Il requisito per essere riconosciuti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) è quello di essere
« ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni » |
Ma è lo stesso ministero a riconoscere che tali prodotti di nicchia, di produzioni limitate in termini quantitativi e relativi ad aree territoriali molto ristrette, tali da non giustificare una DOP o una IGP, incontrano molte riserve in sede di Unione europea. Questa in linea di massima è contraria a queste produzioni e vieta la registrazione di marchi collettivi che contengano un nome geografico. Il timore è infatti che si confondano con i prodotti DOP e IGP.
Il ministero ha pertanto rinunciato ad un ruolo attivo, delegando tali compiti alle regioni, e conservando a sé stesso solo un ruolo di controllo e quello della tenuta ufficiale del libro. Comune a livello nazionale è la suddivisione per categoria: prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di carne, prodotti ortofrutticoli e cereali, prodotti da forno e dolciari, bevande alcoliche, distillati.
Nell’elenco non possono figurare i prodotti insigniti dei marchi DOP o IGP, mentre esiste una certa categoria “intermedia” dei prodotti per i quali è in corso l’istruttoria di riconoscimento europeo.