Asti non possono fare parte dell’albo dei vigneti del Barbera del Monferrato superiore. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Per il vino a docg Barbera del Monferrato Superiore le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte. 2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a: - Barbera del Monferrato superiore: Resa (uva/vino) non sup. al 70%; Produzione max di vino 6.300 litri/ha. Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all’art. 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: - Barbera del Monferrato superiore: Durata minimo 14 mesi di cui 6 in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione), dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; - Barbera del Monferrato superiore "vigna": Durata minimo 14 mesi di cui 6 in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione), dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio. 5. Per le uve “Barbera del Monferrato superiore” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine “Monferrato” rosso, “Monferrato” Chiaretto o Ciaret, “Barbera del Monferrato” e “Piemonte” Barbera. 6. Il vino destinato alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art.1. può essere esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata “Monferrato” rosso , “Piemonte” Barbera e purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Articolo 6. Caratteristiche dei vini al consumo 1. I vini di cui all’art.1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Barbera del Monferrato superiore": - colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento; - odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento; - sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; per la “Barbera del Monferrato superiore con indicazione di “vigna”: 13,00% vol; - estratto non riduttore minimo: 25 g/l; - acidità totale minima: 4,5 g/l. 2. E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché: - le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; - tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione; - la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine “Barbera del Monferrato superiore” 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera del Monferrato superiore” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all’art.1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl. Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per tutti i vini della denominazione controllata e garantita “Barbera del Monferrato Superiore” il confezionamento in recipienti di vetro della capacità di 600 cl, 900 cl e 1200cl . 2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. | Monferrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asti Asti Disciplinare di produzione - Asti Spumante DOCG - Moscato d'Asti DOCGD.M. 29/11/1993 – GU 287 del 07/12/1993 con modifiche del D.M. 14/08/1995 – GU 228 del 29/09/1995 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
Articolo 1. (RICONOSCIMENTO DENOMINAZIONE) 1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “ASTI” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, in particolare: a) la denominazione “Asti” senza altra indicazione o accompagnata dalla specificazione spumante (“Asti” o “Asti spumante”) è riservata alla tipologia di vino spumante. b) la denominazione “Asti” obbligatoriamente preceduta dalla specificazione Moscato (“Moscato d’Asti” è riservata al vino bianco non spumante. Articolo 2. (VITIGNI AMMESSI) I vini designati con le Denominazioni di cui ai punti precedenti devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Moscato Bianco. Articolo 3. (ZONA RACCOLTA UVE) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” è delimitata come segue: - in provincia di Alessandria: l'intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone. - in provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi; - in provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba. Articolo 4. (COLTIVAZIONI E RESE) 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 della legge n. 164/1992, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino. 4. E’ vietata ogni pratica di forzatura. 5. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 non deve essere superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di vino per ettaro. 6. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. 7. I vigneti di nuova iscrizione all’albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a quattro mila. 8. La Regione Piemonte, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art. 1 fissando un limite inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi della legge n° 164/1992, dandone comunque comunicazione immediata al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Comitato Nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini ed alle Camere di Commercio competenti per territorio. 9. Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per vino “Asti spumante” e del 10% per il “Moscato d’Asti”. 10. Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino “Moscato d'Asti” un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5%. La Regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto dal precedente comma. 12. La Regione Piemonte inoltre, di anno in anno, su richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992, può stabilire, prima della vendemmia, il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico minimi delle uve. Articolo 5. (VINIFICAZIONE E ALTRE NORME SULLA PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO) 1. Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art. 1 devono essere effettuate nell’ambito della circoscrizione territoriale delle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto fra alcole effettivo e zuccheri residui, sino al momento della presa di spuma per il vino “Asti spumante” e fino al momento dell’imbottigliamento per il “Moscato d’Asti”. 3. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 75%. 4. Eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 5. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita“Moscato d'Asti”, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato. 6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti Spumante” da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare. 7. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il periodo di affinamento, non può avere una durata inferiore a mesi uno. Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini d.o.c.g. “Moscato d’Asti” e “Asti spumante” devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino. 9. E' in facoltà del Ministro per il coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, “Asti Spumante” e “Moscato d’Asti”. 10. E' vietata per i vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali. 11. E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti”, rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato entro il 30 giugno successivo alla vendemmia alla elaborazione della denominazione di origine controllata e garantita “Asti spumante”, qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. E' vietata l'operazione inversa. 12. La Regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi, delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art. 1. Articolo 6. (CARATTERISTICHE VINI AL CONSUMO) 1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: • limpidezza: brillante; • colore: paglierino più o meno intenso; • odore: caratteristico, fragrante; • sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace o frizzante; • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5%; • acidità totale minima: 5 per mille; • estratto secco netto minimo: 15 per mille; • pressione e CO2 fino a 1,7 Bar. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti Spumante” all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: • spuma: fine, persistente; • limpidezza: brillante; • colore: da paglierino a dorato assai tenue; • odore: caratteristico, spiccato, delicato; • sapore: aromatico, caratteristico, delicatamente dolce, equilibrato; • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui svolto compresi nei limiti dal 7% al 9,5%; • acidità totale minima: 5 per mille; • estratto secco netto minimo: 17 per mille. E' in facoltà del Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, su richiesta specifica del Consorzio volontario di Tutela o del Consiglio Interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge N° 164/92 e qualora ciò sia richiesto da esigenze mercantili di Paesi esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti. Articolo 7. (ETICHETTATURA) 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti spumante” e “Moscato d’Asti” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari. 2. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita “Asti spumante” o “Asti” è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3. 3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d’Asti” è invece consentito l’uso delle indicazioni geografiche di cui al comma precedente purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. 4. E’ inoltre consentito, nella designazione dei vini d.o.c.g. “Asti” o “Asti spumante” e“Moscato d’Asti” l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 5. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali“viticoltore”, “tenuta”, “fattoria”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. 6. E’ consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile. Articolo 8. (ESAMI E BOTTIGLIE) 1. In ottemperanza all’art. 13 della legge n°164/92 i vini di cui all’art. 1 per l’utilizzazione della rispettiva Denominazione di Origine Controllata e Garantita devono superare l’esame chimico – fisico ed organolettico da effettuarsi su richiesta degli interessati, presso le Camere di Commercio competenti per territorio. 2. Per l’esame chimico – fisico ed organolettico le Camere di Commercio possono avvalersi delle strutture di altre istituzioni, enti e consorzi volontari di tutela che dispongono delle necessarie attrezzature, all’uopo autorizzati. 3. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Moscato d’Asti” e “Asti spumante” devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall’art. 23 della legge n° 164/1992, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la inattivazione del contrassegno stesso. 4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti”, deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo in sughero marchiato indelebilmente“Moscato d'Asti”. E’ vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. 5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti Spumante”, confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5. 6. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'utilizzo della capacità di litri 6. 7. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente “Asti Spumante” o “Asti” nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl. 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato. Articolo 9. (PENALITA’) 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti spumante” o “Asti” e“Moscato d’Asti” mosti, mosti – vini e vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ivi compresi i relativi requisiti di natura contabile e amministrativa comprovanti l’origine, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n° 164/1992. | Asti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbaresco Barbaresco Disciplinare di produzione - Barbaresco DOCGDPR 3 ottobre 1980 Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" e' riservata al vino rosso "Barbaresco", già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il "Barbaresco" deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno "Nebbiolo" delle sottovarietà "Michet", "Lampia" e "Rosè" prodotte nella zona di origine descritta nel successivo art. 3. Articolo 3. La zona di origine delle uve atta a produrre il "Barbaresco", comprendente i territori giù delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione "San Rocco" già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo. Ed è così delimitata (omissis). Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Barbaresco" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare La produzione massima ad ha. in coltura specializzata non deve essere superiore a q. 80 di uva. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo sopra stabilito. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio. Articolo 5. Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente art. 4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente entro il 20 settembre, in via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la data di inizio della vendemmia. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della proprio vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi della regione Piemonte competenti per territorio, per gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti. Articolo 6. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al DPR. 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio. Articolo 7. Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni e conservato per almeno un anno di detto periodo in botti di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barbaresco più giovane ad identico Barbaresco più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%. In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco", ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, di norma presso l'istituto tecnico agrario statale specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati. Articolo 8. Il "Barbaresco" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso granato con riflessi arancione; - odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso; - sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,50; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: gr. 23 litro. E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità' totale e l'estratto secco netto. Articolo 9. Il "Barbaresco" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva". Le bottiglie in cui viene confezionato il "Barbaresco" per la commercializzazione devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso o tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 350cc., di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero. E' vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. Articolo 10. E' vietato usare assieme alla denominazione "Barbaresco" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento I nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine, e similari, nonché delle sottospecificazioni geografiche (bricco, costa, vigna e altri sinonimi di uso locale) costituite da aree, località e mappali inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto. I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle indicazioni geografiche o toponomastiche e delle sottospecificazioni geografiche agli acquirenti dell'uva o del vino di quella provenienza, dovranno farne apposita, specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine. La stessa indicazione dovrà essere apposta anche sulla documentazione prevista per legge. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo dovrà istituire, nell'ambito dell'albo del "Barbaresco", un catasto particolare dei vigneti indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni specifiche. Articolo 11. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Barbaresco" deve sempre figurare l'indicazione veritiera o documentabile dell'annata di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" deve essere sempre messa in evidenza, comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull'etichetta principale della bottiglia. Articolo 12. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 | Piemonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Langa Alta Langa Disciplinare di produzione - Alta Langa DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
DM 21.02.2011 - Pubblicato sulla GU n. 56 del marzo 2011 Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è riservata ai vini spumanti, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.per le seguenti tipologie. "Alta Langa" spumante "Alta Langa" spumante riserva"Alta Langa" spumante rosato"Alta Langa" spumante rosato riserva. Articolo 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa", "Alta Langa" spumante riserva, "Alta Langa" spumante rosato e “Alta Langa” spumante rosato riserva è riservata ai vini spumanti, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigni Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100%. Per il complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve provenienti dai vitigni non aromatici la cui coltivazione è autorizzata in Piemonte. Articolo 3. Zona di produzione delle uve 1-La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti "Alta Langa" è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni. Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cris toforo, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone. Provincia di Asti: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.Provincia di Cuneo:Alba (territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Albaretto Torre, Arguello, Bastia, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (territori alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi' (territori alla destra orografica del torrente Ellero fino a raggiungere da sud l'abitato di Mondovi, quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra della s.s. 28 per Fossano, fino al confine comunale con Magliano Alpi.), Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Vicoforte. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1-Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. 2- In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: i terreni marnosi, calcareo-argillosi, a fertilità moderata; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni difondovalle, umidi e pianeggianti; altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.; densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiaridelle uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro noninferiore a 4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: lacontrospalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato); pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. 3- Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzionedei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinatealla vinificazione devono essere le seguenti: Tipologia: "Alta Langa" - Resa uva kg/ha 11.000 - Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol "Alta Langa" riserva - Resa uva kg/ha 11.000 - Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol "Alta Langa" rosato - Resa uva kg/ha 11.000 - Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol "Alta Langa" rosato riserva - Resa uva kg/ha 11.000 - Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4- In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'Art. 3. 5- I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario vitivinicolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale della denominazione. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini"Alta Langa" devono essere effettuate nel territorio della Regione Piemonte. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: Tipologia: "Alta Langa" - Resa uva/vino 65% - Produzione max di vino (litri) 7.150 "Alta Langa" riserva - Resa uva/vino 65% - Produzione max di vino (litri) 7.150 "Alta Langa" rosato - Resa uva/vino 65% - Produzione max di vino (litri) 7.150 "Alta Langa" rosato riserva - Resa uva/vino 65% - Produzione max di vino (litri) 7.150 Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, l'eccedenza non ha diritto alla Docg oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto; 3- Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità. 4- Nella elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" dev'essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico. 5- È consentito l’uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un’altra per permettere l’utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse. 6- È consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Alta Langa" più giovane ad "Alta Langa" più vecchio o viceversa. 7- Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Piemonte" spumante. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1- I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Alta Langa" bianco e “Alta Langa” Riserva: - limpidezza: brillante; - colore: da giallo paglierino scarico ad oro intenso; - odore: netto, fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia; - sapore: sapido fine ed armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Alta Langa" spumante rosato (rosa o rosè) e "Alta Langa" spumante rosato (rosa o rosè) riserva: - limpidezza: brillante; - colore: rosato più o meno intenso; - odore: netto, fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia; - sapore: sapido fine ed armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 2- Per le qualificazioni riferite alle caratteristiche di sapore e alla loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa” valgono le disposizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, con l’esclusione delle caratteristiche demi-sec, sec e dolce. 3- È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto. 4- In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l’odore dei vini può rilevare lieve sentore di legno. Articolo 7. Etichettatura designazione e presentazione 1- Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita"Alta Langa"è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari. Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dell'avvenuta sboccatura. 2.-Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore. 3- Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture: "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico" o “metodo classico tradizionale” alle condizioni previste dalla normativa vigente. È pertanto vietato nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" l'utilizzazione della semplice dicitura"fermentazione in bottiglia". 4- L'indicazione dell'annata di raccolta è obbligatoria. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia. 5- La menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, è consentita, alle condizioni previste dalla legge. 6- In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa” è facoltativo utilizzare il termine “vino spumante”. Articolo 8. Confezionamento 1- Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante, di capacità consentita dalle vigenti leggi. 2- È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da compromettere il prestigio del vino. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" destinati all'esportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal Paese importatore. 3- Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione (art. 10, lettera b del regolamento UE 2333/92, così come modificato dal regolamento UE 1429/96) e chiuse con tappo provvisorio possono essere cedute tra elaboratori all'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente Art. 5, comma 1, purché siano munite di idoneo documento di accompagnamento e previa comunicazione agli uffici competenti. | Alta Langa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barolo Barolo Disciplinare di produzione - Barolo DOCGD.P.R. 1 luglio 1980. Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Barolo" è riservata al vino rosso "Barolo", già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il "Barolo" deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno "Nebbiolo" delle sottovarietà "Michet", "Lampia" e "Rosè" prodotte nella zona di origine descritta nel successivo art. 3. Articolo 3. La zona di origine delle uve atte a produrre il "Barolo", comprendente i territori già delimitati con D.M. 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1933, n. 238, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al 2 comma dell'art. 1 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi ricadenti nella provincia di Cuneo. Tale zona è così delimitata: (omissis). Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Barolo" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. è esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare la incisione anulare. La produzione massima ad Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q.Ii 80 di uva. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo sopra stabilito. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio. Articolo 5. Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente art. 4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente entro il 20 settembre, in via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la data di inizio della vendemmia. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli Organi della Regione Piemonte competenti per territorio, per gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti. Articolo 6. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al D.P.R. 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio. Articolo 7. Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuate secondo i metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni e conservato per almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. E’ consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barolo più giovane ad identico Barolo più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%. In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Barolo", ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930. Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, di norma presso l'istituto tecnico agrario statale specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati. Articolo 8. Il "Barolo", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso granato con riflessi arancione; odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 13; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: gr. 23 litro. E’in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Articolo 9. Il "Barolo" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva". Le bottiglie in cui viene confezionato il "Barolo" per la commercializzazione devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 350 cc, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero. E’ vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. Articolo 10. La denominazione "Barolo chinato" è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come base vino "Barolo" senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella denominazione alla china. Articolo 11. E’ vietato usare assieme alla denominazione "Barolo" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E’ consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché delle sottospecificazioni geografiche, bricco, costa, vigna e altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località e mappali inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto. I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle indicazioni geografiche o toponomastiche e delle sottospecificazioni geografiche agli acquirenti dell'uva e del vino di quella provenienza, dovranno fame apposita, specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine. La stessa indicazione dovrà essere apposta anche sulla documentazione prevista per legge. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo dovrà istituire, nell'ambito dell'Albo del "Barolo", un catasto particolare dei vigneti indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni specifiche. Articolo 12. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il "Barolo" deve sempre figurare l'indicazione veritiera o documentabile della annata di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata e garantita "Barolo" deve essere sempre messa in evidenza, comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull'etichetta principale della bottiglia. Articolo 13. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Barolo" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a nonna dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930. | Piemonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brachetto d'Acqui Brachetto d'Acqui Disciplinare di produzione - Brachetto d'Acqui DOCGD.M. 24 aprile 1996. Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" é riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nelle tipologie rosso e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Brachetto. Articolo 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata: Provincia di Asti: interi territori dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castelboglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo; Provincia di Alessandria: interi territori dei comuni di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino. Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione diverso da quello fissato dal presente disciplinare. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Articolo 5. Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini di cui all'art, 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione così come delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" devono essere ottenute esclusivamente mediante concentrati di mosto di uve Brachetto provenienti da vigneti iscritti all'albo o di mosto concentrato rettificato. Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo. E’ vietata, per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", la gassificazione artificiale parziale o totale. Articolo 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato; - odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico; - sapore: dolce, morbido, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno il 5% in alcool svolto; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidità totale minima: 5 per mille. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla rifermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,7 bar. La denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è anche usata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni del presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nella tipologia spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - spuma: fine, persistente; limpidezza: brillante; - colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato; - odore: aroma muschiato molto delicato; - sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% in alcool svolto; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidità totale minima: 5 per mille. E’ facoltà del Ministero delle risorse agricoli, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Articolo 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, località comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3 purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche. Tale possibilità è esclusa per la tipologia spumante. E' consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile. Articolo 8. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite di appositi contrassegni applicati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Il vino a denominazione controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo di sughero marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui" o "Acqui". E’ vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", nella tipologia spumante, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacita: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato. | Acqui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolcetto Diano d'Alba Dolcetto Diano d'Alba Disciplinare di produzione - Dolcetto Diano d'Alba DOCGD.M. 2 agosto 2010 - G.U. n° 193 del 19 agosto 2010 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"
- fino al secondo anno resa uva t/ha uguale a zero; - al terzo anno:
- al quarto anno:
- al quinto anno:
- al sesto anno:
- a partire dal settimo anno:
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna, devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5.
"Diano d'Alba" o "Dolcetto Diano d'Alba"
"Diano d'Alba" o "Dolcetto Diano d'Alba" Superiore
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata: "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"
5. Per la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
| Diano d'Alba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolcetto di Dogliani Superiore Dolcetto di Dogliani Superiore Disciplinare di produzione - Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani DOCGG.U. del 23 luglio 2005 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. Denominazione e vini - 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la seguente tipologia: "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani". Articolo 2. Base ampelografica - 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%. Articolo 3. Zona di produzione delle uve - 1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano. Tale zona è così delimitata: …omissis. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini; pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. 3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: vini resa uva titolo alcolometrico “Dogliani” kg/ha volumico min. naturale 7.000 12,50 % vol. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Dogliani” con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300. Le uve destinate alla produzione del vino Docg “Dogliani" che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol. La denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari: al terzo anno: vini resa uva titolo alcolometrico “Dogliani” kg/ha volumico min. naturale 3.800 13,00 % vol. al quarto anno: vini resa uva titolo alcolometrico “Dogliani” kg/ha volumico min. naturale 4.400 13,00 % vol. al quinto anno: vini resa uva titolo alcolometrico “Dogliani” kg/ha volumico min. naturale 5.000 13,00 % vol. al sesto anno: vini resa uva titolo alcolometrico “Dogliani” kg/ha volumico min. naturale 5.700 13,00 % vol. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'articolo 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a Docg “Dogliani” devono essere effettuate all’interno dei territori di cui all'articolo 3. 2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare. 3. L'imbottigliamento del vino “Dogliani” deve essere effettuato all'interno della Regione Piemonte. 4. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: vini resa produzione uva/vino max di vino “Dogliani” 68% 4.760 l/ha Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 5. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. 6. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento: vini durata decorrenza mesi 1° novembre dell’anno “Dogliani” 16 di raccolta delle uve Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata: vini data “Dogliani” 1° marzo del secondo anno successivo alla vendemmia; 7. E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Docg “Dogliani” più giovane a vino Docg "Dogliani” più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio. 8. Per la denominazione “Dogliani” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto. Per la denominazione “Dogliani” la scelta vendemmiale non è consentita verso la denominazione di origine controllata “Dolcetto di Dogliani”. 9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” non può essere classificato con la denominazione di origine controllata “Dolcetto di Dogliani”. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. Il vino “Dogliani”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino; - odore: fruttato, caratteristico e ammandorlato; - sapore: asciutto, ammandorlato, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; - “Dogliani” con menzione “vigna”: 13,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; - estratto non riduttore: 24 g/l. 2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto secco netto minimo con proprio decreto. Articolo 7. Etichettatura designazione e presentazione. 1. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dogliani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dogliani”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dogliani”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché: - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; - tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione; - coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Dogliani”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione del vino “Dogliani”, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Docg “Dogliani” per la commercializzazione devono essere di vetro scuro, preferibilmente di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl . 2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. Articolo 9. Sanzioni 1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92. | Dogliani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolcetto di Ovada Superiore Dolcetto di Ovada Superiore Disciplinare di produzione - Dolcetto di Ovada Superiore DOCGDecreto Ministriale 17 settembre 2008 - G.U. n. 229 del 30.09.2008
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni: - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ; - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”riserva” ; - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna”; - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna” “riserva”. Articolo 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%. Articolo 3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli a medio impasto; - giacitura: esclusivamente collinare, esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.; - esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve; - densità di impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000; - forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino; - è vietata ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: - Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” Resa uva: 7 t/ha Tit. alcolomet. 12,00% vol. min. nat. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di t. 6 per ettaro di coltura specializzata. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%vol. La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età di tale vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari: - al terzo anno d’impianto: - Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” Resa uva: 3,6 t/ha Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat. - al quarto anno d’impianto: Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” Resa uva: 4,2 t/ha Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat. - al quinto anno d’impianto: Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” Resa uva: 4,8 t/ha Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat. - al sesto anno d’impianto: Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” Resa uva: 5,4 t/ha Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax, o mezzi consentiti dalla vigente normativa agli organi competenti per territorio preposti al controllo, indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. E’ consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: “Monferrato Dolcetto”, “ Monferrato”. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3. Tuttavia “Il Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali, può consentire che le suddette operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della Regione Piemonte. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a: - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”: resa uva/vino 70%; prod. max. vino 4.900 lt/Ha - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna”: resa uva/vino 70%; prod max. vino 4.200lt/Ha Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. E’ consentito L’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d’invecchiamento, prima dell’immissione al consumo: Tipologia - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”: Durata 12 mesi; decorrenza dal 1 novembre dell' anno di raccolta delle uve; Tipologia - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna”: Durata 20 mesi; decorrenza dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. E’ ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare d.o.c.g. conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento obbligatorio. I prodotti vitivinicoli atti a diventare vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato Dolcetto”, “Monferrato” purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Articolo 6. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - Colore: rosso rubino tendente al granato; - Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno; - Sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; - Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; - Estratto non riduttore minimo: 23 g/l. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” con la menzione aggiuntiva “vigna” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - Colore: rosso rubino tendente al granato; - Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno; - Sapore: asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; - Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; - Estratto non riduttore minimo: 24 g/l. E' in facoltà' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità' totale e l'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti. Nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché: - Le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; - tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione; - coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ovada”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “Vigna” abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento); - la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimesione dei caratteri usati per la denominazione di origine. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e ““Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” Vigna, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. E’ vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico “Ovada”. Articolo 8. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e” “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada Vigna” per la commercializzazione devono essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro tradizionale, delle seguenti capacità: 187 ml, 375 ml, 750 ml, 1.500 ml, 3.000 ml, 5.000 ml. E’ vietato il confezionamento e la presentazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni tali che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada Vigna” devono essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” e “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione “ Riserva”. | Ovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbaluce di Caluso Erbaluce di Caluso Disciplinare di produzione - Erbaluce di Caluso DOCGDecreto dell'8 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22.10.2010. Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. - Denominazione e vini. 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” “Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante “Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito “Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso” passito riserva Articolo 2. - Base ampelografica. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Erbaluce. Articolo 3. - Zona di produzione delle uve. 1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische; Provincia di Vercelli: Moncrivello; Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone. Articolo 4. - Norme per la viticoltura. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.; - densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino; - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;è vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: - "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" Vini resa uva (t/ha) 11,00 Titolo alcolometrico vol. min. naturale 10,00% Vol. - "Erbaluce di Caluso" spumante Vini resa uva (t/ha) 11,00 Titolo alcolometrico vol. min. naturale 9,50% Vol. - "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito Vini resa uva (t/ha) 11,00 Titolo alcolometrico vol. min. naturale 10,00% Vol. - "Erbaluce di Caluso" passito riserva o "Caluso" passito riserva Vini resa uva (t/ha) 11,00 Titolo alcolometrico vol. min. naturale 10,00% Vol. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”,“Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito, “Erbaluce di Caluso ” passito riserva o “ Caluso” passito riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché i relativi vigneti abbiano un'età d'impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti: 3°anno d’impianto Resa uva ( t/ha) 5,90 Tit. alcol. min. naturale % 11,00 4°anno d’impianto Resa uva ( t/ha) 6,90 Tit. alcol. min. naturale % 11,00 5° anno d’impianto Resa uva ( t/ha) 7,90 Tit. alcol. min. naturale % 11,00 6° anno d’impianto Resa uva ( t/ha) 8,90 Tit. alcol. min. naturale % 11,00 dal 7° anno d’impianto Resa uva ( t/ha) 9,90 Tit. alcol. min. naturale % 11,00 Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Articolo 5. - Norme per la vinificazione 1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte. E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- , di consentire che tali operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi . 2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: - “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” resa uva vino 70% produzione max vino litri 7.700 - “Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante resa uva vino 70% produzione max vino litri 7.700 - “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito resa uva vino 35% produzione max vino litri 3.850 Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito la resa è riferita all’uva fresca prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 40% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%. 3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia; Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia. 4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia; Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia. Articolo 6. - Caratteristiche al consumo. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”: - colore: giallo paglierino; - odore: vinoso, fine, caratteristico; - sapore: secco, fresco, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.; - acidità totale minima: 5,0 g/l ; - estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante: - spuma: fine e persistente; - colore: giallo paglierino; - odore: delicato, caratteristico; - sapore: fresco, fruttato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.; - acidità totale minima: 5,0 g/l - estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. - zuccheri residui 12 gr/l “Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito: - colore: dal giallo oro all’ambrato scuro; - odore: delicato, caratteristico; - sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.; - zuccheri residui : minimo 70 g/l; - acidità totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. “Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva: - colore: dal giallo oro all'ambrato scuro; - odore: intenso, caratteristico; - sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.; - zuccheri residui minimo 70 g/l; - acidità totale minima: 5 g/l ; - estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno. 2. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - , modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7. - Etichettatura designazione e presentazione. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo. Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “ vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, con l’esclusione della tipologia spumante senza l’indicazione del millesimo, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. - Confezionamento. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl, e con l'esclusione del contenitore da 200 Cl. | Piemonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gattinara Gattinara Disciplinare di produzione - Gattinara DOCGApprovato DOC con DPR 09.07.1967 - G.U.200 -10.8.1967 Approvato DOCG con DPR 20.10.1990 - G.U. 59 - 11.03.1991 Modificato con DM 07.06.2010 - G.U. 144 - 23.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: “Gattinara” “Gattinara” riserva. Articolo 2. Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo (Spanna) dal 90 al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Uva Rara, purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale. Articolo 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita“Gattinara” e “Gattinara” riserva comprende l'intero territorio del comune di Gattinara. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Gattinara”,“Gattinara” riserva devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni; giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a 250 metri s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m. esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve; densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Gattinara" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: Vini "Gattinara" - Resa uva (t/ha) 8,00 - Titolo alc. vol. nat. minimo 12,00% Vol. "Gattinara" riserva - Resa uva (t/ha) 8,00 - Titolo alc. vol. nat. minimo 12,50% Vol. La resa massima per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di t 7,20 per ha. Le uve destinate alla produzione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol. La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara”e “ Gattinara” riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alta produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “ Gattinara” riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino "Gattinara" e “Gattinara” riserva devono essere effettuate nel territorio del Comune di Gattinara. E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara , a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino da almeno 10 anni prima dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 19 Luglio 1963, n.930 , le operazioni di invecchiamento del vino Gattinara. 2. La resa massima dell'uva in vino non dovrà essere superiore a: Vini "Gattinara" - Resa uva/vino 70% - Produzione max di vino: 5.600 litri "Gattinara" riserva - Resa uva/vino 70% - Produzione max di vino: 5.600 litri Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3. 3. La resa massima dell’uva in vino finito, al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a: Vini "Gattinara" - Resa uva/vino 65% - Produzione max di vino: 5.200 litri "Gattinara" riserva - Resa uva/vino 65% - Produzione max di vino: 5.200 litri 4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Tipologia "Gattinara" - Durata 35 mesi di cui 24 in legno Decorrenza: 1° novembre dell'anno di produzione "Gattinara" riserva - Durata 47 mesi di cui 36 in legno Decorrenza: 1° novembre dell'anno di produzione E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Tipologia "Gattinara" Data: 1° ottobre del terzo anno successivo a quello della raccolta delle uve "Gattinara" riserva Data: 1° ottobre del terzo anno successivo a quello della raccolta delle uve 6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo” (Spanna). 7. Il vino destinato a DOCG Gattinara, può essere classificato durante il periodo di maturazione obbligatoria con la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “ Nebbiolo” o “Spanna”, purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1 - I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Gattinara” colore: rosso granato con leggere sfumature aranciato; odore: fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola; sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; “Gattinara” con indicazione di "vigna" 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. “Gattinara” riserva colore: rosso granato tendente all'aranciato; odore: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato; sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; “Gattinara” riserva con menzione “vigna” 13,00 % vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. Articolo 7. Designazione e presentazione 1 - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva , la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione il vino “Gattinara” e “Gattinara” riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca. Articolo 9. Legame con l’ambiente A) Informazioni sulla zona geografica. Gattinara è situata nel Territorio dell’ Alto Piemonte , ai piedi del Monte Rosa, nell’estremo nord-est della Regione. Territorio nel quale il vitigno “Nebbiolo “ trova uno straordinario luogo di elezione. I vigneti si sviluppano lunga una conca collinare dietro al centro abitato. La coltura della vite venne introdotta durante l’Impero di Augusto, ma la vite era già conosciuta prima della dominazione Romana e , si ritiene fosse già praticata dai residenti Liguri. I sistemi di allevamento soprattutto a Guyot , con basse rese hanno da sempre privilegiato la qualità ed i lunghi invecchiamenti. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Il territorio è composto da una serie di colline ,con la composizione mineralogica dell’arco Alpino da cui si originarono, con esposizione ovest- sud-ovest e da un promontorio roccioso irregolare ad est che supera i 500 metri di altitudine e che protegge dai venti montani. Il sottosuolo è di origine vulcanica ,con una ricchezza immensa di minerali di origine magmatica come porfidi e graniti ed abbondanza di potassio, magnesio e ferro. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La vite è sempre stata il perno dell’economia locale , le testimonianze molteplici lo confermano. Già nel 1378 si esportava vino e nel 1525 , Mercurino di Gattinara donava alle Corti Europee botti di vino locale. Nel 1872 il Governo istituiva a Gattinara la Regia Stazione Enologica Sperimentale, con scuola Enologica , vigneti ,Cantina Sperimentale e Stazione Metereologica. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Nome e Indirizzo: Camera di Commercio di Vercelli – sede operativa Piazza Risorgimento 12 – 13100 Vercelli. La Camera di Commercio di Vercelli è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2). | Gattinara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavi o Cortese di Gavi Gavi o Cortese di Gavi Disciplinare di produzione - Gavi o Cortese di Gavi DOCGD.M. 14 ottobre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, é riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Gavi" o "Cortese di Gavi" tranquillo; "Gavi" o "Cortese di Gavi" frizzante; "Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante; "Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva; "Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva Spumante metodo classico. Articolo 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" con la specificazione "tranquillo", frizzante", "spumante" "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese. Articolo 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", di cui all'art. 1, e' così delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla. Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia.Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure. Articolo 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di "Gavi" o "Cortese di Gavi" "tranquillo", "frizzante", "spumante" non deve essere superiore a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione "vigna" la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico" non deve essere superiore a 6,50 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. Per la produzione di "Gavi" o "Cortese di Gavi" "tranquillo", "frizzante", "spumante", che utilizzi la menzione "vigna", il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: al terzo anno di impianto : 5,10 t uva/ha al quarto anno di impianto : 5,95 t uva/ha al quinto anno di impianto : 6,80 t uva/ha al sesto anno di impianto : 7,65 t uva/ha dal settimo anno di impianto in poi : 8,50 t uva/ha. Per la produzione di "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico", il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: al terzo anno di impianto : 3,90 t uva/ha al quarto anno di impianto : 4,55 t uva/ha al quinto anno di impianto : 5,20 t uva/ha al sesto anno di impianto : 5,85 t uva/ha dal settimo anno di impianto in poi : 6,50 t uva/ha. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva / vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g.. Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol per la tipologia Riserva e "Riserva Spumante metodo classico", 9,50% vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante. Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione "vigna" dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol. Le partite di uve destinate a Riserva dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia; la riclassificazione da "Gavi Riserva" a "Gavi Riserva Spumante" potrà avvenire successivamente alla denuncia, in caso di spumantizzazione. Le partite di uve destinate alla produzione di "Gavi" o "Cortese di Gavi" "spumante" che non raggiungono 9,50% vol dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia. La Regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo. Articolo 5. norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva" prevede un anno di invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente; l'immissione in commercio e' consentita dal 1 Novembre dell'anno successivo alla vendemmia. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva" e " Riserva Spumante metodo classico " devonoessere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva Spumante metodo classico" prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15 ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia. L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", o con mosto concentrato rettificato. Articolo 6. Caratteristiche dei vini al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Tipologia tranquillo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Tipologia frizzante: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Tipologia spumante: colore: giallo paglierino più o meno intenso; spuma: fine e persistente; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: armonico, secco, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Tipologia Riserva: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: armonico, secco, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Tipologia Riserva Spumante metodo classico: colore: giallo paglierino più o meno intenso; spuma: fine e persistente; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: armonico, secco, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi", nella tipologia "Tranquillo", "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico", può rivelare sentore di legno. Articolo 7. Etichettatura e presentazione Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Per le tipologie "tranquillo", "frizzante", "spumante", e' consentito, l' uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia. L'indicazione del Comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita", riportando esclusivamente la dicitura "del comune di ..." eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato. L'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" e' consentito, a condizione che le uve che danno origine a questi vini vengano vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve. Per le tipologie "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico" e' vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e località. E' obbligatorio l'uso delle indicazioni toponomastiche relative alla "vigna". Le uve che danno origine a questi vini devono essere vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve. La menzione "vigna" dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. Gavi. Per la tipologia "tranquillo" deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia "Spumante metodo classico" deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia. Per il vino a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia. ________________ Allegato 1 Elenco dei Comuni: - Bosio - Carrosio - Capriata d'Orba - Francavilla Bisio - Gavi - Novi Ligure - Parodi Ligure - Pasturana - San Cristoforo - Serravalle Scrivia - Tassarolo. Elenco delle Frazioni: Nel comune di Bosio: - Costa Santo Stefano - Capanne di Marcarolo. Nel comune di Gavi: - Monterotondo - Pratolungo - Rovereto. Nel comune di Parodi Ligure: - Cadepiaggio - Tramontana. | Gavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghemme Ghemme Disciplinare di produzione - Ghemme DOCGApprovato DOC con DPR 18.09.1969 - G.U. 292 - 1969 Approvato DOCG con DM 29.05.1997 - G.U. 137 - 14.06.1997 Rettifica G.U. 162 - 14.07.1997 Modificato con DM 04.06.2010 - G.U. 144 - 23.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: "Ghemme" "Ghemme" riserva. Articolo 2. Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E’ consentito l’utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. Articolo 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve , ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada provinciale 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione Ghemme, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada provinciale 142; a nord la strada provinciale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia. Santhià/Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Ghemme; il confine comunale di Ghemme fino alla strada provinciale 299 della Valsesia. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: -terreni: argillosi, sabbiosi, limosi , ciottolosi e loro eventuali combinazioni; -giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati; -altitudine: non inferiore a metri 220 s.l.m e non superiore ai 400 s.l.m. ; -esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve e con l'esclusione del versante nord; -densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000. I vecchi vigneti già iscritti all'Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3 Kg di uva per ceppo; - forme di allevamento e sistemi di potatura : devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; - è vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di vini “Ghemme” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti : Vini "Ghemme" - Resa uva (t/ha) 8,00 - Titolo alc. vol. nat. minimo 11,50% Vol. "Ghemme" riserva - Resa uva (t/ha) 8,00 - Titolo alc. vol. nat. minimo 12,00% Vol. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” e “Ghemme” riserva con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di t 7,20 per ha. Le uve destinate alla produzione dei vini “Ghemme” e “Ghemme” riserva, che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. La denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purchè tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 5 anni. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela , fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di: Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Ghemme, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara; Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna. Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1). 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: Vini "Ghemme" - Resa uva/vino 70% - Produzione max di vino: 5.600 litri "Ghemme" riserva - Resa uva/vino 70% - Produzione max di vino: 5.600 litri Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinate in base alle rese uva t/ha di cui all’art.4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Tipologia "Ghemme" - Durata 34 mesi di cui 18 in legno Decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve "Ghemme" riserva - Durata 46 mesi di cui 24 in legno Decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. I vini “Ghemme”e “Ghemme” riserva devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di mesi 6. Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata : “Ghemme” 1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia “Ghemme” riserva 1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia. 5. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Ghemme” più giovane a“Ghemme” più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta. 5. Per i vini “Ghemme” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistono le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Colline Novaresi” rosso e “Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna). 6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" con la specificazione “Nebbiolo” (“Spanna”) o “Rosso”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino anche con riflessi granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; "Ghemme" con indicazione di "vigna": 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; "Ghemme" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Articolo 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Nella designazione dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita 5. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Ghemme" per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale , di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca. 2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. La collocazione geografica di Ghemme è nell’Alto Piemonte , ai confini con la Valsesia, nelle vicinanze del Monte Rosa , con il Monte Fenera a nord ed i laghi Maggiore ed Orta a Nord Ovest. In epoca glaciale i ghiacciai del Monte Rosa si propagavano fino alla pianura, dove oggi si trovano estesi terreni irrigui coltivati a riso e a cereali. La popolazione è stata da sempre dedita all’agricoltura, con particolare riguardo al settore vitivinicolo. A partire dal secolo scorso numerose aziende di proprietà di famiglie locali hanno incrementato la diffusione del Ghemme . Dagli anni ’70 ha ripreso pieno vigore il settore vitivinicolo , con esperienze pluriennali di lotta guidata ed integrata. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Il ritiro dei ghiacciai ha creato una serie di morene costituenti un raccordo naturale tra la montagna e la pianura. Le colline che si sviluppano da nord a sud , hanno terreni con rocce e detriti di diversa natura e composizione , con uno stato superficiale di argille, caolini e tufi. Più compatti e profondi sull’Altopiano più sciolti e ciottolosi lungo il versante occidentale . Sono terreni ricchi di sali minerali disciolti, che assorbiti dalle terminazioni radicali della vite aggiungono sapidità all’uva. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Sul territorio c'è un'esperienza acquisita e tramandata da millenni di coltivazione vitivinicola, che è stata per l’economia agricola della zona una vera fortuna ed il vino di Ghemme era già famoso ai tempi di Plinio il Vecchio. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Nome e Indirizzo: Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Novara - Via degli Avogadro, 4 - 28100 - Novara La Camera di Commercio di Novara è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2). | Ghemme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nizza Nizza Disciplinare di produzione - Nizza DOCGArticolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso – sabbiose e arenarie stratificate; giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da sud a sud ovest – sud est. Sono esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi; densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la contro spalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato basso). La raccolta dell’uva dovrà essere realizzata esclusivamente a mano E’ vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art. 1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,3 t per ettaro di coltura specializzata. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,50% vol. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza”, devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilità di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d) del D.lgs 61/2010, è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria. 4. In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Per i vini a d.o.c.g. “Nizza” le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato1). 2. Per i vini a d.o.c.g. “Nizza” non è consentita alcuna forma di arricchimento per l’aumento della gradazione. 3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a: Vini Resa Produzione (uva/vino) max di vino (litri ad ettaro) “Nizza” anche con menzione riserva non sup. al 70% 4.900 Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’art. 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. 5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: Vini Durata di cui in legno Decorrenza (botti di qualsiasi dimensione)
E’ ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio. 6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni “Barbera d’Asti”, “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera, “Piemonte” rosso. 7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” di cui all’art.1, possono essere riclassificati con le denominazioni “Barbera d’Asti”, “Monferrato” rosso, “Piemonte Barbera” e “Piemonte” rosso, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. Articolo 6.
1. I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Nizza” anche con menzione riserva colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso caratteristico, etereo; sapore: secco, corposo, armonico e rotondo. titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.; con indicazione di “vigna”: 13,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l; con menzione vigna estratto non riduttore minimo: 28 g/l. Articolo 7.
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purché:
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8.
Articolo 9.
A) Informazioni sulla zona geografica L’area di produzione comprende 18 comuni della Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza, zona tradizionale e di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera. Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri. Nella “Ampelografia della Provincia di Alessandria” di Leardi e Demaria, del 1873 (ricordando che detta provincia allora comprendeva tutta la provincia di Asti), si legge a proposito del Barbera: “È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell' Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato”. Il sistema di potatura più largamente utilizzato nella zona, nello specifico per la Barbera, è il Guyot, affiancato negli ultimi decenni dal cordone speronato: questi permettono di adattare al meglio il vitigno alle condizioni climatiche dell’area e di ottenere la migliore qualità dell’uva. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Il vitigno Barbera, esigente in radiazione solare, occupa normalmente i versanti meglio esposti (quadranti da sud-est a ovest) con esclusione dei fondovalle. L’area di produzione si pone al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese, il sistema collinare originato dal sollevamento del fondo marino in epoca terziaria; i suoli sono prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo-marnose C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Sebbene diffuso in tutto il Piemonte meridionale il vitigno Barbera è storicamente ampiamente coltivato in questa zona, dove è da sempre la varietà principale. Il Nizza rappresenta la tipologia di vino di maggior pregio di quest’area ed i vigneti, coltivati nelle migliori posizioni, esprimono al meglio le potenzialità dell’uva Barbera. La condizione pedoclimatica ottimale permette di ottenere vini ricchi di estratto e di profumi, adatti anche al lungo affinamento, molto longevi. Articolo 10.
VALORITALIA S.r.l. Sede legale: Via Piave, 24 00187 - ROMA Tel. +3906-45437975 mail: info@valoritalia.it Sede operativa per l’attività regolamentata: Via Valtiglione, 73 14057 - ISOLA D'ASTI (AT) La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2). | Nizza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roero DOCG Roero DOCG Disciplinare di produzione - Roero DOCGD.M. del 7 dicembre 2004. GU n. 301 del 24-12-2004 Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Articolo 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: - vino rosso: "Roero"; "Roero" Riserva; vino bianco: "Roero" Arneis; "Roero" Arneis spumante. Articolo 2. Base ampelografica 1. La denominazione «Roero» senza altra specificazione e' riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo da 95 a 98%; Arneis da 2 a 5%; possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 3%. La denominazione «Roero» Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis. Articolo 3. Zona di produzione delle uve 1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del «Roero» piu' idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione. Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta', Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le provincie di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Monta' d'Alba. Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29). La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, Cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313. Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410). La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno. Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391). Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini. Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene. Da questo punto la delimitazione risale detta provincialeì raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Ca' del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino a incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa. Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimita' della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 e incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimita' di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimita' di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni; giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati; altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord per il vino rosso a Docg «Roero»; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale); pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Docg «Roero» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: Roero; resa uva/ettaro: tonnellate 8; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,00%; Roero Arneis: resa uva/ettaro: tonnellate 10; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 10,50%. La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo devono essere: Roero; resa uva/ettaro: tonnellate 7,2; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50%; Roero Arneis; resa uva/ettaro: tonnellate 9; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00%. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari: al terzo anno: Roero; resa uva/ettaro: tonnellate 4,3; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50%; Roero Arneis; resa uva/ettaro: tonnellate 5,4; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00%. al quarto anno: Roero; resa uva/ettaro: tonnellate 5; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50%; Roero Arneis; resa uva/ettaro: tonnellate 6,3; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00%. al quinto anno: Roero; resa uva/ettaro: tonnellate 5,8; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50%; Roero Arneis; resa uva/ettaro: tonnellate 7,2; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00%. al sesto anno: Roero; resa uva/ettaro: tonnellate 6,5; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50%; Roero Arneis; resa uva/ettaro: tonnellate 8; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00%. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e l'eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni il cui territorio e' in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo. 2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende: 1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi preposti; 2) dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni, previa attestazione degli organi competenti. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: Roero: resa uva/vino: 70%, produzione massima di vino: 56 hl per ettaro; Roero Arneis: resa uva/vino: 70%, produzione massima di vino: 70 hl per ettaro; Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3. Qualora per i vini «Roero» e «Roero» Arneis tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente. 5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Roero: 20 mesi di invecchiamento, di cui 6 in legno, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; Roero riserva: 32 mesi di invecchiamento, di cui 6 in legno, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Roero:1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve Roero riserva:1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve 6. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso «Roero» piu' giovane a vino rosso «Roero» piu' vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis piu' giovane a vino bianco «Roero» Arneis piu' vecchio o viceversa. 7. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti. La spumantizzazione dei vino «Roero» Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» o «Roero» riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino o granato; odore: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno; sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol; «Roero» con menzione «vigna»: 12,50 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino; odore: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno; sapore: elegante, armonico ed eventualmente tannico; titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 %; «Roero» Arneis con menzione «vigna»: 11,00 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia; sapore: elegante e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l in acido tartarico; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 4. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. Articolo 7. Etichettatura designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini «Roero» e «Roero» Arneis la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche': le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Docg «Roero» per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, anche nella tipologia Magnum da 1,5 litri, Melchidezec da 30 litri con tappo classico e bottiglia da 0,187 litri. 2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. | Roero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruchè di Castagnole Monferrato Ruchè di Castagnole Monferrato Disciplinare di produzione - Ruchè di Castagnole Monferrato DOCGD.M. 8 ottobre 2010 - Pubblicato sulla G.U. n. 248 del 22 ottobre 2010 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. 1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base ampelografica. 1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ruchè: minimo 90%; Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%. Articolo 3. Zona di produzione delle uve. 1. La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi. Articolo 4. Norme per la viticoltura. 1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a metri 120 s.l.m. e non superiore a metri 400 s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nella attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord; densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve); è vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: Ruchè di Castagnole Monferrato - Resa uva per ettaro (t/ha) 9,00 - Titolo alcolometrico minimo naturale 11,50% Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” può essere accompagnato dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. “Ruchè di Castagnole Monferrato” con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti: 3°anno d’impianto: Resa uva (t/ha) 4,80 - Tit. alcol. min. naturale 12,50% 4°anno d’impianto: Resa uva (t/ha) 5,60 - Tit. alcol. min. naturale 12,50% 5°anno d’impianto: Resa uva (t/ha) 6,40 - Tit. alcol. min. naturale 12,50% 6°anno d’impianto: Resa uva (t/ha) 7,20 - Tit. alcol. min. naturale 12,50% dal 7°anno d’impianto: Resa uva (t/ha) 8,00 - Tit. alcol. min. naturale 12,50% Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG Ruchè di Castagnole Monferrato, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria. 4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. 5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione del vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” devono essere effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Asti. 2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% e a litri 6300 per ettaro. Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’art. 4 punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla DOCG, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto. Articolo 6. Caratteristiche al consumo. 1. Il vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all’aranciato; odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento; sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta con sentori di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con indicazione di “vigna” min. 12,50% vol; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. acidità totale minima: 4 g/l . 2. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto. Articolo 7. Etichettatura designazione e presentazione. 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e simili. 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché: le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto; tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione; la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento. la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato”. 4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento. 1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruchè di Castagnole Monferrato” per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl. Ai soli fini promozionali, il vino di cui all’art. 1 può essere confezionato in contenitori dalle capacità di 900 cl e 1200 cl. | Castagnole Monferrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Franciacorta Docg Franciacorta DOCG Disciplinare di produzione - Franciacorta DOCGD.M. 1 settembre 1995 (rettificato dal D.M. 2 settembre 1996, errata corrige su G.U. n. 288 dell'11 dicembre 1995) G.U. n. 249 del 24 ottobre 1995 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con Dpr 21 luglio 1967 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. 1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero. 2. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" rosé (rosato) il contenuto delle uve Pinot nero non deve essere inferiore al 15% del totale. 3. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" satèn (ex crémant) non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero. Articolo 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" comprende per intero i territori amministrativi dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia. Tale zona è così delimitata: "Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino a incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino a incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino a incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino a incontrare la strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino a innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino a incontrare la strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua a est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino a incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione di Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico". Dalla zona di produzione come sopra delimitata è escluso il seguente territorio perché non vocato e non avente le caratteristiche e i requisiti previsti al successivo articolo 4, commi 3 e 4. "Partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino a intersecare la linea ferroviaria, con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Casa Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino a incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino a incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti". Articolo 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti e impiantati su terreni a giacitura pedecollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi. 3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate a un'altitudine superiore a 496 m. s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta". 4. Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e le aree comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura. 5. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera e a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna. 7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" non deve essere superiore a 100 quintali pari a un massimo di 65 ettolitri di vino finito. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita accurata delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 8. La raccolta delle uve deve essere fatta solo in modo da non compromettere la integrità degli acini. 9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi a ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatti salvi i nuovi vigneti a sylvoz o a pergola la cui densità a ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e per i reimpianti è consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento. 10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%. 12. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Articolo 5. 1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, imbottigliamento (tiraggio) e fermentazione in bottiglia del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato. 3. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché con tappo a corona recante il "logo" di cui al seguente articolo 7 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 5. È vietato l'uso del travaso isobarico o trasferimento da un contenitore ad altro con l'impiego della filtrazione o centrifuga. 6. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%. 7. Le eventuali eccedenze, purché fino a un massimo del 6% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta". 8. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 9. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti anche per il vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa. Inoltre, con la scelta di cantina, è consentito passare dal vino base della denominazione, di origine controllata e garantita "Franciacorta", prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo zuccherino, al vino tranquillo a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco). 10. Nel caso in cui il vino spumante non raggiunga al termine dell'elaborazione i requisiti prescritti per l'ottenimento della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", il prodotto di cui trattasi non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 11. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il "Franciacorta" millesimato è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. 12. L'imbottigliamento del vino in elaborazione è consentito a partire dal l° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane. 13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia e immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente. 14. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende elaboratoci si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed è immesso al consumo dopo trentasette mesi dalla data di inizio della vendemmia della componente cui si riferisce il millesimo. 15. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia dopo un'attenta e approfondita valutazione del prodotto, può vietare l'uso del millesimo. Articolo 6. 1. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche in relazione alle diverse tipologie: "Franciacorta": - colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati; - odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito; - sapore: sapido, fresco, fine e armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; - acidità totale minima: 5,5 per mille; - estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Franciacorta" rosé: - colore: rosato più o meno intenso; - odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito; - sapore: sapido, fresco, fine e armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; - acidità totale minima: 5,5 per mille; - estratto secco netto minimo: 15 per mille. 2. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" possono essere immessi al consumo anche con la tipologia satèn (ex crémant), ai sensi delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente. 3. È in facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare. Articolo 7. 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quali viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizione Ce e nazionali in materia. 2. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. È vietato l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi gran, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. 4. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, vigne, comuni, località, frazioni comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici. 5. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", non millesimato, non deve recare l'annata di produzione delle uve. 6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" millesimato può recare l'annata di produzione delle uve. 7. Per il "Franciacorta" rosato è ammessa esclusivamente la designazione "rosè". Solo i vini "Franciacorta" di cui all'articolo 2, comma 3, del presente disciplinare, possono recare la designazione "satèn" (ex crémant). 8. In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", è vietato specificare il metodo di elaborazione e utilizzare il termine "vino spumante". In sostituzione deve essere utilizzata la equivalente sigla comunitaria Vsqprd. 9. Per le qualificazioni riferentisi alle caratteristiche di sapore e la loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" valgono le disposizioni e i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, fino alla caratteristica di sapore demisec. 10. La specificazione tradizionale "denominazione di origine controllata e garantita" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "Franciacorta" senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie. 11. Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare sempre con caratteri di stampa di altezza e di dimensione pari e non superiori a quelli usati per la denominazione "Franciacorta". 12. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo per tutti i produttori del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" e consistente in una lettera "F" (effe maiuscola) con parte superiore merlettata e nella dicitura frontale "Docg" scritta verticalmente al lato destro della "F" e "Franciacorta" al lato sinistro. Articolo 8. 1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", confezionato nel caratteristico abbigliamento riservato, deve essere immesso al consumo in recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme comunitarie in materia e con il tradizionale ancoraggio a gabbietta e tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Franciacorta" visibile all'esterno. 2. È consentita l'immissione al consumo della denominazione di origine controllatale garantita "Franciacorta" esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità: 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3 litri. 3. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9 e superiori. Articolo 9. In ottemperanza all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, il vino spumante di cui all'articolo 1, secondo le norme Ce e nazionali, deve essere sottoposto e superare una preliminare analisi chimico-fisica e organolettica da effettuarsi su richiesta degli interessati. Ai sensi del punto 3 dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" all'atto della immissione al consumo, nei recipienti e secondo le modalità previste al precedente articolo 8, deve essere munito, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie e un numero di identificazione anche unificato con il contrassegno Iva. Lo stesso contrassegno deve essere applicato in modo tale da non essere riutilizzabile. | Franciacorta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscato di Scanzo DOCG Moscato di Scanzo DOCG Disciplinare di produzione - Moscato di Scanzo DOCGRiconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. Denominazione e Vini La denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base Ampelografica Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo. Articolo 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate. Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (località Negrone), via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, P.zza Locatelli, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate. Articolo 4. Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell’ambiente Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura. 4.2 Densità di impianto Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300. Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua. 4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa. La Regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4. Irrigazione forzatura E’ vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione. 4.5.Resa a ettaro e gradazione minima naturale La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: produzione uva t / ha 7; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%. Articolo 5. Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento 5.1. Zona di vinificazione Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate. 5.2. Elaborazione L’appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termo- idrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. 5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro La resa massima dell’uva in vino è del 30%. 5.4. Invecchiamento Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni. 5.5. Immissione al consumo Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia. Articolo 6. Caratteristiche al consumo Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo” deve rispondere all’atto dell’immissione al consumo alle seguenti caratteristiche: - colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati; - odore delicato, intenso, persistente, caratteristico; - sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla; - titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol, di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e i 100 g/l; - acidità totale minima 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo 24 g/l. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto. Articolo 7. Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazione Nell’etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia. 7.3. Annata Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria. Articolo 8. Confezionamento I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, debbono essere, per quanto concerne l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml. | Scanzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oltrepo' Pavese metodo classico DOCG Oltrepo' Pavese metodo classico DOCG Disciplinare di produzione - Oltrepo' Pavese metodo classico DOCG
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" e' riservata al vino spumante ottenuto con metodo classico già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Oltrepo' Pavese" metodo classico, "Oltrepo' Pavese" metodo classico Rose', "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero Rose'. Articolo 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - "Oltrepo' Pavese" metodo classico e "Oltrepo' Pavese" metodo classico rose': Pinot nero: minimo 70%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%. - "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero rose': Pinot nero: minimo 85%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Fanno parte dell'albo vigneti del vini a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico i vigneti iscritti all'albo dei vigneti D.O.C. "Oltrepo' Pavese" per le corrispondenti tipologie, purché le basi ampelografiche siano compatibili. Articolo 3. La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino "Oltrepo' Pavese" metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. Tale zona e cosi' delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla produzione dei vini a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità. Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura. Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000. I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.; - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Rose’: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.; - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.; - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero Rose’: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.; Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico per tutta la partita. La regione Lombardia sentito il Consorzio di tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare una produzione massima per ettaro inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Articolo 5. Norme di vinificazione e di elaborazione Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico, nonché le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché tappate con tappo a corona recante il nome della denominazione possono essere cedute nell'interno della sola zona definita al presente comma. Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti: - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico: Resa uva/vino 60%; - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Rose’: Resa uva/vino 65%; - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero: Resa uva/vino 60%; - Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero Rose’: Resa uva/vino 65%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico possono essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, anche per i vini a denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" tipologia Pinot nero, nonché e' consentito con la scelta di cantina passare dal vino base della D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico alla D.O.C. "Oltrepo' Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco e rosato), purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione. E' consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli spumanti "Oltrepo' Pavese" metodo classico le loro rispettive caratteristiche in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici mesi; per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve. Artiicolo 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Oltrepo' Pavese" metodo classico: - spuma: fine e persistente; - colore: paglierino più o meno intenso; - profumo: bouquet fine, gentile, ampio; - sapore: sapido, fresco e armonico; - titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero: - spuma: fine e persistente; - colore: paglierino con riflessi più o meno aranciati; - profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente; - sapore: sapido, buona struttura, fresco e armonico; - titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.; - acidità totale minima: 5,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Oltrepo' Pavese" metodo classico Rose': - spuma: fine e persistente; - colore: rosato più o meno intenso; - profumo: bouquet fine, gentile; - sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo; - titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l. "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero Rose': - spuma: fine e persistente; - colore: rosato più o meno intenso; - profumo: bouquet fine, gentile, ampio; - sapore: sapido, di buona struttura e fresco; - titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Il vino a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico Rose' può essere immesso al consumo anche con la tipologia "Cremant", qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente. E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. E' altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto, in conformità al decreto ministeriale 22 aprile 1992. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico vinificato in rosato, anche nella tipologia Cremant, e' ammessa esclusivamente la designazione Rose'. L'indicazione del contenuto zuccherino per i vini a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico, nei limiti stabiliti della normativa comunitaria e nazionale, e' obbligatoria fino alla caratteristica di sapore demisec. E' vietato l'utilizzo della tipologia dolce. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive. La specificazione tradizionale "Denominazione di origine controllata e garantita" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "Oltrepo' Pavese", senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie. Per identificare il vino a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico e' vietato utilizzare il termine "Vino Spumante". In sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la sigla comunitaria V.S.Q.P.R.D. Nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa per i vini D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese " metodo classico. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura "Millesimato". Articolo 8. Per la tappatura è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con la dicitura "Oltrepo' Pavese" metodo classico. Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è consentita la chiusura con tappo a vite. | Pavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sforzato della Valtellina DOCG Sforzato della Valtellina DOCG Disciplinare di produzione - Sforzato della Valtellina DOCGD.M. del 19 marzo 2003 - G.U. n. 81 del 7 aprile 2003 Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%. Articolo 3. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" comprende: in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti. I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro. Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Tuttavia le eccedenze delle uve nel limite massimo del 20% hanno diritto alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", purché ne posseggano i requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio. Articolo 5. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato dette operazioni, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio. La pigiatura a la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata a garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat dl Valtellina", sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra. In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta. Non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa). La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina". Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" (pari ad un massimo di 4 hl/ha). Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno. Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta. Articolo 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato; odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio; sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 27,0 g/l. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Articolo 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' invece consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto. Articolo 8. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta", di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri. E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino. Il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" nella sola lingua italiana. Articolo 9. Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica. Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. | Valtellina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtellina Superiore DOCG Valtellina Superiore DOCG Disciplinare di produzione - Valtellina Superiore DOCGD.M. 11 novembre 2002 - G.U. n. 278 del 27 novembre 2002 (sostituisce il Decreto 24/6/98) Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione "riserva", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale. Articolo 3. Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso: dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto "di Pala" fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza. Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada "della Guadia" per immettersi sulla mulattiera "Ca' Urga" fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada "di Pancetta" sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte. Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poiseguire la mulattiera detta "Risc delle Case Nuovo". Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località della Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Daqui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del "doss dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni, dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla localita' Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza. Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Bisciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palu'. Dalla contrada Palu' segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada "Calvario alpiano". Prende quindi la strada denominata "Del Bungin", fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto "Ca' Ferrari" sulla destra della valle stessa. Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Ca'Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei "Dossi Salati" e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti. Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola earrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S.Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a sinistra prima della località Quigna Superiore, prosegue in direzione nord secondo il limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare la strada vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad incontrare in località Bissa (Case Donchi-Ciapela) la strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto per poi volgere a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località "La Sella" e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza. In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla localita' "La Gatta" attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, lacontrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrate in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza. Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza. Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, delimitate rispettivamente come appresso: a) Maroggia - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo-Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue lungo la strada consorziale dei Casini fino alla località Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia-Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie F.lli Rodari eGardenia fino a giungere alla sommita' del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in localita' Pedemonte e prosegue verso est lungo le contrade Ere,Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop. Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto di partenza; b) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco;raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del "Quadro", raggiunge e si immette sulla strada comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla località "Tass". Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto "Crap Coron" fino alla località detta "Crap Bedoi", donde sale in direzione nord-ovest per un sentiero che incontra in localita' Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comune Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza; c) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fina a quota 449; risale verso il nord-est la strada di "Riva" fino al capitello di "Riva" e per la valle della "Giambon" raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al "Dosso" in localita' Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di "Croce" a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimita' di quota 340) per ritornare all'incrocio con la viaLusardi; d) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti,scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palu'. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario,prosegue fino a Ca' Menatti in località Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poidetta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza; e) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S.Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in localita' Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada provinciale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc",in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento. I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella,Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'annosi sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio industria,agricoltura e artigianato di Sondrio. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino "Valtellina Superiore" che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero sotto il controllo del Consorzio di tutela, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni. La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva". Articolo 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", "Valtellina Superiore" Maroggia, "Valtellina Superiore" Sassella, "Valtellina Superiore" Grumello, "Valtellina Superiore" Inferno, "Valtellina Superiore" Valgella, "Valtellina Superiore" Riserva, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole; sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l. L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore", e' riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3. I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore". E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Articolo 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina SupeRiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi,tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località e mappali, inclusi nelle zone, delimitate nel precedente art. 3 e, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti. E' altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve, da cui i vini così qualificati sono stati esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. Articolo 8. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta" di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri. E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino. Articolo 9. Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini "Valtellina Superiore", ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica. Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. | Valtellina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amarone della Valpolicella Amarone della Valpolicella Disciplinare di produzione - Amarone della ValpolicellaRiconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
Gazzetta ufficiale 12 aprile 2010 numero 84 – DM 24 marzo 2010 Articolo 1. 1) La denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella”, già riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto 1968, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Amarone della Valpolicella” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”. Articolo 2. 1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica : - Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale. Articolo 3. 1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara. Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella", segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in Via F. S. Zerbato e giunge alla località Carbonari indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per Via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via Palù che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza. 2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove, seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3, Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare. Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla località Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto. 3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è così delimitata: la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella Classico". La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio dell’ "Amarone della Valpolicella”, e chiudendone il perimetro. Articolo 4. 1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. 2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell’idoneità alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle. 3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale. 5) Per le superfici vitate già iscritte all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 6) E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea. 7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto. 8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso. 9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOCG “Amarone della Valpolicella” La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. 10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. 11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 13) Per la produzione del vino “Amarone della Valpolicella” si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 10. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere presi in carico per la produzione di vino con la denominazione origine controllata “Valpolicella”e “Valpolicella Ripasso”. Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica. 14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite reale dell’annata ed in riferimento all’area interessata dall’evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione 15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l’equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo. Articolo 5. 1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino “Amarone della Valpolicella”, di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. 2) Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli. 3) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all’interno dell’intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall’art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all’Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del presente disciplinare. 4) Sempre in conformità al predetto all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). 5) Pertanto le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino “Amarone della Valpolicella” possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 3 e comunque nell’ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che: - la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare; - la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l’uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare. 6) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%. 7) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito “Amarone della Valpolicella” rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita. 8) Le uve dopo l’appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. 9) L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore. 10) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini “Amarone della Valpolicella” non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l’inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre. 11) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 12) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare l’appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell’impiego della specificazione “classico”, in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino “Amarone della Valpolicella”, a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici idonee alla produzione dei predetti vini registrate allo Schedario viticolo veneto. 13) I vini “Amarone della Valpolicella” prima della immissione al consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. I vini “Amarone della Valpolicella” designato con la specificazione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Articolo 6. 1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella”, anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso carico tendente eventualmente al granato con l’invecchiamento; - odore: caratteristico, accentuato; - sapore: pieno, vellutato, caldo; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol. - zuccheri riduttori residui massimo: 12 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre 16% vol. - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella versione “riserva”. 2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7. 1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari. 2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 3) Nella designazione dei vini “Amarone della Valpolicella” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che l’appassimento, la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 4) Per i vini "Amarone della Valpolicella", con le diverse tipologie, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8 1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali l’utilizzo della capacità di 9 e 12 litri. 2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico a) Specificità della zona geografica Fattori naturali La zona di produzione della denominazione copre l’intera fascia pedemontana della provincia di Verona estendendosi dal lago di Garda fino quasi al confine con la provincia di Vicenza. Anche se la zona è costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura disegnando la “forma di una mano”, possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della Valpolicella dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a Nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di fondovalle, il clima in cui cresce la vigna di “Amarone della Valpolicella” è complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello "Mediterraneo". La piovosità non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli della Valpolicella sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche che da basalti, che da depositi morenici e fluviali di origine vulcanica e per questo presentano aspetti di variabilità, determinando un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita dell'apparato fogliare e poi durante la fase di maturazione dell'uva. I terreni a vigneto “Valpolicella” hanno esposizioni diversificate a seconda dell'altitudine a cui crescono che può arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base ai versanti collinari che occupano. In genere, per godere di una corretta esposizione solare, i vigneti si trovano sulle porzioni meno pendenti delle dorsali o sulle porzioni subpianeggianti delle colline più alte, sia ad ovest che ad est della zona di produzione, mentre, nella bassa e media collina e nel fondovalle, sono prevalentemente rivolti verso sud. Fattori umani e storici “Amarone della Valpolicella” vanta una storia antica che inizia nel quarto secolo dopo Cristo. Cassiodoro, ministro di Teodorico, re dei Visigoti, in una lettera a dei proprietari terrieri della Valpolicella chiedeva di avere per la mensa regale il vino ottenuto con una speciale tecnica d'appassimento delle uve, chiamato Acinatico e definito “mosto invernale, freddo sangue delle uve”, primo antenato del vino “Amarone della Valpolicella”. Tracce della predilezione per questo vino e per le uve che lo producono si ritrova anche nell’Editto di Rotari che stabiliva pene molto severe per chi arrecava danno alle viti e multe salate per chi rubava i grappoli. Per gli anni successivi al 1000 d.c. non solo vi è traccia di alcuni atti d’acquisto e vendita di vigneti nella zona di produzione di “Amarone della Valpolicella”, ma il vino era considerato al pari del denaro per pagare i diritti feudali. Nei secoli successivi prosegue la presenza di “Amarone della Valpolicella” nei documenti ufficiali e negli scritti degli umanisti. Un estimo del 1503 attesta che la zona di produzione di “Amarone della Valpolicella” era una valle ricca e famosa grazie ai suoi vini. Fama che è continuata sino all’ epoca illuministica quando Scipione Maffei in un importante testo ha proposto la dizione “amaro” per indicare il vino «d’una grazia particolare prodotto in Valpolicella». Molti altri scrittori e studiosi si sono interessati a questo vino nei secoli successivi per arrivare alle prime analisi organolettiche su questo vino riportate nel bollettino della stazione agraria sperimentale di Verona della fine del 1800. I primi esemplari di bottiglie di “Amarone” senza etichetta arrivarono solo nei primi anni del Novecento per un uso familiare o destinati agli amici. Mentre la prima commercializzazione di una bottiglia di “Amarone della Valpolicella” è del 1953. Un decennio dopo, grazie alla delimitazione della zona di produzione ed al progresso delle tecniche di produzione e vinificazione del vino “Amarone della Valpolicella” nel 1968 si è giunti all’approvazione ufficiale del primo disciplinare di produzione e al riconoscimento della DOC. Allo scopo di tutelare l’identità delle diverse tipologie inserite nella denominazione “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, il 24 marzo 2010 sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro tipologie sono state rese autonome. Il successo di “Amarone della Valpolicella” ha attraversato indenne i secoli, arrivando fino ad oggi come testimoniato dall’attenzione che continuano a tributargli giornalisti ed esperti di vino, che ne riconoscono la peculiarità inserendolo nelle più importanti guide enologiche come Buoni Vini d’Italia Touring Club, Vini d’Italia Gambero Rosso, Veronelli, Luca Maroni, Espresso, Enogea, Wine Enthusiast. La particolarità e la complessità di questo vino è dovuta ad un continuo miglioramento della tecnica agronomica e di quella vitivinicola operata dai produttori nel corso degli anni. Selezionando i sistemi di allevamento delle viti atte a produrre “Amarone della Valpolicella”, si è gradualmente passati dalla pergola veronese doppia, detta anche “tendone”, alla pergola semplice e alla “pergoletta veronese” che assicurano un incremento qualitativo delle uve grazie al rinnovo frequente del tralcio e alla limitazione della produzione sul singolo ceppo. Oggi i vigneti sono per la maggior parte allevati a “pergola semplice” e “pergoletta”, e sono condotti con opportune operazioni estive di potatura verde, in modo tale da assicurare la discesa dei grappoli dall’apparato fogliare fin dalle prime fasi del loro sviluppo, consentendo così il controllo costante della salute e del grado di maturazione delle uve. Queste ultime sono raccolte tra la terza decade di settembre e la prima settimana d’ottobre, ponendo ogni attenzione a che siano perfettamente sane e giunte a piena maturità, di modo che arrivino integre al termine della fase dell’appassimento. Le uve sono attentamente selezionate in vigna e dopo la raccolta vengono poste in un unico strato, in cassette di legno, di plastica o su graticci di canne di bambù per fare meglio circolare l’aria ed impedire che le uve si schiaccino. Successivamente vengono collocate in ampi fruttai ricavati sopra le cantine che devono essere perfettamente aerati e in grado di assicurare un’ideale conservazione dei grappoli. Le uve devono rimanere nei fruttai 100 o 120 giorni sino a che non perdono almeno la metà del loro peso. In questi mesi i grappoli devono essere controllati ogni giorno e girati per eliminare tempestivamente eventuali acini non perfetti. In questa fase nelle uve avvengono una serie di complesse trasformazioni, dalla diminuzione dell’acidità alla modifica del rapporto tra glucosio e fruttosio, che favoriscono la concentrazione dei polifenoli e l’aumento considerevole della glicerina e d’altre sostanze come il resveratrolo che rendono “Amarone della Valpolicella”, ottenuto dall’appassimento, un vino completamente diverso da qualsiasi altro. Ultimato l’appassimento, dopo un ulteriore, attento controllo, le uve sono sottoposte a pigiatura. Alla vinificazione segue un periodo di 2 anni minimo di affinamento di “Amarone della Valpolicella” in contenitori di legno. Subito dopo la permanenza in botte, segue l’imbottigliamento ed un ulteriore periodo d’affinamento in vetro, nelle cantine di produzione, prima della commercializzazione. b) Specificità del prodotto Ottenuto dall’appassimento delle uve conservate in fruttai per 100/120 giorni, dove porta a termine la fermentazione degli zuccheri. È uno dei vini più longevi fra i grandi vini italiani. Ha colore rosso molto intenso con note granate, e profumo che ricorda le frutta passita, il tabacco e le spezie, grazie alle muffe nobili createsi nel corso dell’appassimento. Il sapore è fortemente fruttato, di spiccata fragranza , asciutto ma di molta morbidezza, con corpo pieno, caldocorroborante e vigoroso; ha personalità forte e può superare i vent’anni di conservazione. Per queste sue caratteristiche può accompagnare secondi piatti di carne, selvaggina, formaggi stagionati, ma anche essere degustato da solo come vino da meditazione. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto Il clima mite e non eccessivamente piovoso, più caldo durante la stagione estivo autunnale, determina una maturazione abbastanza regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine e componenti fenoliche. Questo regala al vino “Amarone della Valpolicella” di fondovalle un’alcolicità contenuta, a favore di un equilibrato quadro olfattivo caratterizzato da note floreali ed una colorazione delicata. La bassa e media collina che non supera i 300 slm ed è caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed argillosi fornisce uve con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella media ed una elevata dotazione di acido Malico. “Amarone della Valpolicella” ha generalmente un tenore alcolico non eccessivo ed un buon livello degli antociani. Anche i profili sensoriali risultano essere complessi e molto caratterizzati. Tale tipologia di suoli e buone esposizioni dei vigneti in declivio permettono di ottenere un “Amarone della Valpolicella” molto equilibrato sia per la maturità tecnologica che per quella fenolica. Il quadro polifenolico evidenzia un profilo sensoriale ampio ed armonico soprattutto per la componente autoctona "Rondinella". I suoli calcarei delle aree facenti parte delle porzioni meridionali ed apicali delle dorsali offrono ottimi decorsi maturativi delle uve per “Amarone della Valpolicella” che fanno registrare un buon accumulo zuccherino, una buona degradazione acidica ed accumuli elevati di antociani e polifenoli con una buona maturità cellulare. La gradazione alcolica del vino “Amarone della Valpolicella” risulta nella media, con un elevati valori di estratto secco, di antociani totali e di polifenoli totali. Sotto il profilo gustativo “Amarone della Valpolicella” ha interessanti note fruttate e floreali. I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle pendici più alte della zona di produzione del vino “Amarone della Valpolicella”, danno ottimi accumuli zuccherini sia come valori prevendemmiali che alla raccolta. Questa elevata vocazionalità alla produzione di “Amarone della Valpolicella” è confermata dagli andamenti dell’acidità e della maturità fenolica. Infatti sia le uve che il vino “Amarone della Valpolicella” sono molto colorati e con elevati valori di polifenoli totali. Buono il grado dei tannini estraibili dai vinaccioli e quello di maturità della buccia. A livello sensoriale si percepiscono note floreali intense e sentori di frutta rossa. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Organismo di Controllo: Siquria srl, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3). | Valpolicella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoli Friularo DOCG Bagnoli Friularo DOCG Disciplinare di produzione - Bagnoli Friularo DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Approvato con DM 08.11.2011 - Pubblicato sulla G.U. 276 - 26.11.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Articolo 1. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", già riconosciuta a DOC con DM 16 agosto 1995, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva), “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" classico (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva), “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", passito, “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" classico passito. Articolo 2. 1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Raboso Piave in misura non inferiore al 90%. - altri vitigni a frutto a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, in misura non superiore al 10%. Articolo 3. 1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. 2. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", designabili con la specificazione classico interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra. Articolo 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. 2 2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della produzione dei vini di cui all’articolo 1, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentario-alluvionale, di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree. 3 Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. 4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro. 5. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e a cortina doppia; sono vietate invece le forme di allevamento espanse. 6. E' consentita l’irrigazione di soccorso. 7. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti: Tipologia "B.F." o "F.B.": - Produzione max uva/ha 12 Tonn. - Titolo alc. vol. nat. minimo 10,00 - Titolo alc. vol. nat. minimo 11,00 nella versione riserva "B.F." o "F.B." classico: - Produzione max uva/ha 11 Tonn. - Titolo alc. vol. nat. minimo 10,50 - Titolo alc. vol. nat. minimo 11,50 nella versione riserva 8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita “Friularo di Bagnoli” 9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo di cui all’art. 13 del decreto L.vo n.61/2010. Articolo 5. 1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento e affinamento laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art.3. Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 3. Nella preparazione dei vini diversi dalla tipologia passito e vendemmia tardiva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento fino ad un massimo del 50% dell’intera partita. 4. La menzione "Vendemmia Tardiva" è riservata esclusivamente al vino a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate, come è tradizione, dopo l'"Estate di San Martino" (11 Novembre). 5. La tipologia passito è ottenuta attraverso un appassimento naturale delle uve in locali idonei. Per l’appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve destinate all’appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre. La Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data. 6. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per le uve fresche e 45% per le uve appassite. Qualora superi questo limite, ma non rispettivamente il 75% e il 50%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", diversi dalla tipologia passito, devono essere sottoposti ad invecchiamento che dovrà essere di almeno: − 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva, − 12 mesi per gli altri vini, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" passito (anche con la specificazione classico) non potrà essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno due anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi. Articolo 6 1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" (anche nella tipologia vendemmia tardiva): - colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: vinoso, intenso, caratteristico; - sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all’acidulo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % e 12,50 % nella versione riserva; - acidità totale minima: 5,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l nella versione riserva “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" passito: - colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; - odore: caratteristico, gradevole; - sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%; - acidità totale minima: 5,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l. Articolo 7. 1. Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la conservazione delle uve per l’appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri di carico e nei documenti di accompagnamento. 2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari. 3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto. Articolo 8 1. Tutti i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli" devono essere confezionati in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 3 chiuse con tappo raso bocca in sughero e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Per le bottiglie fino a 0,250 litri è consentito l’uso del tappo a vite. È consentito, ai soli fini promozionali, l’impiego di bottiglie tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 18. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico a) Specificità della zona geografica Fattori naturali La zona di produzione della DOC "Bagnoli" presenta un’elevata complessità geologica e pedogenetica. Nella zona settentrionale e più precisamente nei comuni di Battaglia Terme e Monselice, i suoli hanno avuto origine dalla disgregazione delle rocce vulcaniche: presentano un buono scheletro, sono ben drenati e ricchi di minerali e microelementi. Le zone pianeggianti degli altri comuni sono caratterizzate da una differente tessitura e dalla ricchezza minerale originata dai sedimenti dei fiumi Adige, Bacchiglione e Brenta, presentando una percentuale maggiore di limo e di sostanza organica rispetto a terreni non alluvionali; definibili come sub-acidi, il loro tenore in potassio ben si sposa con la grande acidità espressa dal vitigno Friularo. La vicinanza dei colli euganei garantisce, per il semplice effetto del differenziale termico, una ventilazione serale e mattutina che permette in estate di mitigare la sommatoria termica nelle ore più calde e in primavera di salvaguardare dalle brinate. La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno dell'umidità. Il clima è temperato, caratterizzato da condizioni termiche mediterranee, inverni miti, estati calde e asciutte; soventemente, durante il periodo della maturazione, vi sono escursioni termiche importanti che provocano incrementi delle sostanze fenoliche e colore nella bacca. La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime, in primavera e autunno; tali precipitazioni, susseguendosi in maniera cadenzata, permettendo alla vite di vegetare senza incontrare stress di natura idrica e carenze minerali. La grande mineralità dei suoli che caratterizza tutta l’area di produzione determina peculiari note sapide con sensazioni quasi solfuree e un ricco patrimonio organolettico. Fattori storici e umani Non è chiaro a quando risalga esattamente l’introduzione del Friularo in questo areale; la dubbia origine etimologica del termine non permette di identificare con certezza l’epoca della suo avvento. Alcuni studiosi infatti riscontrano nel termine “Friularo” (dialettale “Frigoearo”) la radice latina “Frigus”: “freddo” seguita dalla desinenza “Aro”: “colui che fa”. Questa denominazione sarebbe legata alla raccolta tardiva che viene praticata da sempre in questa zona. Ad avvalorare tale tesi è la presenza contemporanea nel vicentino di una varietà detta “Cruaja”, che si scoprirà essere il Raboso, il cui nome deriva dal fatto di essere un un’uva estremamente acida e viva al gusto e perciò definita sempre “cruda”. Qualunque sia la sua origine etimologica è inconfutabile che la coltivazione di questo vitigno nel territorio di Bagnoli ha origini antichissime. La zona faceva parte della "Decima Regio, Venetia et Histria" ed era attraversata da est ad ovest, dalla via "Amnia" costruita nel 131 a.C. Primo e più antico documento conosciuto che parla dei vini di “Bagnoli” e che lega il nome dei vini alla zona è l'atto di donazione del marchese del Dominio di Bagnoli al Vescovo di Padova nel 954 d.C. Una fitta documentazione datata XII° e XIII° secolo riferisce di donazioni di terre vitate in Bagnoli e nei comuni limitrofi e di fitti pagati alla Corte Benedettina di Bagnoli con la decima e con un terzo del vino prodotto. Nel 1521, lo scrittore e commediografo padovano Ruzzante, descrisse un "vino sgarboso", probabilmente una varietà di "Raboso" prodotto nel Padovano, che dalle caratteristiche descritte è probabilmente il "Friularo di Bagnoli". Il documento più antico che fa diretto riferimento al Friularo di Bagnoli, assieme ai nomi degli altri vitigni autoctoni di Bagnoli, è un manoscritto del 1774 che riporta l’elenco dei vitigni in coltivazione nella zona con il relativo prezzo di mercato. Il Friularo compare come il vitigno più costoso e richiesto. Nel 1787 il poeta veneziano Ludovico Pastò scrisse un ditirambo sul vino intitolato "El Vin Friularo de Bagnoli" dove l'autore, entusiasta bevitore di Friularo ne declama la sua bontà e le sue virtù. Nel 1924 A. Marescalchi scrisse: "II Friularo è il vino rosso di piano più rinomato del Padovano”. Il legame tra il Friularo e Bagnoli è legame non solo culturale ed affettivo ma supportato da un naturale connubio tra l’ambiente e il vitigno. In primo luogo l’affinità che i terreni sub-acidi ricchi in potassio hanno con la grande acidità espressa dal Friularo e, fattore ancor più importante, la predisposizione data dalla lunghissima fase vegetativa a incontrare le condizioni metereologiche più interessanti quali importanti escursioni termiche e attività delle fredde mattine tardo-autonnali sul corredo polifenolico. Questa fenomenologia è stata ben recepita e su di essa si basa la cultura viticola impartita fin dagli albori dai monaci benedettini. A testimonianza di ciò, ancor oggi si notano nel “Cassone Padovano”, antica e caratteristica forma di allevamento locale, le altezze delle impalcature dei vigneti, la densità di impianto, l’equilibrio delle piante coltivate col preciso intento di bilanciare questi terreni ricchissimi e la rigogliosità del Friularo. La professionalità dei produttori si distingue per una “maniacale” attenzione nella cura del vigneto, nella disposizione dei filari per favorirne la migliore esposizione alla luce del sole e per incontrare la minor resistenza ai venti, nella scelta dei cloni da coltivare in base al tipo di terreno, ed ancora, nel ricorso alle tecniche viticole più opportune per esaltare le potenzialità del territorio, nella ricerca del raggiungimento della maturazione ottimale, nella precisione dell’epoca di raccolta. Tutto ciò sembra essere la risposta ad un insegnamento antico che è entrato a far parte del “modus operandi” dei viticoltori di questa denominazione. Ciò che ne scaturisce sono vini di spiccata personalità che incuriosiscono e si fanno apprezzare dalle principali guide nazionali tra le quali Vini d’Italia del Gambero Rosso, Slow Wine di Slow Food; I vini d’Italia de L’Espresso, l’Annuario dei migliori vini di Luca Maroni, Il Golosario di Massobrio, e molti altri che ne riservano sempre maggior spazio. Anche nei concorsi, siano essi nazionali o internazionali (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine Challenge, India Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.), il Friularo ha ottenuto e continua ad ottenere numerosissimi riconoscimenti. b) Specificità del prodotto Il Friularo presenta colore rosso intenso con riflessi violacei che evolve al granato con la maturazione. All’olfatto presenta un profumo di frutta rossa come la marasca, la prugna, la ciliegia. Con il progredire della maturazione si differenzia un aroma di frutta stramatura e sottospirito, spezie quali cacao, cannella, vaniglia e in sfumature intense di profumi terziari; a questi si aggiunge la fragranza di “boisè” se la sua maturazione avviene in botte di rovere. In bocca si esprime con un carattere rustico, forte, intenso, con una netta tannicità ed una forte acidità legata alla tipicità varietale del vitigno Friularo. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto Il Friularo è un vitigno con germogliamento precoce e maturazione tardiva che dopo secoli di evoluzione in queste terre ha raggiunto una perfetta sintonia con l’ambiente. La pianta beneficia infatti di una grande disponibilità di elementi nutritivi e microelementi e ben si adatta a questi suoli sub-alcalini sviluppando in maniera equilibrata un’ottima parete vegetativa e massimizzando la capacità di accumulo di sostanze fondamentali per il propria fisiologia. L’ampio grappolo presenta acini serrati e compatti, dalla buccia spessa; questa caratteristica è stata alla base del successo di questa varietà nell’areale di Bagnoli poiché l’umidità autunnale non riesce ad intaccare l’uva che, proseguendo la sua maturazione, raggiunge concentrazioni di sostanze aromatiche, polifenoliche e zuccherine proporzionalmente maggiori rispetto a tutti gli altri vitigni. Per potersi esprimere al meglio e svilupparsi in modo regolare abbisogna di un ambiente che, come nel bagnolese, offre primavere ed autunni miti. Le precipitazioni susseguendosi in maniera cadenzata permettono alla vite di vegetare senza incontrare stress di natura idrica e carenze minerali. Durante la vendemmia il clima della zona è caratterizzato da elevate escursioni termiche fra il giorno e la notte provocando grossi incrementi della frazione colorante con una maggior dotazione di tonalità violacea. La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno dell'umidità creando un clima favorevole per la completa maturazione delle uve e una maggior salubrità dell’ambiente. La grande mineralità dei suoli che caratterizza tutta l’area di produzione determina peculiari note sapide con sensazioni quasi solfuree e un ricco patrimonio organolettico. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Valoritalia srl. Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (Vicenza) Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080; e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2). | Bagnoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardolino Superiore DOCG Bardolino Superiore DOCG Disciplinare di produzione - Bardolino Superiore DOCGD.M. del 1 agosto 2001 Disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore”, anche con l’indicazione classico, è riservata ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo disciplinare. Articolo 2. I vini a denominazione di origine controllata “Bardolino Superiore” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: - Corvina veronese (cruina o corvina) 35-65% è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il Corvinone sia coinvolto in terreni ricchi di scheletro; - Rondinella 10-40% - Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con limite massimo del 10% per singolo vitigno. I vigneti già iscritti già iscritti al relativo albo alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini “Bardolino”. Articolo 3. La zona della produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore” comprende in tutto o in parte i territori dei comuni Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio. (omissis)^top Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le caratteristiche specifiche di qualità. Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per gli impiantati realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere semplici e doppie. Il numero minimo di ceppi di vite ettaro è di 3.300. Per i vigneti già iscritti all’albo della denominazione “Bardolino” alla data di approvazione del presente disciplinare e che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, è tuttavia consentito utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di 15 anni alle condizioni indicate nel comma successivo. Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro. Le uve possono essere destinate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell’impianto. E’ vietata ogni pratica di forzatura e tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso. I conduttori dei vigneti iscritti agli albi ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell’evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata “Bardolino”. La Regione Veneto con proprio decreto su proposta del comitato vitivinicolo regionale n° 55 dell’8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore”, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all’art. 10, lettera e), della legge 164/1992, e senza eccedere il limite massimo previsto. Articolo 5. La produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a 9 t. per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all’art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore”, un titolo alcolometrico volumetrico naturale minimo di 11,00% vol.^top Articolo 6. Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate nell’interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Verona. Le operazioni di vinificazione e di affinamento dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione aggiuntiva “classico”, devono essere effettuate all’interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera b). Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole forestali - Comitato nazionale per la tutela della valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della Regione Veneto, anche nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate al di fuori della predetta zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bardolino” a condizioni che: - dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse; - in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all’albo vigneti. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto del presente disciplinare è di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione. E’ ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati rettificati. E’ consentito che i vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore” siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con la denominazione di origine controllata “Bardolino”, purché corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di quest’ultima denominazione e previa comunicazione del detentore della Camera di Commercio ed all’Ispettorato repressione delle frodi competenti per il territorio.^top Articolo 7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore”, all’atto dell’immissione del consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico con profumo delicato; sapore: asciutto, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato da leggero sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto secco netto minimo 22 g/l; zuccheri riduttori: massimo 6 g/l. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto. Articolo 8. Alla denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi “extra”, “fine”, “scelto” e “selezionato” e simili. E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla vigna dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto a condizione che: · vengano indicate all’atto della denuncia all’albo vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente; · siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve siano vinificate separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa vigente. In ottemperanza all’art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 l’uso della denominazione controllata e garantita “Bardolino Superiore” è consentita all’atto dell’immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume pari a litri 0.75 e 1.50. Le bottiglie contenenti vino “Bardolino Superiore” devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi caso bocca in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l’uso del tappo a vite. Per il vino “Bardolino Superiore” è obbligatorio indicare l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni aree, fattorie e zone e località comprese nella zone delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. | Bardolino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colli di Conegliano DOCG Colli di Conegliano DOCG Disciplinare di produzione - Colli di Conegliano DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Approvato con DM 14.09.2011 - Pubblicato sulla G.U. 231 - 04.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: - bianco, - rosso, anche in versione riserva, - Refrontolo, anche in versione passito, - Torchiato di Fregona. Articolo 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni: - Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%; - Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%; - possono concorrere, inoltre, le uve della varietà Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%; La denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica “rosso” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni: - Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varietà. Il Merlot non può superare in ogni caso il limite massimo del 40%; - possono concorrere inoltre, nella misura massima del 20 % le uve della varietà Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco p.r.; La denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” Refrontolo è riservata al vino rosso e rosso passito ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni, e ubicati all’interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera C): - Marzemino minimo 95%; possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5% le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con DM 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona è riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all’interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera B): - Glera, minimo 30%; - Verdiso, minimo 20%; - Boschera, minimo 25%; - possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, come sopra identificati. Articolo 3. Zona di produzione delle uve A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano”, tipologie bianco e rosso, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano, e Vidor. Tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale si raggiunge località Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la strada che porta a Col fosco, chimata anche strada della Barca. Da Col fosco, seguendo la strada Mercatelli che passa per la località Mine, il confine procede fino al bivio per Falzè, per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte della Priula – Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini. Attraversato il centro urbano, il confine seguendo la via Schiatti giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e segue la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor. Dal centro di Vidor, prosegue lungo la strada che porta, attraverso Villa Vergerio (quota 150) in località Abbazia; Da qui prende il confine comunale tra Vidor e Pederobba, seguendolo in direzione nord. Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente, lungo il confine comunale tra Farra di Soligo e Valdobbiadene, finché incrocia il confine comunale tra Miane e Valdobbiadene che segue fino a incrociare la curva di livello a quota 500 al di sopra dell’abitato di Combai. Si segue detta linea di livello verso est, fino all’altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto. Da qui il confine attraversa, con una linea retta in direzione sud-est, la valle sino in località Pradal Alto sempre in comune di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota 500 e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in località Valbona. Si segue in direzione sud detto confine provinciale fino a incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto. Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest passando sotto Villa Belvedere C. Martinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale per Sarmede che percorre attraversando località al Col. Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore, oltrepassa detta località fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo. Prima di giungere al sottopasso dell’autostrada A27 a quota 134, prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa Vinello fino a quota 158, dove incontra l’autostrada e prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione. Fa parte dell’area di produzione dei “Colli di Conegliano” l’area collinare posta a nord della statale n. 13 così delimitata: si parte dalla località Mescolino in direzione ovest lungo la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea di confine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per località Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in località Poser dove prosegue fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellarè Vecchio. dalle spalle degli stabilimenti seguendo l’unghia della collina giunge fino a C. Torron, dove segue la strada per quota 80 fino all’autostrada e proseguendo sempre sull’unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti, fino a quota 72 e lungo la carrareccia giunge a quota 76, località Camerin, cove incontra il canale Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di partenza in località Mescolino. B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” tipologia Torchiato di Fregona, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore. Tale zona è così delimitata: a partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il confine a nord, la delimitazione scende lungo la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende lungo la strada per Cordignano e dopo aver oltrepassato Borgo Gobbi a quota 94, si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro comunale di Cappella Maggiore. Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada più a nord, che oltrepassa il torrente Carron a quota 115. Da Borgo Villa il confine prosegue per C. Amistani, C. Zanatta fino all’incrocio a quota 110 dove procede lungo la strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo Palù. Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per quota 294, C. Salvador dove incontra, nei pressi della Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che percorre fino a ritornare al punto di partenza. C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” tipologia Refrontolo, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto. Tale zona è così delimitata: partendo dalla località Mire a quota 200, in comune di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per San Pietro di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest per la strada che attraversa la località C. Bittus fino a incontrare a quota 97 la comunale Parè-Pieve di Soligo. Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest e infine nord, fino ad incontrare la comunale Refrontolo – Solighetto a levante della località C. dal Col. Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina. 4 Giunti a località Castelletto la delimitazione segue il confine comunale Pieve di Soligo – Follina, fino a raggiungere in prossimità del Col Franchin dove si ritrova il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di partenza. Articolo 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Colli di Conegliano” devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della produzione dei vini di cui all’articolo 1 i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate le forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note con il nome a raggi. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: Tipologia Bianco: - Prod. max (uva/ha) ton. 10 - Titolo alcol. volumico naturale minimo 11,50% Rosso: - Prod. max (uva/ha) ton. 9 - Titolo alcol. volumico naturale minimo 12,00% Refrontolo e Refrontolo passito: - Prod. max (uva/ha) ton. 10 - Titolo alcol. volumico naturale minimo 11.00% Torchiato di Fregona: - Prod. max (uva/ha) ton. 10 - Titolo alcol. volumico naturale minimo 10,00% Fermo restando l’idoneità dei vigneti atti alla produzione dei vini DOC “Colli di Conegliano”, la densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo, dei vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, per la produzione dei sotto elencati vini devono essere le seguenti: Tipologia Bianco: - numero minimo di ceppi per ha 3.000 - uva per ceppo 3,5 kg Rosso: - numero minimo di ceppi per ha 3.000 - uva per ceppo 3,0 kg Refrontolo e Refrontolo passito: - numero minimo di ceppi per ha 2.500 - uva per ceppo 4,0 kg Torchiato di Fregona: - numero minimo di ceppi per ha 2.500 - uva per ceppo 4,0 kg In deroga ai limiti di cui al comma precedente, per gli impianti già esistenti alla data del 3 agosto 1993 il limite di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d’impianto e la resa massima per ceppo è la seguente: Tipologia Bianco: - numero minimo di ceppi per ha 2,500 - uva per ceppo 4,0 kg Rosso: - numero minimo di ceppi per ha 2.500 - uva per ceppo 3,5 kg Refrontolo e Refrontolo passito: - numero minimo di ceppi per ha 1.500 - uva per ceppo 6,0 kg Torchiato di Fregona: - numero minimo di ceppi per ha 1.500 - uva per ceppo 6,0 kg Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione alla Struttura di controllo. Articolo 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione delle tipologie bianco e rosso, ivi compreso l’invecchiamento e l’affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3, lettera A). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell’area di produzione delle uve, nonché nei comuni di Valdobbiadene e Orsago. La conservazione, per l’appassimento delle uve destinate alla vinificazione delle tipologie Torchiato di Fregona, Refrontolo e Refrontolo passito, nonché la vinificazione delle stesse ivi compreso l’invecchiamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all’interno della sola zona di rispettiva produzione, di cui all’art. 3, lettere B) e C), e dei comuni ad essa limitrofi. È tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Regione Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini “Colli di Conegliano” anche al di fuori delle rispettive aree previste dai comma precedenti, sempreché le ditte richiedenti, singole ed associate, attestino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 alla data di pubblicazione del presente decreto. La vinificazione delle uve destinate alla produzione delle seguenti tipologie può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a: Torchiato di Fregona 18,00% Refrontolo 14,50% Refrontolo passito 16,00% L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. L’appassimento delle uve destinate a produrre la tipologia Torchiato di Fregona, non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia. Le uve appassite destinate alla produzione della tipologia Torchiato di Fregona non possono essere pigiate in data anteriore al 1° febbraio successivo alla vendemmia; la Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data. La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le tipologie bianco e rosso non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita e può essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita. La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le seguenti tipologie non deve essere superiore al: Refrontolo passito 45% Refrontolo 45% Torchiato di Fregona. 25% Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre 5 punti percentuali, l’eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine e può essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. I seguenti vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” possono essere immessi al consumo solo dopo il seguente periodo di affinamento e/o invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve: Tipologia Bianco: - mesi complessivi 4 Rosso: - mesi complessivi 24, di cui 6 in botte e 3 in bottiglia Rosso Riserva: - mesi complessivi 36, di cui 12 in botte Torchiato di Fregona: - mesi complessivi 24 Refrontolo: - mesi complessivi 24, di cui 12 in botte e 3 in bottiglia Refrontolo passito: - mesi complessivi 4, di cui 3 in bottiglia Articolo 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: - colore: giallo paglierino; - odore: vinoso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, sapido, fine, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Rosso: - colore: rosso rubino, tendente al granato; - odore: vinoso, caratteristico e intenso, - sapore: asciutto, sapido di corpo, armonico, giustamente tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, 13,00% nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l, 25,0 g/l nella versione riserva. Torchiato di Fregona: - colore: giallo dorato intenso; - odore: intenso, caratteristico; - sapore: da secco a dolce, di corpo, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol, di cui svolto almeno 14,00% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; - acidità volatile massima: 40,0 meq/l. Refrontolo passito: - colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento; - odore: vinoso, delicato, caratteristico; - sapore: dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, talvolta vivace; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%, di cui svolto almeno 12,00% con residuo alcolometrico volumico potenziale minimo del 3,0%; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Refrontolo: - colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento; - odore: vinoso, caratteristico; - sapore: vellutato, di corpo, armonico, caldo; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50%, con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo dello 0,8%; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno. È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Etichettatura e presentazione Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona e “Colli di Conegliano” Refrontolo e Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione di origine “Colli di Conegliano”. Nella designazione e presentazione dei vini “Colli di Conegliano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. È obbligatorio riportare sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” nelle tipologie bianco, rosso e Refrontolo devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro, chiuse con tappi raso bocca di sughero. Per l’immissione al consumo della tipologia Torchiato di Fregona, possono essere utilizzate unicamente bottiglie di vetro del tipo bordolese di capacità da 0,10 a 0,50 litri. Per l’immissione al consumo della tipologia Refrontolo passito, possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di vetro di capacità da 0,10 a 0,75. Per tutte le precedenti confezioni può essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio dei vini di cui alla presente denominazione Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico a) Specificità della zona geografica Fattori naturali La Denominazione Colli di Conegliano DOCG rientra in un sistema geomorfologico costituito da dolci rilievi collinari nel Veneto Orientale. Da quest’area le Dolomiti Bellunesi distano pochi chilometri in direzione nord, mentre Venezia solo qualche decina di chilometri, in direzione sud. Queste dorsali percorrono da est-ovest la zona dell’alta Provincia di Treviso, racchiudendo un’area a grande vocazione viticola, sia per uve a bacca bianca sia per uve a bacca nera. Le catene alpina e prealpina costituiscono una barriera naturale all’ingresso di correnti d’aria fredda, mentre la discreta vicinanza al mare consente una mitigazione del clima che si può definire temperato, favorendo la costituzione di una viticoltura antica in storia e tradizione. La disposizione collinare permette una giacitura dei vigneti ideale per una massima radiazione solare ed elevate escursioni termiche. L’origine geologica dei suoli deriva dall’orogenesi alpina che ha causato il sollevamento di quella che nel Cretaceo era una piattaforma marina; le rocce una volta emerse sono state erose dagli agenti atmosferici e da una serie di successioni glaciali che le hanno modellate disegnando i rilievi oggi ben visibili e stratificando i suoli che compongono i terreni collinari. Questi ultimi sono costituiti in gran parte da depositi alluvionali, di origine fluviale o lacustre, ma dotati di un ottimo scheletro, dovuto in gran parte alla presenza del profilo morenico glaciale. Tale struttura consente a questi terreni il drenaggio delle acque meteoriche che cadono abbondanti in quest’area e che consentono alle viti di resistere alle estati calde. I venti, soprattutto nella parte più settentrionale dei Colli di Conegliano, favoriscono l’inversione termica, molto positiva da un lato per la qualità delle uve, dall’altro per favorire l’asciugatura delle viti che si difendono in modo naturale dalle malattie fungine. Proprio per questa particolarità climatica, Refrontolo e Fregona sono conosciuti come luoghi in cui le correnti di aria fresca ed asciutta permettono di ottenere l’appassimento naturale delle uve, da cui si ricavano i due pregiati vini passiti. Fattori storici e umani La vitivinicoltura nell’area collinare dei Colli di Conegliano è presente fin dall’età del ferro (I sec. a.c.), grazie alla prima domesticazione della vite ad opera dei Paleoveneti, ma fu l’arrivo dei Romani a favorire la comparsa dei primi vigneti ordinati. Successivamente gli ordini monastici dei benedettini svilupparono il progresso della viticoltura nell’area collinare con le prime aggregazioni religiose intorno ai castelli fortificati di Ceneda, Serravalle, Conegliano e Susegana. Fra le più belle testimonianze di questo insediamento c’è la prestigiosa Abbazia di S. Maria in Follina ed il monastero camaldolese di Rua di Feletto. La vocazione alla produzione di vini bianchi nella zona collinare di Conegliano viene documentata in particolare dagli “Statuti Coneglianesi” del 1282. Il passaggio dell’area sotto il controllo della Repubblica di Venezia accresce la fama del vino dei Colli di Conegliano: le ducali del 1431 e del 1491 testimoniano quanto fosse gradito il vino di Feletto alla corte dei Dogi. I Diari di Marni Saludo ricordano come l’Imperatore Carlo V e la sua scorta nel passaggio a Conegliano avvenuto nel 1532 fossero stati riforniti “dell’excelentissimo” vino di Feletti e Collalbrigo sui Colli di Conegliano. I vitigni coltivati in zona, fra cui i Marzemini, vengono per la prima volta citati da Giacomo Agostinetti nel “Cento e dieci ricordi che formano il buon fattore di Villa” del 1679. Dopo la gelata del 1709, per reagire alla situazione difficile viene istituita a Conegliano nel 1769 l’Accademia dell’Agricoltura per migliorare le tecniche viticole ed agricole. In particolare vengono svolte indagini sulla vocazionalità del territorio a vitigni quali le Prosecche ed i Marzemini, oggi Glera e Marzemino. La tradizione e l’interesse per la sfera vitivinicola acquistano nuovo entusiasmo e vigore con la fondazione nel 1869 della Società Enologica Trevigiana, ma è con la pubblicazione del volume “La vite e il vino nella Provincia di Treviso” di Vianello e Carpenè che nasce nell’area dei Colli di Conegliano la viticoltura moderna. La cultura viticola ed enoica di questo territorio acquista maggiore importanza con la nascita nel 1876 a Conegliano della prima Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, dalla quale si è sviluppata, nel 1923, la prima Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia, ancor oggi sede di riferimento per la ricerca e sperimentazione viticola per il Ministero dell’Agricoltura Italiana. Il novecento è un secolo di grande fervore enologico e stimati studiosi, originari di queste colline, fra cui G.B. Cerletti, A. Carpenè, A. Caccianiga approfondiscono le ricerche su varietà di pregio, come il Prosecco, il Riesling, il Marzemino, ma anche le varietà internazionali, quali il Cabernet franc, Cabernet sauvignon ed il il Merlot che in questi luoghi trovano terreno e clima adatti per una vinificazione che esalti la tipicità del territorio. Nell’immediato secondo dopoguerra il Prof. Luigi Manzoni, preside della Scuola di Viticoltura ed Enologia, con dedizione e grande passione mette a punto i suoi incroci, tra i quali il 6.0.13 bianco ed il 2.15 rosso, due varietà che trovano in queste colline l’ambiente ideale per far emergere la qualità dell’uva e del vino. La diffusione di studi e ricerche in ambito viticolo accresce ulteriormente il legame fra queste varietà ed il territorio. Fra i diversi vini della denominazione, emergono anche i due passiti. Il Torchiato, la cui origine agli inizi del 1600, appartiene alla leggenda popolare: sembra sia nato ai piedi del Cansiglio ed il Sannino, ai primi del ‘900, ne riprende le preziose caratteristiche affermando che “per la produzione del buon vino passito si richiedeva uva sana con predominio di Verdisio”. Nel 1952 viene attribuito il nome di Torchiato di Fregona e nel 1977 ne viene definito il taglio per la composizione con le uve di Verdiso, Boschera, Riesling, Glera e Bianchetta. Anche il Refrontolo passito possiede una storia secolare, basti pensare alle citazioni già dai primi del 1400 ad opera di alcuni nobili veneziani, fra cui Tiepolo, in cui si fa riferimento a “vini preziosissimi che si chiamavano Marzemini”. Altri ancora associano questo vitigno con le colline di Conegliano, fra cui il nobile Rev. Antonio del Giudice nel 1772. Ma la fama più grande arriva ad opera del librettista Lorenzo Da Ponte che nell’opera lirica il “Don Giovanni” di W.A. Mozart fa esclamare al protagonista “Versa il vino! Eccellente Marzemino”, senza dubbio il vino dei Colli di 10 Conegliano. Il successo in ambito nazionale ed internazionale dei vini dei Colli di Conegliano, comportato l’ottenimento della DOC nel 1993 (Decreto Ministeriale del 3 agosto 1993) e nel 2011, il riconoscimento a DOCG (DM del 14 settembre 2011). La tradizione e l’ingegno umano sono riusciti ad attribuire al territorio dei Colli di Conegliano una vocazione enologica saldamente conservata nel tempo. La cultura viticola ed enologica, la passione popolare del lavoro nei campi, gli studi ampelografici della Stazione Sperimentale di Conegliano e della Scuola Enologica negli anni hanno accresciuto la consapevolezza tecnica e la professionalità dei produttori. A sua volta anche il paesaggio collinare risulta modellato dai custodi di questi vigneti che nel corso dei secoli hanno modificato il territorio rendendolo perfettamente integrato con l’ambiente naturale e ricavandone un luogo di turismo enogastronomico, di corse campestri, ciclistiche e del pic-nic domenicale. Il lavoro di selezione ed incrocio compiuto in più di vent’anni di studi dal professor Manzoni costituisce per i vini dei “Colli di Conegliano”, un patrimonio culturale dal valore inestimabile. La testimonianza evidente è racchiusa nella sequenza storica di fecondazioni artificiali che ha portato alla selezione dei vitigni 6.0.13 (Riesling renano x Pinot bianco) a bacca bianca e 2.15 (Prosecco x Cabernet sauvignon) a bacca nera, fatta di numerosissime prove, in laboratorio ed in campo, per ricavare le varietà che potessero insediarsi ed acclimatarsi perfettamente in questo areale. La pratica di appassimento è antichissima quanto la storia delle prime vinificazioni ad opera dell’uomo. L’uva, raccolta a mano, viene lasciata naturalmente appassire sui graticci fino a Pasqua, dopo di che gli acini vengono staccati manualmente ed infine “torchiati” come una volta per ottenere un nettare che fermenta direttamente nei tini di rovere, acacia o castagno. b) Specificità del prodotto Il Colli di Conegliano è un vino fermo che a seconda della tipologia, bianco, rosso o passito esprime peculiarità sia delle uve varietali che compongono l’uvaggio, sia dell’area di coltivazione delle uve stesse. Il denominatore comune di questi vini è l’intensità olfattiva e la vivacità gustativa, ciascuna in varia misura in base alla proporzione di uve utilizzate in fase di vinificazione. Il Colli di Conegliano bianco è a base Manzoni bianco, un vitigno frutto dell’incrocio fra Pinot bianco e Riesling renano, ben adattato a terreni sassosi, asciutti e poveri. Nell’unione con Pinot bianco, Chardonnay, Sauvignon e Riesling, in diverse percentuali, dà origine ad vino elegante, di buon corpo e grande personalità. Si può apprezzare giovane oppure anche dopo alcuni mesi di affinamento. Il Colli di Conegliano rosso, primo vino rosso a denominazione della Sinistra Piave, nasce da un uvaggio fra vitigni internazionali Cabernet sauvignon, Merlot e Cabernet franc, insieme con il Marzemino e l’Incrocio Manzoni 2.15. E un vino dal carattere deciso, dotato di ottima struttura, sontuoso ed austero con l’invecchiamento. L’affinamento in botti dura almeno 6 mesi, ma per la tipologia riserva si arriva anche ai 12 mesi. L’entrata in commercio può avvenire dopo 24 mesi dal 1 novembre dopo la vendemmia, oppure 36 mesi per la tipologia riserva. Il Colli di Conegliano Refrontolo è un vino rosso fermo prodotto quasi interamente con uve Marzemino, un vitigno che richiede terreni poco fertili per non eccedere nella vigoria, dal grappolo spargolo, acini piccoli e con una buccia molto croccante e spessa. Questa varietà conferisce al prodotto note vinose ed un sapore caldo, di corpo ed asciutto. L’affinamento di questo vino dura fino a 12 mesi in botti di rovere ed entra in consumo dopo 24 mesi dalla vendemmia. La versione passito invece racchiude le sensazioni odorose tipiche delle uve appassite naturalmente sui graticci fino alla settimana che precede il Natale da cui si ottiene un vino passito dolce, dal gusto amabile, armonico e fragrante, vellutato di corpo e dai profumi intensi di frutti di sottobosco. Il Torchiato di Fregona, infine, è una perla rara si ottiene dall’uvaggio di uve appartenenti a diversi vitigni, fra cui la Boschera, da secoli coltivato a Fregona ed introvabile nel resto della provincia di Treviso e d’Italia. Questo vitigno ama i terreni sciolti, tollera il freddo, è ricco di vegetazione, ma scarsamente produttivo; il grappolo è molto spargolo e ciò gli consente di resistere a lungo all’appassimento, mentre gli acini si presentano leggermente arrossati e punteggiati.. Il vino che si ottiene dall’uva appassita sui graticci, torchiata e fermentata nei tini di rovere, acacia o castagno, ha un colore giallo dorato intenso, un profumo intenso dal gusto dolce di miele e frutta appassita. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto Il territorio dei Colli di Conegliano si presta molto bene alla produzione di vini bianchi, rossi e passiti per una naturale vocazionalità delle colline dovuta al tipo di suolo, calcareo e morenico, alla giacitura dei vigneti, a girapoggio, nei tratti più pendenti, a ritocchino, dove invece la pendenza è meno accentuata, ed al clima temperato che caratterizza la zona. Il suolo per la natura scheletrica e ghiaiosa conferisce ai vini dei Colli di Conegliano sensazioni di vinosità che conservano perfettamente la leggera aromaticità dei vitigni come l’Incrocio Manzoni ed il Marzemino che assumono solo in questi luoghi un quadro organolettico così ampio. La propensione all’invecchiamento di certi vini dei Colli di Conegliano è dovuta in particolar modo alla posizione geografica che ne permette, viste le notevoli escursioni termiche e le correnti fresche durante la maturazione, di conservare l’acidità, mantenendo un equilibrio con il profilo alcolico e zuccherino da cui se ne trae l’ottima bevibilità di questi vini.L’effetto drenante dei terreni dovuto alla loro costituzione e tessitura, permette alle viti di esprimere nelle uve tutta le componenti di fiori e di frutta che rendono i vini molto delicati ed armonici. Per il Torchiato di Fregona, i terreni sciolti e il clima fresco della zona permettono ai vitigni, in particolare alla Boschera, di produrre una buona vegetazione, e chicchi ricchi di zuccheri e sostanze aromatiche, ma in un grappolo spargo, che consente agli acini di resistere a lungo durante la fase di appassimento. I vigneti posizionati nella parte più a nord della Denominazione sono estremamente vocati per la produzione di uve atte all’appassimento, visto che nel periodo invernale tali luoghi si caratterizzano per la presenza di correnti fredde e asciutte che permettono, nei locali adibiti a tale pratica, l’asciugatura e l’affinamento dei grappoli per l’ottenimento dei pregiati passiti di Fregona e di Refrontolo. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Valoritalia srl. Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (Vicenza) Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080; e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2). | Conegliano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG Disciplinare di produzione - Fior d'Arancio Colli Euganei DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Approvato con DM 22.12.2010 - Pubblicato sulla GU 4 - 07.01.2011 Modificato con DM 30.11.2011 Articolo 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”; “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante; “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito. Articolo 2. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” deve essere ottenuto dalle uve della varietà Moscato giallo per almeno il 95%; possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova. Articolo 3. 1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Tale zona è così delimitata: partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l’attraversa. Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16 in località Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello. Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi. Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all’altezza di Casa Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale “Condotto” che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto. Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o Nina). Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest’ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all’incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest’ultimo fino alla “Botte” sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza. Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all’altezza del Km 9,300, segue tale strada verso sud-est e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la scolina alberata in direzione nord-est all’altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione. Articolo 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono, pertanto, da considerarsi atti alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedocollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e vallivi. (I dettagli foto interpretativi, sono depositati presso Regione Veneto – Direzione Produzioni Agroalimentari). 3. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere l’ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l’irrigazione di soccorso. 4. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” non deve essere superiore a 12,00 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol. 5. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 6. I vigneti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare dovranno avere minimo 4.000 viti per ettaro. 7. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. 8. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche. 9. Le uve destinate alla produzione del tipo spumante potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50%. purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina. Articolo 5. 1. Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione per l’appassimento delle uve e l’affinamento laddove obbligatori, nonché l’elaborazione del mosto o del mosto parzialmente fermentato per la produzione dello spumante devono aver luogo all’interno della zona di produzione delimitata nell’articolo 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nella cantina associata in comune di Conselve. 3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine per tutta la partita. 4. Per la tipologia “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito la resa massima dell’uva in vino non deve superare il 40 %. 5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,50%. 6. L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. 7. Il vino “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Durante tale affinamento, che precede la messa in bottiglia, il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi. Articolo 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: aromatico, caratteristico; - sapore: da secco a dolce, intenso; nella versione dolce il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l e il titolo alcolometrico svolto minimo del 4,50% vol; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante: - spuma: più o meno persistente; - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: aromatico, caratteristico; - sapore: dolce, intenso; il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,0 g/l e il titolo alcolometrico svolto minimo del 6,00% vol; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito: - colore: da giallo paglierino a giallo dorato talvolta ambrato; - odore: complesso, intenso caratteristico; - sapore: dolce, aromatico, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol; - residuo zuccherino minimo: 50,0 g/l; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;. - acidità volatile massima: 2,4 g/l. 2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno. 3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7 1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. 3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, della capacità fino a litri 9. 2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 9. 3. Per le bottiglie di capacità non superiore a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico a) Specificità della zona geografica Fattori naturali I Colli Euganei sono colline di origine vulcanica con forma tipicamente conica, che si elevano in gruppo nella pianura padana nei pressi delle città termali di Abano Terme, Montegrotto Terme, in provincia di Padova, all’interno del Parco dei Colli Euganei, isola naturalistica riconosciuta dalla Regione Veneto di quasi 19.000 ha. L’altitudine alla quale si trovano la maggior parte dei vigneti varia da 50-300 metri slm arrivando fino a sfiorare i 400. Il clima dei Colli Euganei è temperato, caratterizzato da condizioni termiche quasi mediterranee, inverni miti, estati calde e asciutte e buone escursioni termiche fra il giorno e la notte. Nelle giornate limpide e nelle prime ore del mattino è frequente il fenomeno dell'inversione termica, per cui le zone collinari godono di una temperatura superiore rispetto alla pianura. Per queste peculiarità la zona, rinomata e ricercata dai turisti, è ideale per la coltivazione della vite. La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime, in primavera e autunno. L'umidità relativa è variabile tra la pianura e la collina, dove i valori sono notevolmente inferiori; i venti prevalenti provengono da NNE, NE e N con velocità e frequenze basse. La giacitura dei terreni coltivati a vite è situata prevalentemente in pendii e declivi che consentono il deflusso delle acque evitando i ristagni. La zona, per la maggior parte collinare, consente ai produttori di scegliere per ogni tipologia di vino, le esposizioni e le giaciture più idonee a far risaltare le qualità specifiche; infatti, a seconda dell’esposizione “più o meno fresca”, la scelta enologica cambia passando da uve destinate a vini fermi o a base spumante nei terreni ad esposizione prevalentemente a nord, ad uve per ottenere vini passiti per i versanti più soleggiati e caldi. I suoli sono originati dalla disgregazione delle rocce vulcaniche, presentano un buon scheletro, sono ben drenati e ricchi di minerali e microelementi. A seconda del livello di disgregazione delle rocce vulcaniche nei millenni, nelle diverse zone dei Colli, emergono tipologie di suoli differenziati: vulcaniti (rioliti trachiti, basalti, tufi basaltici), rocce sedimentarie (biancone, scaglia rossa e marna), alluvioni (conoidi di deiezione, fondovalle alluvionale). La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno dei Colli Euganei un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio. Fattori umani e storici La presenza storica nei Colli Euganei di popolazioni addette alla coltura della vite hanno lentamente trasformato il paesaggio collinare, occupando con le viti interi declivi e terrazzamenti effettuati dall’uomo. Le tecniche di cura della vite effettuate sui pendii dei Colli Euganei, richiedono capacità ed esperienza sia per l’allevamento della vite, sia nelle tecniche di potatura al fine di creare un ambiente protetto dai venti e efficacemente esposto alla luce e al sole. La presenza più antica della vite e del vino nella zona dei Colli Euganei è testimoniata da reperti archeologici in terracotta, ciotole e coppe legati al consumo del vino, risalenti della civiltà preromana (VII – VI secolo a.C). In epoca romana la diffusa presenza della vite in ambito padovano è citata da diversi storici latini. Documenti sull’agricoltura del 1879 attestano già in quegli anni la presenza di varietà autoctone quali il Moscato nei Colli Euganei. I produttori hanno continuato l’azione di qualificazione del prodotto tanto che già nel 1969 i vini dei Colli Euganei hanno ottenuto il riconoscimento della DOC Colli Euganei (D.P.R. 13 Agosto 1969). Il continuo miglioramento e caratterizzazione qualitativa di una tipologia di Moscato giallo, il “Fior d’Arancio”, ha portato al riconoscimento della DOCG Colli Euganei Fior d’Arancio. Oggi la denominazione Colli Euganei, valorizzata anche dalla “Strada del vino Colli Euganei”, é rinomata e conosciuta dai turisti sia italiani sia stranieri che frequentano la zona termale dei colli; i suoi vini, sono commercializzati anche in molti Paesi europei ed extraeuropei, dall’America all’Asia, dove nuovi mercati ne scoprono il valore commerciale inteso come qualità elevata e ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Colli Euganei sia in ambito locale (come la Festa dell’uva di Vo Euganeo iniziata nel 1950, “Vini Euganei a Primavera” sul Monte Gemola, la manifestazione “Calici di Stelle” e molte altre) sia nazionale che internazionale. Ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali tra le quali Vini d’Italia del Gambero Rosso, Slow Wine di Slow Food, I vini d’Italia de L’Espresso, l’Annuario dei migliori vini di Luca Maroni, Il Golosario di Massobrio, e molti altri che riservano sempre maggior spazio al Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG. Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine Challenge, India Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.) i vini dei Colli Euganei hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti. b) Specificità del prodotto Il “Colli Euganei Fior d’Arancio” deve la sua peculiarità alla presenza di precursori aromatici diversificati e ad un rapporto zuccheri/acidità equilibrato nelle diverse tipologie di vino. I vini ottenuti prevalentemente su rocce sedimentarie, ottengono produzioni medio-contenute dal punto di vista quantitativo, associate ad elevate gradazioni zuccherine e buoni equilibri acidi. La maturazione delle uve è buona. I vini ottenuti sono caratterizzati da profumi floreali e di frutta. I vini ottenuti nelle zone alluvionali, presentano un carattere fresco molto apprezzato specialmente dai consumatori più giovani. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano l’area dei Colli Euganei - dalle peculiarità climatiche, ai diversi tipi di suoli, la varietà di giacitura dei terreni ed esposizione delle viti sui diversi versanti dei Colli Euganei - determina delle condizioni differenziate che risultano ideali per l’ottenimento di vini di alta qualità. Anche le competenze specifiche dei produttori permettono di ottimizzare le interazioni fra suolo-esposizione-giacitura consentendo di posizionare il vitigno in funzione della vocazionalità delle zone in modo da ottenerne la massima espressione qualitativa. Il clima temperato e le escursioni termiche fra giorno e notte, che caratterizzano la zona, determinano la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici (floreale, fruttato ecc.). Non a caso la zona di produzione è tra le rare zone viticole nel Veneto dove si ottengono le massime espressioni dei moscati nei quali, a seconda della tipologia di suolo e delle esposizioni, vengono esaltate le note di agrumi, pesca, banana, ananas, glicine, rosa, tiglio, miele ecc.. Le rocce sedimentarie (scaglia biancone e marna), determinano un profilo sensoriale equilibrato ed interessante, dal punto di vista gustativo i vini sono molto complessi e gradevoli. Le zone alluvionali (conoidi di deiezione e fondovalle alluvionale), presentano una buona fertilità che consente di ottenere produzioni elevate in termini quantitativi con conseguenti minori livelli di gradazioni zuccherine ed elevati tenori acidi; questi terreni sono da preferire per vini da bere giovani. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Valoritalia srl Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (Vicenza) La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-201 (Allegato 2). | Colli Euganei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lison DOCG Lison DOCG Disciplinare di produzione - Lison DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Lison” e “Lison” classico. Articolo 2. Base ampelografica 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai; possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone. Articolo 3. Zona di produzione A) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali: Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza; Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza; Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena. Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole; segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda. La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe, risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro. La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare il confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la superficie ricadente nel medesimo Comune. A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza. All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i sui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon. La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa Bigai; continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle ; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale Fossa contarina di Ponente; quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta,passando in prossimità della scuola corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon. B) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” classico comprende le seguenti frazioni: - Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro; - Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore; - Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto, e parte del territorio amministrativo dei comuni di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore. Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 7 del disciplinare di produzione del "Tocai di Lison", annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo dalla località "Noiare" la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria del Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 sino al ponte all'altezza del Km. 59; prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; continua a nord-ovest verso il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melonetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto-Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciàt, segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale la Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con il viale Europa; segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale di Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 7 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località "Noiare", raggiunge il punto di partenza della delimitazione. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro. Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi. 3. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. (I dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari). 4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 5. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia. 6. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3000. 7. È esclusa ogni pratica di forzatura. Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso. 8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: Vitigno "Lison": - Prod. max (uva/ha) 11 Tonn. - Titolo alc. vol. nat. minimo 11,00% Vitigno "Lison classico": - Prod. max (uva/ha Tonn) 10 Tonn. - Titolo alc. vol. nat. minimo 11,50% 9. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 10. Le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della vendemmia possono stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Articolo 5. Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari 1. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria. 2. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni: Provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo. Provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo e Ormelle. Provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento. Provincia di Udine: Latisana, Bertiolo e Codroipo. È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita “Lison”, anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e comunque entro i confini delle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone, sempreché le Ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti già idonei a produrre i vini di cui all’articolo 1, alla data del decreto ministeriale 29 maggio 2000. 3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 4. I vini di cui all’articolo 1 non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Lison e Lison Classico - colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato; - odore: caratteristico, gradevole; - sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. e 12.50% vol. nella tipologia “classico”; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. 2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita“Lison” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. 2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore»,«fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono riportare l’annata di produzione in etichetta. Articolo 8. Confezionamento 1. Tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere immessi al consumo in bottiglie tradizionali di vetro in volumi fino alla capacità massima di litri 3, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite. | Pramaggiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montello rosso DOCG Montello rosso DOCG Disciplinare di produzione - Montello rosso DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: - "Montello rosso" o "Montello" - "Montello rosso" o "Montello” superiore Articolo 2. Base ampelografia 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" anche nella versione superiore è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un ambito aziendale, nella seguente composizione: Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%, Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30 al 60%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. Articolo 3. Zone di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello rosso" o "Montello" di cui all'articolo 2, comma 1,2,3 comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale punto segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all’interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente, sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a tramontana. 2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.500. E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l’irrigazione di soccorso. 3. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 10 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50 % vol. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo. Le uve destinate alla produzione della versione “Superiore” devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell’1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione di vini con o senza indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata qualora rispondenti alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari. 4. I vigneti sono idonei alla produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" solo a partire dal quarto anno dall'impianto. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, ed in quelli di: Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor. 2. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere: - di almeno 18 mesi di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie; - e di almeno 24 mesi per la tipologia superiore di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglia. L'affinamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato; - sapore: secco sapido, robusto, lievemente, speziato armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol e 13,00% vol. per la versione superiore; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l per la versione superiore. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere sentore di legno. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore. Articolo 7. Etichettatura 1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia. 4.Per i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è obbligatorio portare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere immessi al consumo, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalla normativa, fino a 12 litri ai sensi del DLGS n. 61/2010 con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. 2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 12. Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l’uso di tappi raso bocca in sughero o derivati del sughero. | Montello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piave Malanotte o Malanotte del Piave DOCG Piave Malanotte o Malanotte del Piave DOCG Disciplinare di produzione - Piave Malanotte o Malanotte del Piave DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Approvato con DM 22.12.2010 G.U. 4 - 07.01.2011
Articolo 1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso Veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia. Articolo 3. 1. Le uve destinate alla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende: 2. Provincia di Treviso: l’intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave. parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello. 3. Provincia di Venezia: l’intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave. Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto. Tale zona è così delimitata: partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l’argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza 2 Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l’argine destro del canale fino alla località Brian. Da questa località segue il canale Largon ed il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all’incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all’incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all’incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all’incrocio con lo stradone Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all’incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l’acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto d’incontro con via Corer. Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all’incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (C. Bianca). Viene seguito, quindi, l’argine litoraneo fino a C. Ghisa d’onde piega ad ovest la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l’argine litoraneo fino al suo congiungimento con l’argine di S. Marco. Proseguendo lungo quest’ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l’incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all’incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto d’incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi. Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto d’intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l’abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie. Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull’altra sponda del Sile all’altezza dei “Silos” raggiungendo Silea. Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera ed oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Carità di Villorba. Segue a sud la statale Pontebbana fino all’incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finchè, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l’abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a borgo Battistella (q. 77) sull’altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l’argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d’onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell’abitato di quest’ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all’incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di San Vendemiano) prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti ed, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda. Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all’intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza. Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio: partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto: segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore“Principale primo” per raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore “Principale secondo” e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimità dell’opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall’Agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice. Percorre ora lo stradone tra Cà Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località Camavita. Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto ed in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore “Principale secondo” (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al ponte la Parada e prosegue per il canale “Emo primo” in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna. Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso. Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio ed il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono pertanto da considerare idonei, alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa. 3. Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei. 4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 5. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso. 6. Per i vigneti piantati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto devono garantire un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 2.500 piante per le spalliere semplici e doppie e 1.250 piante per il tradizionale e storico sistema a “raggi” (Bellussi), a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 55.000 gemme ad ettaro. 7. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. 8. Le uve destinate alla vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita«Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. 9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Articolo 5. Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari 1. Le operazioni di appassimento, vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia. 3. Sono fatte salve le autorizzazioni sinora rilasciate per la lavorazione dei prodotti derivati dai vitigni Raboso Piave e Raboso veronese nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 5. Nella preparazione del vino di cui art. 1 devono essere utilizzate uve delle varietà Raboso Piave e/o Raboso veronese, sottoposte ad appassimento, per un minimo del 15% ad un massimo del 30%, rispetto al quantitativo totale destinato alla produzione del vino a DOCG. 6. La resa massima dell’uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 65% per le uva fresche ed al 40% per le uve appassite. 7. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 75% e il 45%, l’eccedenza non ha diritto alla presente denominazione d’origine. 8. Oltre detti limiti invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita per tutta la partita. 9. Per l’appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. 10. Le uve destinate all’appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre. La regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di Tutela, può anticipare detta data. 11. Il vino «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno trentasei mesi di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia a decorrere dal primo novembre dell'anno della vendemmia. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento; - odore: tipico, di marasca/ciliegia, speziato; - sapore: austero, sapido, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; - acidità totale minima: 5,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l; - residuo zuccherino massimo: 8,0 g/l. 2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno. 3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio Decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Etichettature, designazione e presentazione 1. Nella presentazione e designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita«Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita«Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. 3. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Articolo 8. Confezionamento 1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» deve essere immesso al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro scuro, fino ad una capacità massima di litri 9, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico a) Specificità della zona geografica Fattori naturali. Il progetto di “zonazione” ha permesso di comprendere in modo chiaro tutti i vari fattori, ambientali ed umani che hanno portato questo vino al riconoscimento della DOCG. La zona di produzione della DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» ricade in una zona di media-bassa pianura, lungo l’asse del fiume Piave, caratterizzata da un clima tipicamente temperato, con estati calde e inverni mai troppo freddi. Le precipitazioni sono discretamente distribuite nel corso dell’anno, più abbondanti nelle zone più vicine alle colline e minori scendendo verso Sud. Le correnti d’aria fresca provenienti da nord-est fanno sentire il loro effetto con escursioni termiche notte/giorno più accentuate nella parte a nord del comprensorio. I suoli, costituiti da depositi alluvionali rilasciati dai ghiacciai prima e dal fiume Piave poi, sono considerati “caldi” poiché caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro, con elevata profondità esplorabile dalle radici, assenza di ristagni, poveri di sostanza organica, con contenuto in elementi minerali buono e ben equilibrato, in particolare di fosforo e magnesio. Fattori storici e umani La DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» prende il nome da Borgo Malanotte, borgo medievale sito in Tezze di Piave (TV), cuore della produzione di questo vino. La zona di produzione inizia dove il fiume Piave si apre nella pianura trevigiana e confina con la laguna di Venezia. In questo territorio la presenza della coltura della vite risale al 181 a.C. con la costruzione della via consolare Postumia da parte dei Romani. Dopo le varie invasioni barbariche che hanno portato alla distruzione delle viti, la coltivazione riprende con forza sotto il dominio della Repubblica di Venezia. La vite si espande in tutta l’area e la qualità del prodotto migliora in modo netto grazie alla volontà dei nobili veneziani di gareggiare fra loro per superarsi nella qualità del proprio prodotto. Negli anni ‘50 i produttori della zona prendono coscienza delle peculiarità del prodotto e delle sue potenzialità e si riuniscono in un consorzio finalizzato alla tutela e alla gestione dei vini di qualità della zona. Nel 1971 il vino “Malanotte” è conosciuto dai consumatori come tipologia Raboso Piave Malanotte all’interno della denominazione DOC Piave, ed è considerato uno dei vini di maggior pregio qualitativo, le cui bottiglie sono state apprezzate per la prima volta all’inizio degli anni ’80. La forte caratterizzazione di questo vino, costituito anche da una parte di uva appassita, ha incontrato fortemente i gusti dei consumatori tanto da divenire più famoso della denominazione nella quale era inserito come tipologia di vino. Ciò ha indotto la necessità di una maggior tutela nazionale ed internazionale del nome attraverso il riconoscimento di una denominazione geografica propria. Per questi motivi nel 2010 il «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», ha ottenuto dal Ministero il riconoscimento della Denominazione geografica controllata e garantita per l’omonimo vino. Fattori umani Le uve del Raboso Piave e veronese maturano nel tardo autunno e sono dotate di elevati contenuti in acidità, tannini e sostanze aromatiche che vengono sapientemente gestite in vinificazione con il taglio di vino ottenuto da uve fresche e appassite in graticci. Questa tecnica consente di ammorbidire la spigolosità originaria dando la morbidezza necessaria ed indispensabile alla produzione di un grande vino. Il grande lavoro dell’uomo inizia con la produzione dell’uva in vigneti allevati a “Bellussera”, sistema di impianto che si riscontra solamente in questa area e nato essenzialmente per la coltivazione del Raboso. Questa tecnica era assolutamente necessaria per portare a maturazione le uve con maggiore sicurezza e anticipo. Attualmente questa tipologia di impianto va scomparendo in quanto le conoscenze scientifiche hanno portato a nuove tecniche di produzione in grado di soddisfare le esigenze produttive in impianti più moderni ed efficienti. b) Specificità del prodotto «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è la denominazione che indica il vino ottenuto dalla più prestigiosa elaborazione delle uve di Raboso Piave e Raboso veronese nonché una parte di uve passite in una percentuale che varia dal 15 al 30% in funzione dell’annata. I “Rabosi” sono da sempre considerati vitigni di difficile gestione, caratterizzati da maturazione molto tardiva, elevato contenuto in acido malico e tartarico, da tannini difficili da maturare e da note vegetali sgradevoli. Essi però, quando sia il viticoltore che il vinificatore riescono a controllare la produzione e la qualità dell’uva, sono in grado di dare dei vini di grande carattere e qualità, come nel caso del Malanotte, infatti, dal colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento. Il profumo è tipico di marasca, mora, ciliegia, mirtillo; con la maturazione, si presenta speziato con note di menta ed eucalipto. Il sapore è austero, sapido, caratteristico, la tannicità elevata ma morbida, e, se viene invecchiato in botte, può avere sentori di legno. Per questo, nel vino Malanotte, gli elevati contenuti in acidità, tannini e sostanze aromatiche, vengono sapientemente gestiti con il taglio tradizionale di vino ottenuto da uve fresche e appassite in graticci. Tale tecnica pratica consente di ammorbidire la spigolosità originaria di questo vino, dando la morbidezza necessaria senza per questo togliere le note di freschezza e fragranza che caratterizzano il Malanotte del Piave DOCG. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto I suoli “caldi” caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro e privi di ristagni d’acqua, permettono alle radici dei vitigni “rabosi” di esplorare il terreno al fine di raggiungere l’acqua anche nella stagione più calda dopo prolungati periodi di siccità. La scarsa sostanza organica e l’equilibrata presenza di elementi minerali, in particolare di fosforo e magnesio, riducono la vigoria delle piante e permettono ai rabosi di evidenziare nelle uve un’elevata concentrazione delle sostanze coloranti e nei vini elevati contenuti in acidità, tannini e sostanze aromatiche che, grazie all’esperienza degli operatori, vengono sapientemente gestite attraverso il taglio tradizionale di vino ottenuto da uve fresche e appassite in graticci. Il clima temperato, che in autunno concede ancora giornate soleggiate ed asciutte, favorisce la perfetta maturazione delle uve. Le correnti di aria fresca provenenti da nord-est fanno sentire il loro effetto abbassando le temperature notturne di ottobre e novembre impedendo lo sviluppo di marciumi sui grappoli che alla vendemmia si presentano perfettamente sani. Le precipitazioni sono discretamente distribuite nel corso del periodo vegetativo, più abbondanti nelle zone più vicine alle colline e minori scendendo verso sud. Esse, nei terreni ad elevato drenaggio della zona, garantiscono il permanere della necessaria idratazione dei vigneti nella fase vegetativa ed il continuo arricchimento della falda. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Valoritalia srl Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (Vicenza) La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2). | Venezia,Treviso |
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Asolo Prosecco - Prosecco Colli Asolani DOCG Asolo Prosecco - Prosecco Colli Asolani DOCG Disciplinare di produzione - Asolo Prosecco - Prosecco Colli Asolani DOCGDecreto del 17 luglio 2009 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Asolani - Prosecco” o “Asola - Prosecco”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni o menzioni: “Colli Asolani o Asolo - Prosecco”, “Colli Asolani o Asolo – Prosecco frizzante”; “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” spumante superiore. Articolo 2. Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno: Glera minimo 85%; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C), iscritti all’Albo della DOCG, costituiti dai vitigni: Pinot nero (vinificato in bianco), Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente. Articolo 3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco”, ricadente nell’ambito della zona di produzione della DOC “Prosecco”, è delimitata come segue: A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio dei comuni di Castellucco, Cornuda, Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano, San Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello (in provincia di Treviso). Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della Panoramica del Montello fino al punto d’uscita sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall’incrocio segue una linea verticale rispetto alla Panoramica fino a raggiungere l’orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce all’abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 “Schiavonesca Marosticana” che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza in prossimità del km. 42,500 circa, nel comune di San Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della Pedemontana del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l’abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della Pedemontana del Grappa. Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell’abitato del Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta raggiunge la località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla Pedemontana del Grappa. Scende quindi per tale strada e ritornato sulla Pedemontana del Grappa, il limite costeggia quest’ultima fino al suo punto di intersezione con la strada statale n. 348 “Feltrina”, una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km. 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud ed all’altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione. B) La zona di produzione delle uve delle varietà: Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay Da destinare alla tradizionale pratica di cui all’articolo 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Asolo, Caerano, San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Monfumo, Nervesa della battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello, Borso del Grappa, Crespano del Grappa (in provincia di Treviso). Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo - Prosecco”, devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura. Sono consentite unicamente le forme di allevamento a spalliera semplice. La Regione Veneto può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Per I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione il numero di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi/ettaro E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di soccorso. Per i vini a DOCG di cui all’articolo 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a: 12,00 tonn./ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di: 9,50% vol. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla DOCG. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela della presente DOCG, e sentito il parere delle categorie interessate con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Treviso. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente disciplinare di produzione, saranno presi in consegna per la produzione di vino da tavola. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere effettuate nell’interno nella zona di produzione delimitata nell’articolo 3, comma 1, lettera A). Tuttavia , tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera A) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Pieve di Soligo. Le uve di varietà: Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall’articolo 3, comma 1 lettera B). Le operazioni di preparazione del vino “spumante e frizzante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove è ammessa nonché le operazioni di imbottigliamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso. Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” elaborato nella versione “spumante” deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da “Brut” a “Demi – sec” comprese, come previsto dalla normativa vigente. Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” elaborato nella versione “frizzante” deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da “secco ad amabile”, come previste dalla normativa vigente. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione per ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari. Nella elaborazione del vino “spumante” di cui all’articolo 1 è consentita la pratica tradizionale dell’aggiunta con i vini ottenuti dalla vinificazione di uve: Pinot nero, Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi Albi e situati nella zona delimitata nel precedente articolo 3, comma 1, lettera B), purché il prodotto contenga almeno l’85% di vino proveniente dal vitigno Glera. Articolo 6. Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” tranquillo - colore: giallo paglierino più o meno intenso: - profumo: vinoso, caratteristico, leggermente fruttato nel tipo abboccato; - sapore: il secco gradevolmente amarognolo e non molto di corpo l’abboccato leggermente fruttato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; - acidità totale minima: 5,00 gr./l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l.; “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” frizzante - spuma: evidente formazione di bollicine; - colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante; - profumo: gradevole e caratteristico di fruttato; - sapore: secco o amabile, fresco, frizzante, fruttato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; - acidità totale minima: 5,00 gr./l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l. Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia; è possibile la presenza di una velatura, in tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia” e conservato sui lieviti; le caratteristiche sono le seguenti: - spuma: lieve, evanescente; - colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante; - profumo: gradevole, caratteristico di fruttato, con sentori di crosta di pane e lievito; - sapore: secco, vivace, con possibili sentori di crosta di pane e lievito; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; - acidità totale minima: 4,00 gr./l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l. “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” spumante superiore - spuma: fine e persistente; - colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante; - profumo: gradevole e caratteristico di fruttato; - sapore: da secco o amabile, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; - acidità totale minima: 5,00 gr./l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l. E’ facoltà del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo Articolo 7. Nell’etichettatura della tipologia “spumante”. La predetta denominazione “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” è accompagnata dalla menzione “superiore”. Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avente significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali: vinificatore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri similari sono consentite inosservanza delle disposizioni comunitarie in materia. Nell’etichettatura la denominazione “Prosecco” deve seguire il nome della denominazione “Colli Asolani o Asolo” ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione “superiore” dovrà essere utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione. Articolo 8. I vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” devono essere immessi al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie vigenti, fino a 5,000 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che può variare nelle varie intensità e tonalità del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio – nero. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità di litri 6,000, 9,000 e superiori. Per la chiusura delle bottiglie è consentito l’uso di tappi raso bocca in sughero, e a fungo per la tipologia spumante, i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite. Per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri destinati al confezionamento della tipologia “spumante” è consentito l’uso del tappo a vite con sovra tappo a fungo in plastica. Per la tipologia “frizzante” è altresì ammesso l’utilizzo del tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. | Asola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCG Disciplinare di produzione - Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCGDecreto del 17 luglio 2009 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino
Articolo 1. Denominazione e vini 1. La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene - Prosecco», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: - «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»; - «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante; - «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante, accompagnato dalla menzione superiore. 2. La menzione «Superiore di Cartizze» e' riservata al vino spumante della denominazione di cui al comma 1, ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Articolo 2. Base ampelografica 1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varieta', utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. 2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'articolo 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'articolo 3, comma 1 lett. C), iscritti all'albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente. Articolo 3. Zone di produzione delle uve 1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», e' delimitata come segue: A) La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, punto 1), comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - San Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve di Soligo - Farra di Soligo - Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene. In particolare tale zona e' cosi' delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine amministrativo tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino a Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue fino a Ca' Pardolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e prosegue sul sentiero, che porta fino alla piazza del paese attraverso prima via Cimavilla e quindi per via Trieste. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge localita' Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la'», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e di Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano. Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della citta' di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera. Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca. Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini). Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Soligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre sul bordo del terrazzo (vedi allegata cartografia regionale «Definizione limite terrazza alluvionale») per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la localita' Fornace chiudendo cosi' il perimetro della zona delimitata. B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze». Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fosso Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII). Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale a 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi. Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi). Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Mont, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Mont nei pressi del capitello. Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149-151, nn. 148-151 attraversa la strada vicinale del Campion, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso della Tevicella, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva). C) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco: Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino«Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco», devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura. 2. Densita' d'impianto. I vigneti in coltura specializzata, a decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densita' minima di 2500 ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto. 3. Forme di allevamento. I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi). La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione «rive» devono essere raccolte esclusivamente a mano. 7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol. Per i vini DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore designati con la menzione «Rive» di cui all'art. 7 comma 7, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli puo' essere concessa la deroga di cui all'articolo 7 del regolamento CE n. 1607/2000. Per i vino spumante avente diritto alla menzione «Superiore di Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportala alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Vinificazione. Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lett. A), anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c); inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Orsago in provincia di Treviso. Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari. 2. Elaborazione. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso. I vini della denominazione di origine controllata e garantita«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce». I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco» ad «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente. 3. Pratiche tradizionali. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e' consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti all'apposito albo, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera c), a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varieta' minori, di cui all'articolo 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovra', comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola. 4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine per tutta la partita. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato; - sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine. - odore: gradevole e caratteristico di fruttato; - sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti: - odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; - sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; - acidita' totale minima: 4,0 g/l; «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso brillante con spuma persistente; - odore: gradevole e caratteristico di fruttato; - sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente; - odore: gradevole e caratteristico di fruttato; - sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale minima e dell'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Etichettatura 1. Nell'etichettatura della sola tipologia spumante DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» puo' essere omesso il riferimento alla denominazione «Prosecco» ed alla menzione«superiore». 2. La designazione e presentazione del vino spumante ottenuto nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta la dizione: «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o piu' semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze. 3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 4. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 5. Nella designazione del vino spumante e' consentito riportare il termine millesimato, purche' il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in etichetta. 6. Nella designazione e presentazione del vino spumante e' consentito fare riferimento a comuni o frazioni di cui all'allegato elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione «Rive» e che detti riferimenti siano riportati nell'albo vigneti. In etichettatura e' obbligatorio indicare l'anno di produzione delle uve. 7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Rive», seguita dal nome del comune o frazione, e «superiore» nonche' i riferimenti al «millesimo», dovranno figurare in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o«Valdobbiadene». 8. La denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti nel manuale d'uso, di cui all'allegato B del presente disciplinare. Tale marchio e' sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato. Tutti gli elaboratori iscritti all'albo degli imbottigliatori, hanno inoltre facolta' di apporre separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie. L'utilizzo del marchio e' curato direttamente dal Consorzio di tutela, che deve distribuirlo a tutti gli imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. Articolo 8. Confezionamento 1. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «ConeglianoValdobbiadene - Prosecco» devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona. 2. Volumi nominali, forma e colore. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «ConeglianoValdobbiadene - Prosecco» possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge. Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensita'. Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, puo' essere consentito con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacita' di litri 6, 9 e superiori, in occasione di eventi espositivi e promozionali. 3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero. Per i frizzanti e' consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri e' consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica. | Conegliano, Valdobbiadene |
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Recioto di Gambellara Classico DOCG Recioto di Gambellara Classico DOCG Disciplinare di produzione - Recioto di Gambellara Classico DOCG
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Gambellara Classico" (anche nella versione Recioto Spumante di Gambellara Classico) è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Articolo 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno l’80% e per il rimanente da uve dei vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 20%. I vigneti già iscritti al relativo albo alla data dell’approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini Gambellara. Articolo 3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di denominazione di origine controllata e garantita ”Recioto di Gambellara Classico” è così delimitata: partendo dall’estremo limite nordovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località di Cà Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da Qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelleto e Mira, giungendo al bivio per selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo al bivio di Cà Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all’abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove siè partiti per la delimitazione della zona. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Recioto di Gambellara Classico” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale aperta (veronese o trentina) con fili trasversali di testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui. Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di 40.000 gemme ettaro. E’ fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso. Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla D.O.C. Gambellara Classico, il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a D.O.C.G. Recioto di Gambellara Classico, dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega. Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all’Albo dei vini a Denominazione di Origine Controllata“Gambellara” Classico, fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la Denominazione di Origine Controllata. Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle Foreste ed al Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini. Le uve destinate all’appassimento, devono assicurare al vino “Recioto di Gambellara Classico” un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5%. Le uve destinate alla vinificazione del “Recioto di Gambellara Classico”, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5% vol. Articolo 5. Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’articolo 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Gambellara”. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l’operazione di appassimento e vinificazione sia effettuata nell’intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi. L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” non deve essere superiore al 40%; la resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita “Recioto Spumante di Gambellara Classico”, non deve essere superiore al 50% comprensivi dei prodotti utilizzati per l’elaborazione dello spumante. Articolo 6. I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all’atto dell’emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Recioto di Gambellara Classico”: - colore: giallo dorato più o meno intenso con eventuali sfumature ambrate; - odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali sfumature di vaniglia; - sapore: caratteristico, armonico, con leggero gusto di passito, amabile o dolce, con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione, con eventuale percezione di legno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol. di cui almeno 11,5% in alcool effettivo svolto; - acidità totale minima: 4,5 per mille; - estratto minimo non riduttore: 22 g/l; - Zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l. “Recioto Spumante di Gambellara Classico”: - Spuma: fine e persistente; - Colore: giallo dorato più o meno intenso; - Odore: intenso, profumo di fruttato; - Sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato, con leggero gusto di passito con eventuali sfumature di vaniglia, con eventuale percezione di legno; - Titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 13,5% di cui almeno 11% in alcool effettivo svolto; - Acidità totale minima: 5 per mille; - Estratto minimo non riduttore: 18 g/l; - Zuccheri riduttori residui: minimo 36 g/l. E’ in facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare con proprio decreto per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto minimo non riduttore. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita“Recioto di Gambellara classico” è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve; esso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. Articolo 7. Il vino “Recioto Spumante di Gambellara Classico” deve essere ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto Spumante di Gambellara Classico” devono essere effettuate in stabilimenti siti nell’ambito territoriale della Regione Veneto. Articolo 8. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina”, ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. In ottemperanza all’art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” deve essere confezionato in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli art. 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. | Gambellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recioto di Soave DOCG Recioto di Soave DOCG Disciplinare di produzione - Recioto di Soave DOCGD.M. del 19 settembre 2001 - G.U. n. 228 del 1 ottobre 2001 Già Doc con Dpr 21 agosto 1968 (modificato dai Dpr 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 e dai D.M. 18 giugno 1992 e 2 giugno 1993). Ha sostituito il D.M. 7 maggio 1998 G.U. n. 110 del 14 maggio 1998 Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" è riservata ai vini "Recioto di Soave", "Recioto di Soave" classico e "Recioto di Soave" spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Articolo 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70% e il rimanente da uve di vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot bianco e Chardonnay. In tale ambito del 30% e fino al massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti da vitigni a bacca bianca e non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona. Articolo 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Tale zona è così delimitata: (omissis). Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale inclinata aperta con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui. Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare ed allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco e in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno. Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata "Soave", il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto, di Soave", dopo aver operato la tradizionale cernita delle uve, è di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo. Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata. Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 14,0% vol. Articolo 5. Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nonché di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'articolo 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave". L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" tipologia spumante non deve essere superiore al 42%. Articolo 6. I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Recioto di Soave": - colore: giallo dorato; - odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia; - sapore: dolce, vellutato rotondo, eventualmente con sfumatura di vaniglia, anche vivace come da tradizione; - titolo alc. effettivo minimo: 12% vol; - acidità totale minima: 5 g/l; - estratto secco netto minimo: 28 g/l; - zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l. "Recioto di Soave" spumante: - spuma: fine e persistente; - colore: giallo dorato, più o meno intenso; - odore: gradevole, intenso e fruttato; - sapore: abboccato o dolce, vellutato, armonico, di corpo; - titolo alc. effettivo minimo: 11,5% vol.; - acidità totale minima: 5 g/l; - estratto secco netto minimo: 26 g/l; - zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l. E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Articolo 7. La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino Soave. La menzione "classico" è riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'articolo 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata "Soave classico" riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968. Articolo 8. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. In ottemperanza all'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori di capacità di litri 6, 9, 12 e 18. Le bottiglie di vetro, contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. E' vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe. Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nella versione non spumante deve essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto; esso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia. È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di soave" può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. | Soave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recioto della Valpolicella DOCG Recioto della Valpolicella DOCG Disciplinare di produzione - Recioto della ValpolicellaRiconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
Approvato con DM 24.03.2010 - Pubblicato sulla GU 85 - 13.04.2010
Articolo 1. 1) La denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella”, già riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto 1968, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Recioto della Valpolicella”, designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”; “Recioto della Valpolicella” spumante, designabile anche con il riferimento “Valpantena”. Articolo 2. 1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale. Articolo 3. 1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara. Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella", segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in Via F. S. Zerbato e giunge alla località Carbonari indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per Via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto, S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via Palù che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza. 2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove, seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3, Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare. Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla località Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto. 4 3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è così delimitata: la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella Classico". La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S.Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del "Recioto della Valpolicella”, e chiudendone il perimetro. Articolo 4. 1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. 2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell’idoneità alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle. 3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale. 5) Per le superfici vitate già iscritte all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 6) E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea. 7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto. 8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso. 9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, anche temporanei, dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOCG “Recioto della Valpolicella”. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. 10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. 11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 13) Per la produzione del vino “Recioto della Valpolicella” si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 10. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere presi in carico per la produzione di vino con la denominazione origine controllata “Valpolicella”e “Valpolicella Ripasso”. Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica. 14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite reale dell’annata ed in riferimento all’area interessata dall’evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione 15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l’equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo. Articolo 5. 1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino “Recioto della Valpolicella”, di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. 2) Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli. 3) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate in stabilimenti all’interno dell’intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall’art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all’Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del presente Disciplinare. 4) Sempre in conformità al predetto all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato ….). 5) Pertanto le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino “Recioto della Valpolicella” possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 3 e comunque nell’ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che: - la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare; - la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l’uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare. 6) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%. 7) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito “Recioto della Valpolicella” rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita. 8) Le uve dopo l’appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. 9) L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore. 10) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini “Recioto della Valpolicella” non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l’inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre. 11) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 12) Le uve atte alla produzione della tipologia “Recioto della Valpolicella” o i mosti o i vini della tipologia “Recioto della Valpolicella” possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali. Le operazioni di spumantizzazione del vino “Recioto della Valpolicella” debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto. 13) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare l’appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell’impiego della specificazione “classico”, in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino “Recioto della Valpolicella”, a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici idonee alla produzione dei predetti vini registrate allo Schedario viticolo veneto. Articolo 6. 1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella”, anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con l’invecchiamento; - odore: caratteristico, accentuato; - sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l. 2) Il vino a denominazione d’origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” spumante, anche con il riferimento “Valpantena”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche : - spuma: fine, persistente; - colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei; - odore: caratteristico, accentuato, intenso; - sapore: delicato, pieno, caldo, dolce; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l. 3) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. Articolo 7. 1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto della Valpolicella” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari. 2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 3) Nella designazione dei vini “Recioto della Valpolicella” può essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che l’appassimento, la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 4) Per i vini "Recioto della Valpolicella", con le diverse tipologie, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. 1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’utilizzo della capacità di 9 e 12 litri. 2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico a) Specificità della zona geografica Fattori naturali La zona di produzione della denominazione copre l’intera fascia pedemontana della provincia di Verona estendendosi dal lago di Garda fino quasi al confine con la provincia di Vicenza. Anche se la zona è costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura disegnando la “forma di una mano”, possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della Valpolicella dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di fondovalle, il clima in cui cresce la vigna del “Recioto della Valpolicella” è complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello "Mediterraneo". La piovosità non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli della Valpolicella sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche che da basalti, che da depositi morenici e fluviali di origine vulcanica e per questo presentano aspetti di variabilità, determinando un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita dell'apparato fogliare e poi durante la fase di maturazione dell'uva. I terreni a vigneto “Valpolicella” hanno esposizioni diversificate a seconda dell'altitudine a cui crescono che può arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base ai versanti collinari che occupano. In genere, per godere di una corretta esposizione solare, i vigneti si trovano sulle porzioni meno pendenti delle dorsali o sulle porzioni sub-pianeggianti delle colline più alte, sia ad ovest che ad est della zona di produzione, mentre, nella bassa e media collina e nel fondovalle, sono prevalentemente rivolti verso sud. Fattori umani e storici Le prime tracce del “Recioto della Valpolicella” si hanno nel quarto secolo dopo Cristo, quando Cassiodoro descriveva l’Acinatico come un vino dolce, «regio per colore... denso e carnoso», ottenuto da una speciale tecnica d'appassimento delle uve, per cui è stato ritenuto identificabile come l’antenato del “Recioto della Valpolicella”. Il nome deriva dal termine dialettale "recia", cioè orecchia, perché solo la parte più alta e meglio esposta del grappolo, quindi più pregiata, poteva accedere al processo di appassimento. Nella seconda metà dello stesso secolo, S. Zeno, ottavo vescovo di Verona ed effigiato nel marchio del “Recioto della Valpolicella” Doc, convertiva la città al cristianesimo e comunicava agli agricoltori, con gli insegnamenti viticoli, il miracolo del «sole che si fa vino» e la necessità di conservare lungamente il prodotto nelle botti: «ut melius veterascendo reddatur» (affinché invecchiando migliori). Nei secoli IX e X la coltura della vite nel territorio veronese era già alquanto diffusa. Abati, vescovi e monaci furono i primi ad interessarsi alla coltivazione ed alla diffusione della vite, fra cui le varietà utilizzate per produrre il “Recioto della Valpolicella”. Gli Statuti di Alberto I della Scala, del 1276, detti Albertini, regolavano, oltre che la vendita al dettaglio, il trasporto dell'uva e del vino in città. L'epoca della vendemmia veniva fissata di comune accordo ed era proibito a chiunque prima del tempo stabilito di vendemmiare e di ammostare. Dopo la vendemmia si vietava, fra l'altro, di conservare l'uva in casa, ma questa disposizione, che contrastava con metodologie tradizionali ben radicate, fra cui quella di produzione del “Recioto della Valpolicella”, non ebbe il consenso dei viticoltori e dei vinificatori. Anche nei secoli successivi si continuò dunque a produrre il “Recioto della Valpolicella”, per arrivare alla prima catalogazione ampelografia del XIX secolo, che ufficializzava, tra l’altro, la Corvina quale cultivar tipica della Valpolicella. La definizione della zona ed il miglioramento delle tecniche di produzione e vinificazione del vino “Recioto della Valpolicella” hanno portato nel 1968 all’approvazione ufficiale del primo disciplinare di produzione e al riconoscimento della DOC. Allo scopo di tutelare l’identità delle diverse tipologie inserite nella denominazione “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, il 24 marzo 2010 sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro tipologie sono state rese autonome. Il successo del “Recioto della Valpolicella” ha attraversato indenne i secoli, arrivando fino ad oggi come testimoniato dall’attenzione che continuano a tributargli giornalisti ed esperti di vino, che ne riconoscono la peculiarità inserendolo nelle più importanti guide enologiche come Buoni Vini d’Italia Touring Club, Vini d’Italia Gambero Rosso, Veronelli, Luca Maroni, Espresso, Enogea, Wine Enthusiast. Fin dai tempi più antichi per produrre il “Recioto della Valpolicella” i viticoltori hanno posto particolare attenzione alla scelta delle tecniche agronomiche più adatte a preservare le caratteristiche organolettiche e ed aromatiche della Corvina e delle altre varietà che costituiscono la base ampelografia del Recioto della Valpolicella. Nel tempo, la sperimentazione dei comuni sistemi di allevamento ha portato a selezionare come più adatti alla coltivazione degli uvaggi destinati a produrre “Recioto della Valpolicella” il sistema della pergola semplice e quello della pergoletta veronese. Essi, proteggendo i grappoli dalle luce diretta del sole nei mesi più caldi, permettono, infatti, di arrivare al periodo della raccolta prevista tra la terza decade di settembre e la prima settimana d’ottobre con le uve giunte a piena maturità, di modo che possano affrontare con successo la delicata fase dell’appassimento. Ancor più che in passato oggi le uve sono attentamente selezionate in vigna e una volta raccolte, vengono disposte con ogni cura in un unico strato, per fare meglio circolare l’aria e impedire che le uve si schiaccino, in cassette di legno, di plastica o su graticci di canne di bambù e collocate in ampi fruttai ricavati sopra le cantine perfettamente aerati e in grado di assicurare un’ideale conservazione dei grappoli. Le uve sostano nei fruttai per tre - quattro mesi, costantemente visionate, girando i grappoli, sino a che non perdono almeno la metà del loro peso e con l’evaporazione dell’acqua si raggiunge la concentrazione degli zuccheri desiderata. In questa particolare – e delicata – fase nelle uve avvengono una serie di complesse trasformazioni, dalla diminuzione dell’acidità alla modifica del rapporto tra glucosio e fruttosio, che favoriscono la concentrazione dei polifenoli e l’aumento considerevole della glicerina e d’altre sostanze che rendono il vino ottenuto dall’appassimento completamente diverso da qualsiasi altro ottenuto dalla normale vinificazione d’uve fresche. Ultimato l’appassimento, dopo un ulteriore, attento controllo, le uve sono sottoposte a pigiatura. Alla vinificazione segue l’affinamento dei vini in contenitori di legno. Subito dopo la permanenza in botte e dopo l’imbottigliamento, si ha un ulteriore periodo d’affinamento in vetro, nelle cantine di produzione, prima della commercializzazione. b) Specificità del prodotto Ottenuto dall’appassimento delle uve conservate in fruttai per 100/120 giorni e da un arresto della fermentazione per conservare la percentuale di zucchero necessaria a garantire la struttura tipica di questo vino. Ha colore rosso rubino intenso, scuro, a volte impenetrabile, con un profumo deciso di frutta passita e ciliegie sotto spirito, che prosegue armonicamente nel sapore grasso, con tono sostenuto e buona acidità totale. Particolarmente adatto ad accompagnare dessert e formaggi erborinati. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto Il clima mite e non eccessivamente piovoso, più caldo durante la stagione estivo autunnale, determina una maturazione abbastanza regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine e componenti fenoliche. Questo regala al “Recioto della Valpolicella” di fondovalle una alcolicità contenuta, a favore di un equilibrato quadro olfattivo caratterizzato da note floreali ed una colorazione delicata. La bassa e media collina che non supera i 300 slm ed è caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed argillosi fornisce uve con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella media ed una elevata dotazione di acido Malico. Il “Recioto della Valpolicella” ha generalmente un tenore alcolico non eccessivo ed un buon livello degli antociani. Anche i profili sensoriali risultano essere complessi e molto caratterizzati. Tale tipologia di suoli e buone esposizioni dei vigneti in declivio permettono di ottenere un “Recioto della Valpolicella” molto equilibrato sia per la maturità tecnologica che per quella fenolica. Il quadro polifenolico evidenzia un profilo sensoriale ampio ed armonico soprattutto per la componente autoctona "Rondinella". I suoli calcarei delle aree facenti parte delle porzioni meridionali ed apicali delle dorsali offrono ottimi decorsi maturativi delle uve per il “Recioto della Valpolicella” che fanno registrare un buon accumulo zuccherino, una buona degradazione acidica ed accumuli elevati di antociani e polifenoli con una buona maturità cellulare. La gradazione alcolica del “Recioto della Valpolicella” risulta nella media, con un elevati valori di estratto secco, di antociani totali e di polifenoli totali. Sotto il profilo gustativo il “Recioto della Valpolicella” ha interessanti note fruttate e floreali. I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle pendici più alte della zona di produzione del “Recioto della Valpolicella”, danno ottimi accumuli zuccherini sia come valori prevendemmiali che alla raccolta. Questa elevata vocazionalità alla produzione del “Recioto della Valpolicella” è confermata dagli andamenti dell’acidità e della maturità fenolica. Infatti sia le uve che il vino “Recioto della Valpolicella” sono molto colorati e con elevati valori di polifenoli totali. Buono il grado dei tannini estraibili dai vinaccioli e quello di maturità della buccia. A livello sensoriale si percepiscono note floreali intense e sentori di frutta rossa. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo Organismo di Controllo: Siquria srl, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3). | Valpolicella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soave Superiore DOCG Soave Superiore DOCG Disciplinare di produzione - Soave Superiore DOCGD.M. del 29 ottobre 2001 – G.U. Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2001 Disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore” già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28.05.1968 è riservata ai vini "Soave Superiore" , "Soave Superiore" Classico e "Soave Superiore" riserva che rispondono alle condizione ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare. Articolo 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay. In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona. Articolo 3. a) La zona di produzione del Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Soave Superiore" comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara. San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Tale zona è così delimitata: partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno. Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra , Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l’unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola., risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino . Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica. Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché‚ l'abitato di Costalunga. A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro. La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all’altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo. Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano. Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S.Vittore, segue quest’ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scalucce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Marmontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco. In detta zona rientrano anche i vigneti situati sui rilievi collinari del Monte Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave così delimitati: Delimitazione “Monte Gazzo”- “Monte Rocca” – Comune di Caldiero. Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all’inizio della delimitazione. Delimitazione “Monte Bisson” – Comune di Soave Partendo all’altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada che porta all’abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in Comune di Colognola ai Colli. Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Soave Superiore" anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento. Detti vigneti devono in ogni caso avere già i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo art. 4. b) La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Soave superiore” designabile con la menzione classico, di cui all’articolo 5, è quella riconosciuta con decreto del 23 ottobre 1931 ed è così delimitata: La zona Classica è delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché‚ l'abitato di Costalunga. A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguan, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino . Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a pergola semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono o bilaterale. Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare è di 4000. E' vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La Regione Veneto con proprio decreto, sentiti i Consorzi volontari, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione do origine controllata e garantita “Soave Superiore” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol.. I conduttori di vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell’evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata “Soave” e “Soave Classico”. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave". La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'uso della specificazione "Classico", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima. Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della Regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave". I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e “Soave Superiore Classico” devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione controllata e garantita "Soave Superiore" designato con la qualificazione <<riserva>> deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata “Soave” e “Soave Classico” se ne hanno i requisiti. Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne comunicazione all’Ispettorato centrale repressione delle frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona. Articolo 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Soave superiore" – colore: giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro; – odore: ampio, caratteristico floreale; – sapore: pieno e delicatamente amarognolo; nei prodotti maturati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; – acidità totale minima: 4,5 g/l; – estratto secco netto minimo: 20 g/l; – zuccheri riduttori residui: max 6 g/l. "Soave Superiore" riserva" – colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro; – odore: ampio, profondo anche con note di vaniglia; – sapore: rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno può presentare anche note di vaniglia; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.; – acidità totale minima: 4,5 g/l; – estratto secco netto minimo: 20 g/l; – zuccheri riduttori residui: max 6 g/l. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Articolo 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Soave Superiore” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. Articolo 8. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Soave Superiore” è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Per le tradizionale bottiglie di vetro fino a litri 3, è obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso bocca. A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali. | Valpolicella Soave |
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Lison DOCG Lison DOCG Disciplinare di produzione - Lison DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Articolo 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Lison” e “Lison” classico. Articolo 2. Base ampelografica 1. La denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai; possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone. Articolo 3. Zona di produzione A) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali: Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza; Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza; Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena. Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole; segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda. La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe, risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro. La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare il confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la superficie ricadente nel medesimo Comune. A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza. All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i sui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon. La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa Bigai; continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle ; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale Fossa contarina di Ponente; quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta,passando in prossimità della scuola corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon. B) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” classico comprende le seguenti frazioni: - Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro; - Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore; - Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto, e parte del territorio amministrativo dei comuni di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore. Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 7 del disciplinare di produzione del "Tocai di Lison", annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo dalla località "Noiare" la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria del Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 sino al ponte all'altezza del Km. 59; prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; continua a nord-ovest verso il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melonetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto-Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciàt, segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale la Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con il viale Europa; segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale di Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 7 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località "Noiare", raggiunge il punto di partenza della delimitazione. Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro. Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi. 3. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. (I dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari). 4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 5. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia. 6. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3000. 7. È esclusa ogni pratica di forzatura. Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso. 8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: Vitigno "Lison": - Prod. max (uva/ha) 11 Tonn. - Titolo alc. vol. nat. minimo 11,00% Vitigno "Lison classico": - Prod. max (uva/ha Tonn) 10 Tonn. - Titolo alc. vol. nat. minimo 11,50% 9. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 10. Le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della vendemmia possono stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Articolo 5. Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari 1. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria. 2. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni: Provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo. Provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo e Ormelle. Provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento. Provincia di Udine: Latisana, Bertiolo e Codroipo. È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita “Lison”, anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e comunque entro i confini delle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone, sempreché le Ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti già idonei a produrre i vini di cui all’articolo 1, alla data del decreto ministeriale 29 maggio 2000. 3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 4. I vini di cui all’articolo 1 non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia. Articolo 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Lison e Lison Classico - colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato; - odore: caratteristico, gradevole; - sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. e 12.50% vol. nella tipologia “classico”; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. 2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo. Articolo 7. Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita“Lison” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. 2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore»,«fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono riportare l’annata di produzione in etichetta. Articolo 8. Confezionamento 1. Tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere immessi al consumo in bottiglie tradizionali di vetro in volumi fino alla capacità massima di litri 3, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite. | Consorzio Colli Orientali del Friuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramandolo DOCG Ramandolo DOCG Disciplinare di produzione - Ramandolo DOCGD.M. 9 ottobre 2001 - G.U. n. 250 del 26 ottobre 2001 Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino di cui al precedente articolo deve essere ottenuto per il 100% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente denominato verduzzo giallo). I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino a denominazione di origine controllata dei Colli orientali del Friuli "Verduzzo", nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro prevista per il vino Ramandolo a denominazione di origine controllata e garantita. Articolo 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", ai sensi dell'Art.1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla chiesetta di Ramandolo (quota 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a località S. Giorgio (quota 469). Da quì in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (quota 370), La Croce (quota 370), attraversando Pecol di Centa ed il monte Mache Fave (quota 365). Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (quota 222). Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (quota 190 ) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (quota 178). Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) e, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue a ovest attraverso località Aprato e S. Biagio fino a quota 214. Da qui prende la strada verso nord, toccando quota 222 e, di seguito, quota 261 in località Menoli. Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (quota 313) e, toccando quota 415 e quota 440, raggiunge località Beorchian. Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (quota 440) e, attraverso quota 404 raggiunge Case Rosazzis (quota 392). Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (quota 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (quota 244). Attraversa quindi il ponte sul Torrente Torre fino alla località Ciseris (quota 264) e, da qui, segue una linea che, toccando quota 394 e quota 457, a monte di località Compare, raggiunge Borgo Patochis (quota 406). Prende poi verso est, toccando quota 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a quota 448 a monte di località Sedilis. Da qui prosegue verso est, una linea che, attraverso Case Dri (quota 376) raggiunge, attraverso quota 356 e quota 369, la chiesetta di Ramandolo (quota 369), punto di partenza della delimitazione. Articolo 4. 1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 2. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 3. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo". Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine di tutto il prodotto. Articolo 5. 1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento. 2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%. 3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non può superare il 65%. Per le rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è consentito l'uso di botti in legno. Articolo 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore giallo dorato più o meno intenso; - sapore gradevolmente dolce, vellutato più o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto secco netto minimo: 25 g/l. È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco con proprio decreto. Articolo 7. Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve è consentito in conformità al disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992. La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni di legge. L'annata di produzione è obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo". Articolo 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità non superiore a litri 5. | Consorzio Colli Orientali del Friuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosazzo DOCG Rosazzo DOCG Disciplinare di produzione - Rosazzo DOCGDisciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
Disciplinare approvato con DM 14.10.2011 - Pubblicato sulla G.U. 249 - 25.10.2011 Articolo 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» e' riservata al vino bianco rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Base ampelografica 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Friulano: per almeno il 50%; Sauvignon: dal 20% al 30 %; Pinot bianco e/o Chardonnay: dal 20 al 30%; Ribolla Gialla: fino al 10%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. Articolo 3. Zona di produzione delle uve Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata ricadente in provincia di Udine: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a nord, con il «Rio Sossó»; scende a valle lungo il «Rio Sossó» fino alla confluenza con il «Torrente Sossó»; risale a monte lungo il «Torrente Sossó» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case». Articolo 4. Norme per la viticoltura 1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro. 2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56. 3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono avere la densità minima di 4000 ceppi/ha. 4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,000 di uva per ceppo. Articolo 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 e nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, nonchè nei comuni a questi confinanti. 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol. 3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini dei presente allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno. Articolo 6. Caratteristiche al consumo Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco, armonico, vinoso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Articolo 7. Designazione e presentazione Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» deve essere posto in commercio a decorrere dal primo aprile del secondo anno successivo all’annata di produzione delle uve. Nell’etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», è obbligatoria l’indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8. Confezionamento 1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», è consentito l’utilizzo di bottiglie di vetro di capacità fino a litri 15. Articolo 9. Legame con l’ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame. L’areale di produzione della D.O.C.G. “Rosazzo”, si sviluppa nella zona collinare a cavallo tra i comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone, con una piccolissima propaggine nel comune di Corno di Rosazzo, tutti ricompresi nella provincia di Udine, nella parte meridionale della DOC “Friuli Colli Orientali”. L’area è formata prevalentemente da terreni di origine eocenica, rappresentati da marne (argille calcaree) ed arenarie (sabbie calcificate). La presenza alternata di queste due componenti porta a definire questo tipo di suolo come “flysch”, mentre la terminologia locale lo identifica con il termine “ponca” (che letteralmente corrisponde a marna). Le marne prevalgono sulle arenarie. Questo porta ad una singolare particolarità di questo tipo di terreno, il quale, pur avendo consistenza rocciosa, risulta molto fragile e si sgretola facilmente ad opera di agenti atmosferici o meccanici, fino a raggiungere consistenza argillosa, i valori analitici hanno evidenziato la presenza un terreno franco-limoso-argilloso a reazione mediamente alcalina. Il contenuto in calcare totale è abbastanza basso mentre quello attivo è nella norma. Il terreno presenta uno scarso contenuto di azoto, medio-basso di potassio ed uno scarsissimo contenuto di fosforo. Il calcio si attesta su valori molto elevati, mentre il contenuto di magnesio è medio. Il rapporto C/N è medio, ed indica un sostanziale equilibrio tra mineralizzazione ed umificazione della sostanza organica. La capacità di scambio cationico (C.S.C.) è medio/bassa e per questo il terreno presenta una ridotta capacità di mantenere la proprio fertilità chimica e di garantire l’efficienza degli interventi di fertilizzazione del terreno, in quanto ha una scarsa capacità di trattenere gli elementi minerali apportati. La compattezza del terreno marnoso non è elevata e questo, unito ad una permeabilità piuttosto scarsa, evidenzia una certa erosione per via dello scorrimento superficiale delle acque. Per questo motivo gli impianti viticoli vengono “modellati” in modo da avere un’elevata stabilità, portando alla necessità di ricorrere a frequenti terrazzamenti e giropoggi. Inoltre viene prestata particolare attenzione ai sistemi di drenaggio e di scarico delle acque piovane, al fine di tutelarsi contro il rischio di smottamenti e di frane. Tutto questo porta ad un’elevatissima onerosità nella preparazione dei terreni destinati alla viticoltura. La temperatura media durante il periodo vegetativo è pari a 18,6°C, mentre le precipitazioni medie durante il periodo vegetativo sono pari a 915 mm con un picco per il mese di settembre che rappresenta il mese più piovoso con circa 156 mm mentre il mese più secco è rappresentato da giugno con un precipitazione di 111 mm. La somma termica dal 1 aprile al 31 ottobre è pari a 1834°Cd contro 1806°Cd della media della provincia, il che porta ad un anticipo fenologico di 5 giorni sulla media fenologica provinciale; tale dato, calcolato tramite il metodo dei gradi giorno, è peraltro confortato dalle osservazioni in campo del servizio di assistenza tecnica. Considerando i dati medi annui, la temperatura media annua è pari a 14,2°C, contro una media provinciale di 14°C, le precipitazioni annue sono pari a 1290 mm annui contro 1360 mm annui della media della provincia. Le caratteristiche climatiche sono dunque improntate ad una maggiore mitezza delle temperature e a una minore quantità delle precipitazioni, dovute alla posizione geografica, più prossima al mare e più lontana dalle catene montuose rispetto alle altre località delle DOC provinciali. 2. Fattori umani rilevanti per il legame. La tradizione vitivinicola della zona è di grande importanza e rilievo storico; la sinergia con l’Abbazia di Rosazzo, centro religioso, culturale, politico e sociale che sorge nel cuore della denominazione, ha reso anche possibile la documentazione della produzione vinicola negli ultimi mille anni. La funzione trainante svolta dall’Abbazia condizionò positivamente sin dall’antichità lo sviluppo di queste zone ed è documentato come “l’allargamento delle zone agrarie collinari si diresse verso le colture che maggiormente potevano trarre profitto dalle particolari condizioni climatiche e pedologiche di questi terreni: i vigneti e i frutteti in coltura promiscua si inserirono prepotentemente nel paesaggio boschivo di queste colline” (Gaspari 1976). Da un documento datato 20 gennaio 1341 si legge che “Il Patriarca Bertrando minaccia la scomunica ad alcune persone, le quali, dopo aver occupato una selva dell’Abbazia di Rosazzo, non volevano piantare le viti”; è uno dei documenti che attestano la vocazione per la coltura della vite di Rosazzo. Gli agostiniani prima, poi i Benedettini e quindi i Domenicani, fecero dei vini di queste terre una costante fonte di sostentamento economico, rendendoli tanto famosi da essere serviti alla mensa imperiale. La Serenissima Repubblica di Venezia, insediatasi a Rosazzo nell’estate del 1420, contribuì non poco a far conoscere i vini friulani, sia per le numerose relazioni pubbliche, commerciali e diplomatiche che essa intratteneva, sia per il grande consumo nella città, dove ricevimenti e feste erano eventi quotidiani. La DOCG “Rosazzo” è stata riconosciuta con D.M. 14 ottobre 2011, in seguito all’elevazione della sottozona “Rosazzo” che faceva già parte della DOC “Colli Orientali del Friuli”. Base ampelografica dei vigneti: l’articolo 2 definisce i vitigni che concorrono alla produzione del vino “Rosazzo” che sono il Friulano, il Sauvignon, il Pinot Bianco o Chardonnay, la Ribolla gialla, e altre varietà a bacca bianca raccomandate e autorizzate per la provincia di Udine. Norme per la viticoltura: l’obiettivo del disciplinare è quello di ottenere un’elevata qualità delle uve che poi, si trasformerà in un’altrettanta elevata qualità nei vini. Nell’ambito della DOCG “Rosazzo” si rinvengono in generale pratiche agricole comuni alla DOC “Friuli Colli Orientali”; tuttavia la tendenza al costante miglioramento della qualità porta a densità di piantumazione elevate ed all’adozione di forme di allevamento a spiccato contenimento quantitativo ed incremento qualitativo quali il guyot, il cordone speronato ed il doppio capovolto. Per questo motivo le forme di allevamento e i sistemi di allevamento devono essere quelli generalmente usati per assicurare le migliori caratteristiche delle uve e dei vini. Devono considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione. Per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 4000 ceppi per ettaro con un tetto massimo di produzione di 8 tonnelate per ettaro, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,5% vol. La resa massima di uva in vino deve determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56. Norme per la vinificazione: le pratiche enologiche consentite sono solo quelle idonee a conferire ai vini “Rosazzo” le caratteristiche di tipicità e di qualità tradizionali tali da consentire l’ottenimento di vini fini, eleganti, fruttati e floreali, gradevoli ed armonici che rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine. La vinificazione dei vini deve essere effettuata nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito in deroga che tali operazioni vengano effettuate nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, nonchè nei comuni a questi confinanti. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico. La DOCG “Rosazzo” si riferisce ad un’unica tipologia di vino bianco che, dal punto di vista analitico ed organolettico, presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare questo vino ha una grande personalità con un equilibrato tenore di acidità, un colore giallo paglierino più o meno intenso, il profumo è caratteristico e delicato il sapore è secco, armonico, e vinoso. Al sapore, questi vini, che hanno un grande spessore, sono ricchi e setosi, raffinati ed eleganti. Hanno la costanza qualitativa tipica dei grandi cru che gli permettono di raggiungere nelle annate più favorevoli, dei picchi qualitativi di primissima grandezza ed un lungo, prezioso invecchiamento. C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La morfologia delle colline di Rosazzo è straordinariamente ‘plastica’ anziché “rigida”: è complessa, morbida, modellata, tutta a dolci protuberanze e dolci insenature, convessità e concavità. Si vedono in questa zona, ammirando, le vigne continuamente ‘girare’ nel sole. Le loro terrazze, erbose e spaziose, una sull’altra come ampli e molli inviti di immani scalee, si vedono disegnare continui e perfetti semicerchi, offrendosi al mezzogiorno oppure accogliendolo, secondo che, lungo le sue sinuosità, la sezione della collina si protenda o rientri. L’ambiente di Rosazzo è stato plasmato dall’uomo con molta sapienza, nel rispetto degli equilibri naturali. La presenza di molti boschi (l’area Nord è coperta per la sua totalità e vi si trovano castagni e querce più che secolari, oltre a ciliegi selvatici, noccioli, noci, robinie) ne è la più tangibile conferma. Lo sguardo attraversa la pianura sottostante e si spinge fino al mare, creando un magico effetto di libertà e profondità. Quello che più colpisce a Rosazzo è la luce: una luce a volte violenta, ma anche dolce e conturbante, pulita, tersa, e decisa, che illumina la natura in maniera esuberante. La storia di Rosazzo è antica e inizia prima del mille quando degli eremiti si stabilirono sul colle Santa Caterina, sarà poi la costruzione dell’Abbazia di Rosazzo avvenuta tra il 1068 ed il 1070 a far entrare nella storia friulana la località. Il Monastero, fondato dagli Agostiniani, e subito dopo lungamente detenuto dai Benedettini ed infine dai Domenicani fu, oltre che importantissimo centro religioso, anche il maggior punto di riferimento vitivinicolo del Friuli orientali. La basilica di Rosazzo fu dunque al centro di una rinnovata vivacità agraria, sostenuta anche dalla sua sempre maggiore potenza ed i cui possedimenti arrivavano fino a Capodistria, alla Valle del Vipacco, comprendendo quasi tutta l’area collinare che oggi è al vertice della qualità dei vini friulani. La funzione trainante nello sviluppo agricolo che i monaci assunsero è nota non solo in Friuli, ma in tutta l’Europa. L’Abbazia di Rosazzo, questa funzione la esercitò incessantemente, Gaetano Perusini scrisse che“nel Rinascimento la fama dei nostri vini specialmente per quelli prodotti sui colli di Rosazzo, dura vivissima”. In De naturali vino rum historia del Bacci, scritto nel 1595, testo che Hugh Johnson definisce“molto citato” ricorda che i tedeschi stimavano il vino di Rosazzo più di quanto non fosse stimato il Falerno dai Romani ed aggiunge che era bevuto anche alla mensa imperiale. Fino al 1716 continua la tradizione che collocava il vino di Rosazzo al vertice della qualità, un‘reportage’ dell’epoca, a firma di Marin Sanudo raccolto nel suo “Itinerario per la terra ferma” nel 1483, racconta che “..cavalcando per monti si arriva a la Badia di Rosazzo el quale è un castelletto situato sopra un monte… Erra solum VI frati di l’Hordenne di San Bendeto (i Benedettini avevano lasciato l’Abbazia nel 1423)…” E con una notazione lapidaria scriveva: “Qui è perfettissimi vini” per concludere “…et, ut dicitur, ivi sono li mior de Italia”. Anche una canzone popolare documenta la fama di Rosazzo e dei suoi buoni vini. Durante la guerra austro-veneta conclusa nel 1516, le truppe imperiali, guidate dal Duca di Brunswick, appena passate le Alpi, si accampano a Rosazzo ed un cantastorie dell’epoca intona così il suo dire nelle piazze: Ritornato o di scortese/imbriagi e vil canaglia/vostre arme si non taglia/a voler con nui contese/…Vui venivi alla chaza/per trachanare la bon vino/el primo salto fo Rosaza/cul subiol a tamburino/chi alle botte, che al tino/discorendo il paese. Finita la recitazione, il cantastorie vendeva agli spettatori una stampa con la sua poesia (la stampa è conservata presso la Biblioteca comunale di Udine). Rosazzo è dominato dall’omonima Abbazia, che dal 29 giugno 1995 dopo un lungo e prezioso restauro, è stata completamente riaperta al culto. La basilica, romanica, a tre navate, ha l’abside affrescata dal Torbido e dà sul cinquecentesco chiostro nel quale si possono ammirare due bifore dalla fine del 1300 riportate alla luce durante i recenti restauri, una delle quali dipinta all’interno e che illuminano la sala del Capitolo dal quale si accede ad uno dei panorami più emozionanti e significativi sulla disposizione del “Vigneto chiamato Friuli”. Lo sguardo, inseguendo i vigneti, che disegnano le colline, corre sulla pianura per sfociare poi nei bagliori della laguna. All’interno dell’Abbazia, è custodita gelosamente una tra le più antiche cantine della regione, in cui, le botti di rovere, riposano come sospese in un etereo anfratto all’interno delle grandiose mura di cinta. Negli ultimi mille anni la zona di Rosazzo e la sua produzione vitivinicola hanno rappresentato quindi un punto di riferimento per l’intera vitivinicoltura friulana. La coltivazione inoltre ha potuto vivere una straordinaria continuità grazie soprattutto alla presenza dell’Abbazia di Rosazzo: così come altri importanti centri di culto ed in diverse epoche l’Abbazia ha potuto garantire la presenza della vite anche nei momenti più bui della storia, sia per il diretto coinvolgimento nella produzione dei religiosi, non coinvolti nelle guerre ad esempio, che grazie alla centralità del vino nel rito dell’eucaristia, per questo necessario. Articolo 10. Riferimenti alla struttura di controllo NOME E INDIRIZZO: CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA' Via Morpurgo, 4 - 33100 UDINE Tel. 0432- 510619 Fax 0432 288595 E-Mail: info@ceviq.it CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 2). Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi: 1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni). 2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità, verifica del corretto uso della D.O. sui contenitori, etichette, chiusure, imballi). | Consorzio Colli Orientali del Friuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Albana di Romagna DOCG Albana di Romagna DOCG Disciplinare di produzione - Albana di Romagna DOCG
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" è riservata al vino già riconosciuto a D.O.C. con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3. Articolo 3. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" è costituita dalla parte del territorio della Romagna adatta alla produzione del vino in causa e cioè: Provincia di Forlì: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano. Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia; comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi Via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, Via Comunale Boscone, Via Madonna dello Schioppo, Via Cavalcavia, Via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli; comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con Via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con Via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì; comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con Via San Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km. 59, poi per Via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza. Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisi-ghella. Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue: comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per Via S. Giovanni e per le Vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese; comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna. Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia. Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti: comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino all'incontro con la Via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo: comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Albana di Romagna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti impiantati in terreni umidi, o mal esposti o comunque inadatti a produrre uve di qualità. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Albana di Romagna"on deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fino al compimento di tre annate successive alla entrata in vigore del presente disciplinare, fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con suo decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%, ma per il tipo passito non più del 50 per cento. Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G. e sarà assunta in carico dall'interessato come vino da tavola o altro. Articolo 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Forlì, Ravenna e del comune di Bologna. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11. Articolo 6. Il vino "Albana di Romagna" può essere immesso al consumo nei tipi secco (asciutto), amabile, dolce, e passito che devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche. Albana di Romagna secco: colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati; odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana; sapore: asciutto, un po tannico, caldo e armonico; gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50; zuccheri riduttori da svolgere: massimo 4 grammi per litro; acidità totale: non inferiore a 5 grammi per litro; estratto secco netto: non inferiore a 17 grammi per litro. Albana di Romagna amabile: colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati; odore: caratteristico dell'Albana; sapore: di fruttato, amabile, gradevole, caratteristico; gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12; zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 45 grammi per litro; acidità totale: non inferiore a 5 grammi per litro; estratto secco netto: non inferiore a 17 grammi per litro. Albana di Romagna dolce: colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati; odore: caratteristico dell'Albana; sapore: di fruttato, dolce, gradevole, carat-teristico; gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12; zuccheri riduttori da svolgere: oltre 45 grammi per litro, ma non superiori a 80 grammi per litro; acidità totale: non inferiore a 5 grammi per litro; estratto secco netto: non inferiore a 17 grammi per litro. Albana di Romagna passito: colore: giallo dorato con tendenza allambrato; odore: intenso, carat-teristico; sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce; gradazione alcolica complessiva minima: gradi 15,5; gradazione alcolica minima svolta: gradi 12; zuccheri riduttori indecomposti: minimo 15 grammi per litro; acidità totale: non inferiore a 4,5 grammi per litro; estratto secco netto: non inferiore a 22 grammi per litro. Ottenuto da leggero appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo in zuccheri riduttori di 23 grammi per litro. E' in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto svolto. Articolo 7. La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozone) può essere inserita nel disciplinare di produzione dell'"Albana di Romagna" a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione per la denominazione della zona più ristretta. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6. Articolo 8. Le qualificazioni secco (asciutto), amabile, dolce e passito devono figurare in etichetta e sono consentite ai diversi tipi di "Albana di Romagna" che presentano le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6. Il vino "Albana di Romagna" passito non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto. Articolo 9. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Albana di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili. E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, non-ché di indicazioni riferite a fattorie o poderi o vigneti compresi nella zona delimitata e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vigneto così qualificato è stato ottenuto. Articolo 10. Le indicazioni di cui agli articoli 7 e 9 sono consentite a condizione che le uve, i mosti, o i vini, con le rispettive quantità ed indicazioni di cui si intende far uso, siano dichiarati, allatto della domanda di produzione delle uve e del vino, nei documenti di circolazione, previa annotazione nei registri di magazzino di carico e scarico o nella scheda di produzione. Articolo 11. In ottemperanza all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" non è consentito, allatto dell'immissione al consumo, per vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri. Le bottiglie o altri recipienti, contenenti il vino "Albana di Romagna", in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o capsula a strappo. Per il confezionamento del vino "Albana di Romagna" in recipienti di capacità pari e superiore a mezzo litro deve essere utilizzato esclusivamente il tappo di sughero monopezzo o agglomerato di sughero. Articolo 12. Ai fini del rilascio del contrassegno di Stato, il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini. Articolo 13. I vini che, a seguito della degustazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, risultino non avere le caratteristiche prescritte dal presente disciplinare, perdono, in via definitiva, il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, con le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste per legge. Articolo 14. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. | Emilia-Romagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pignoletto Classico DOCG Classico Pignoletto Disciplinare di produzione - Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCGDECRETO 8 novembre 2010 (G.U. n. 278 del 27-11-2010) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
Articolo 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere ottenuto da uve e provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Pignoletto. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%. Articolo 3. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo sulla s.s. n. 569 dal confine comunale tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa segue verso ovest la stessa statale attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano e Bazzano. Prosegue lungo la s.s. n. 569 in direzione sud-ovest sino a intersecare il confine provinciale tra i comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro, percorre a sinistra la strada comunale via Monticelli in direzione sud-ovest sino a incontrare il rio Baldo. Lo percorre in direzione ovest-sud-ovest sino a incontrare il confine provinciale tra Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle. Segue verso est il confine provinciale sino al punto in cui si incontrano i territori dei comuni di Savignano sul Panaro, Monteveglio e Castello di Serravalle. Segue il confine comunale in direzione sud-est tra Monteveglio e Castello di Serravalle fino a incrociare la strada comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest sino a immettersi sulla strada vicinale di S. Michele imboccata e percorsa per intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco. Percorrendo tale strada provinciale verso ovest raggiunge l'incrocio con via Farne sulla quale procede fino alla località La Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a immettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino a incrociare la strada comunale via Tiola. Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Colline nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano. All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio tra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la localita' Ducentola che segue sino a ridiscenderlo in località Canovetta. Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte la attraversa fino a intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in località Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi scendere lungo via Mulino, imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino a incrociare il confine comunale di Monte S. Pietro. Prosegue lungo il confine di detto comune sino a Calderino dove attraversato il torrente Lavino, in località Fontanelle segue verso est il confine comunale di Zola Predosa sino a incrociare via Monte Capra, prosegue per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, gira a sinistra giungendo in localita' Mongardino. Prosegue sulla strada provinciale Mongardino verso sud-est sino a incrociare la s.s. n. 64 si percorre verso nord detta statale sino a incontrare a sinistra la via Rosa che percorsa in direzione ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, prosegue per la via Tizzano sino a incontrare il confine comunale di Zola Predosa. Prosegue lungo detto confine verso nord sino a incontrare la strada statale n. 569 da cui e' iniziata la delimitazione. Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Ai fini dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo debbono, pertanto, venire esclusi i vigneti ubicati in terreni molto umidi di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti e reimpianti in coltura specializzata e' adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densità di impianto minima di 3.000 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere di 9 t. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'uva destinata alla vinificazione deve assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol. Articolo 5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dalla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». La resa massima dell'uva in vino finito per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» non deve essere superiore al 65%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 70%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Articolo 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli; - odore: delicato, caratteristico; - sapore: fine, armonico, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; - zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l sino ad un titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; sono consentiti ulteriori 0,2 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni 0,10% vol. di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» può essere immesso al consumo solo dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore. Articolo 7. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza della normativa vigente in materia. Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» può essere utilizzata la menzione «vigna», alle condizioni previste dalle norme vigenti. Articolo 8. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere immessa al consumo in bottiglia di vetro del tipo bordolese di capacità non superiore a litri 1,5 chiuse con tappo raso bocca di materiale consentito dalla normativa vigente. E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. | Colli Bolognesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||