La sigla IGT, qualifica quei vini da tavola che vengono prodotti in determinate regioni o aree geografiche secondo un generico disciplinare e significa “INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA”
I vini contraddistinti da questa sigla, a differenza dei normali vini da tavola, possono in etichetta, riportare ad un generico disciplinare di produzione oltre che l’indicazione del o dei vitigni e l’annata di raccolta.
Inserire un vino tra i “Vini da tavola” o tra gli “IGT” è prevalentemente una scelta commerciale oppure, per la stessa natura del vino, di non rientrare nei più restrittivi disciplinari delle DOC e DOCG.
Vini Umbria Igt Zona di produzione e storiaL’indicazione geografica tipica “Umbria” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Umbria” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria. L’ Umbria presenta condizioni pedologiche e climatiche tali che la vite vi trova, per la buona parte del territorio, uno dei suoi habitat più confacenti. Non ci si meraviglia pertanto se, capaci di produzioni enologiche pregiate sin da tempi antichissimi, alcune aree collinari hanno fatto meritare alla regione l’ epiteto di “madre di viti” e di “luogo divino”. Per altro, a giustificare lo slogan ormai ben affermato di “cuore verde d’ Italia” con cui essa è presentata, concorrono senz’ altro in primo luogo i boschi ed i pascoli d’ altura, ma in tale senso un contributo lo danno anche i campi coltivati, ivi compresi i vigneti che, con i loro ordinati filari, “pettinano” ampie superfici delle fasce mediocollinari. D’altronde, anche se praticata sotto altre forme di allevamento, la coltivazione della vite caratterizza da molti secoli il paesaggio agrario umbro. E’ noto infatti che già gli etruschi, ben presenti nell’ Italia Centrale, dedicavano gran cura a questa attività, impiegando tecniche e sistemi di potatura a lungo rimasti in uso nel nostro territorio, e che Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) nella sua “Historia Naturalis” non mancò di ricordare il grado di evoluzione raggiunto nelle nostre campagne dai viticoltori dei suoi tempi. Un’ altra conferma, se fosse necessario, della plurimillenaria tradizione vitivinicola della regione viene poi dai vasellami enoici rinvenuti nelle varie necropoli etrusche disseminate nel territorio. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica “Umbria” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini a indicazione geografica tipica “Umbria” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria , iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L’indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione di uno dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino a un massimo del 15%. L’indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. L’indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui sopra, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini a IGT “Umbria”all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Umbria” bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Umbria” bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Umbria” bianco novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Umbria”bianco passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. “Umbria” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Umbria” rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Umbria” rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Umbria”rosso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. “Umbria” rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/ l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/ l. “Umbria” rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/ l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Umbria” rosato novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/ l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a IGT “Umbria”all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Umbria” bianco: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato. “Umbria” bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato. “Umbria” bianco novello: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato. “Umbria”bianco passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: dall’asciutto al dolce, caratteristico. “Umbria” rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, sapido, di buon corpo. “Umbria” rosso frizzante: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, sapido, di buon corpo. “Umbria” rosso novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, sapido, di buon corpo. “Umbria”rosso passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico e vellutato. “Umbria” rosato: colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso delicato; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico, fresco. “Umbria” rosato frizzante: colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso delicato; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico, fresco. “Umbria” rosato novello: colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso delicato; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico, fresco. I vini a indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | Produttori Umbria Igt
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Allerona Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Allerona” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Allerona, Castelviscardo e Castelgiorgio in provincia di Terni. I primi insediamenti nella zona si fanno risalire con buona probabilità ai tempi degli Etruschi. Certa e documentata è invece la presenza della civiltà romana: di essa sono rimaste tracce della antica Via Cassia, o Via Traiana Nova, di cui sono stati rinvenuti tratti di selciato e due colonne miliari. Nel medioevo Allerona fu un castello feudale, importante baluardo del Comune di Orvieto verso Chiusi, soggetto alle famiglie dei Monaldeschi e Filippeschi: dell’antico castello rimangono resti delle antiche mura e le due porte denominate “Del Sole” e “Della Luna”, nonché l’assetto urbanistico. Il territorio di produzione si sovrappone con quello dell’ Orvieto, zona ricca di storia e cultura enologica millenaria che parte dagli etruschi e passa attraverso i secoli ai romani ed al Cristianesimo. Testimonianze certe se ne hanno dai ritrovamenti di copiose quantità di ceramiche che testimoniano il consumo corrente della bevanda già a quell’ epoca. E’ noto infatti che gli etruschi – abitanti di quella zona – producessero e commercializzassero il rinomato vino dell’ area. Successivamente i Romani acquistavano il vino della zona, come testimonia il ritrovamento di numerose anfore vinarie nei pressi dell’ antico porto fluviale di Palani. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica La IGT “Allerona” è riservata ai seguenti vini: Allerona bianco, bianco frizzante, bianco passito, bianco novello; Allerona rosso, rosso novello, rosso frizzante, rosso passito. Allerona rosato, rosato novello, rosato frizzante. I vini ad IGT “Allerona” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L’indicazione geografica tipica «Allerona» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno idoneo alla coltivazione nella Regione Umbria. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%. L’indicazione geografica tipica “Allerona” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini, anche nella tipologia frizzante e novello, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. L’indicazione geografica tipica “Allerona” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui sopra possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad IGT “Allerona” anche accompagnati con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Allerona” bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol (11,00% vol se con la specificazione del vitigno); acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Allerona” bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Allerona” bianco novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Allerona” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% (12,00% se con la specificazione del vitigno); acidità totale minima: 3,5 g/ l ; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Allerona” rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/ l ; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Allerona” rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/ l ; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Allerona” rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol (11,50 % vol se con la specificazione del vitigno); acidità totale minima: 3,5 g/ l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/ l. “Allerona” rosato, novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/ l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Allerona” rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/ l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Allerona” rosso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. “Allerona” bianco passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini ad IGT “Allerona” anche accompagnati con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Allerona” bianco: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato. “Allerona” bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato. “Allerona” bianco novello: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato. “Allerona” rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, sapido, di buon corpo. “Allerona” rosso frizzante: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, sapido, di buon corpo. “Allerona” rosso novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico; sapore: dall’asciutto al dolce, sapido, di buon corpo. “Allerona” rosato: colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso delicato; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico, fresco. “Allerona” rosato, novello: colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso delicato; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico, fresco. “Allerona” rosato frizzante: colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso delicato; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico, fresco. “Allerona” rosso passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dall’asciutto al dolce, armonico e vellutato. “Allerona” bianco passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: dall’asciutto al dolce, caratteristico. I vini a indicazione geografica tipica “Allerona” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Alta Valle della Greve Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze. La IGT Alta Valle della Greve riferita alle tipologie bianco, rosso, rosso novello e rosato (anche con la specificazione di uno o due vitigni) dal punto di vista analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, modesto tenore di acidità, colore giallo paglierino più o meno intenso nel bianco, rosso rubino per i rossi e rosa tenue per il rosato. Al sapore e all’odore si riscontrano aromi caratteristici ed armonici con aspetti riconducibili alla specificità e peculiarità delle varietà coltivate. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheAmpelografia I vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca bianca o rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. L’indicazione geografica tipica “Alta Valle della Greve” con il riferimento al nome di un vitigno è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale per almeno l’85% dal vitigno corrispondente. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Alta Valle della Greve” è consentita alla condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento e il quantitativo di uva prodotto da uno dei due vitigni sia comunque superiore al 15% del totale. I vini a indicazione geografica tipica “Alta Valle della Greve” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: Bianco da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni: Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol; Acidità totale minima: 4,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Rosso e Rosso novello da soli od anche con la specificazione di uno o due vitigni: Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50% vol per la tipologia rosso; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol per la tipologia Rosso Novello; Acidità totale minima: 4,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Rosato da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni: Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol; Acidità totale minima: 4,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 16,0g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica “Alta Valle della Greve” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: Bianco da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni: Colore: tenue con riflessi sul verde oppure giallo paglierino da leggero a più carico; Odore: semplice, floreale costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari. In caso di impiego dei vitigni la componente aromatica si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi; Sapore: fruttato, pieno, armonico, caratteristico. Nel caso di evoluzione degli aromi terziari presenta uno specifico persistente retrogusto. Rosso e Rosso novello da soli od anche con la specificazione di uno o due vitigni: Colore: nelle varie tonalità violetto o rubino; per il rosso, tendente al granato con la maturità; Odore: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, che tende ad una maggiore complessità per l’evoluzione di aromi terziari con la maturazione, differenziato a seconda della percentuale dei vitigni impiegati; caratterizzato nel rosso novello dalla particolare vinificazione. Sapore: giovane, facile, adatto per un’ampia varietà di vivande, giustamente tannico equilibrato. Rosato da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni: Colore: di intensità tenue, con tonalità che può variare in funzione dei vitigni utilizzati o della vinificazione; Odore: prevalentemente derivato dagli aromi primari dei vitigni impiegati; Sapore: fresco ed equilibrato sia nella componente acida che polifenolica. Abbinamenti e temperatura di servizioGli abbinamenti e le temperature di servizio variano a seconda della tipologia di vino. | ||||
Alto Livenza Giulia IGT Zona di produzione e storiaLa zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di: Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone. Il fiume Livenza ha esercitato una positiva influenza sull'economia di quest'area fin dal tempo dei romani perchè, essendo navigabile, favoriva l'agricoltura, i commerci ed i trasporti. Durante il Medioevo l'importanza del Livenza era tale che qualsiasi costruzione realizzata nel suo alveo veniva immediatamente rimossa, perché di intralcio alla navigazione: mulini, segherie e magli potevano essere eretti solo sui suoi affluenti minori. Il Livenza fu determinante anche per le strategie commerciali della Repubblica Serenissima: le merci, i prodotti alimentari e specialmente i vini, risalivano il fiume verso la Germania. Lungo il Livenza scendevano anche preziose zattere cariche di legname e vino delle zone collinari e pre-collinari del’alto Livenza per i mercati di Venezia. Oggi il territorio dell'Alto Livenza, compreso tra le province di Treviso e Pordenone, si afferma come una realtà produttiva e sociale unita che prescinde dai confini amministrativi regionali tra Veneto e Friuli. Primo distretto produttivo italiano per la produzione di mobili, è famoso per essere una delle più importanti aree viticole del Nord Est d’Italia. Proprio per la rinomanza dei vini provenienti da queste zone, i produttori vitivinicoli hanno utilizzato l’indicazione geografica “Alto Livenza”, con continuità a partire dal 1977. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheLa indicazione geografica tipica «Alto Livenza», è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nella tipologia frizzante; - rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone. La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Manzoni bianco, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Glera, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I.M.2.15 Malbech, Marzemino, Merlot, Pino nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Tai (da Tocai friuliano), Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit verdot, Glera lunga, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Treviso e ordenone fino ad un massimo del 15%. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenére. I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria. I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello. I vini ad indicazione tipica «Alto Livenza», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo avere le seguenti caratteristiche: bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l. rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. novello (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. Caratteristiche organoletticheLe uve dei vini rossi dell’Alto livenza, hanno un elevato rapporto zuccheri/acidità, pur mantenendo una buona acidità che permette di ottenere vini di buona struttura. I vini consumati giovani entro un anno dalla vendemmia, presentano un colore rubino con riflessi violacei, i profumi sono molto complessi, dove la caratterizzazione del vitigno si fonde con profumi di frutti rossi con sfumature di vaniglia. Essi inoltre presentano un’eccellente sapidità, con una struttura caratterizzata da morbidezza e rotondità, sostenuta da una tannicità dolce ma non aggressiva. I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore giallo da chiaro con riflessi verdognoli, al giallo carico, una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace. I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia di vino. | ||||
Alto Mincio Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica “Alto Mincio” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” comprende l’area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, in provincia di Mantova. La coltivazione della vite nell’alto mantovano ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte. Successivamente la civiltà etrusca porto la cultura del vino. Il poeta Virgilio, nativo di Mantova descrive l’esistenza della Vitis labrusca duemila anni fa, nella sua quinta Bucolica. Testimonianza importante per i vini e le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “ Descrittione in compendio del castello di Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588. Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, a bacca di colore corrispondente, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L'indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Merlot, Cabernet, Sangiovese, Rondinella, Molinara, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Riesling b., Garganega, Pinot nero, Riesling italico è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l' 85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%. Il vino ottenuto dai vitigni “Cabernet sauvignon” e “Cabernet franc” da soli o congiuntamente, può essere designato come “Cabernet”; analogamente il vino ottenuto dai vitigni “Riesling b.” e “Riesling italico”, da soli o congiuntamente, può essere designato come “Riesling”. Tali vini possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini con indicazione geografica tipica “Alto Mincio” all’atto della immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Alto Mincio” bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. “Alto Mincio” rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Alto Mincio” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. “Alto Mincio” novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. “Alto Mincio” bianco passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. “Alto Mincio” rosso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo: “Alto Mincio” novello 11,00%; “Alto Mincio” frizzante 10,00%. Caratteristiche organoletticheI vini con indicazione geografica tipica “Alto Mincio” all’atto della immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Alto Mincio” bianco: colore: giallo paglierino; odore: gradevole armonico; sapore: tipico, pieno. “Alto Mincio” rosato: colore: rosato; odore: gradevole, delicato; sapore: asciutto, armonico. “Alto Mincio” rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, delicato; sapore: tipico, asciutto. “Alto Mincio” novello: colore: rosso; odore: fruttato, gradevole; sapore: asciutto, fresco. “Alto Mincio” bianco passito: colore: giallo tendente all’ambra; odore: intenso, fruttato; sapore: sapido. “Alto Mincio” rosso passito: colore: rosso tendente al granato; odore: caratteristico e intenso; sapore: tipico, armonico. I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Anagni Igt Zona di produzione e storiaLa zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” ricade nella provincia di Frosinone e comprende l’intero territorio del comune di Anagni. Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Anagni”. Il territorio di Anagni è sempre stato fruttifero, come attestano diverse fonti antiche, e si presume che da questa zona fossero condotte a Roma ingenti quantità di prodotti agricoli fra cui le uve, la cui coltivazione e successiva lavorazione per ricavarne vino è attestata dall’esistenza di torcularia, reperiti in aree agricole, già sede di ville rustiche romane. Anche per il Medioevo si hanno diverse attestazioni, sia iconografiche che documentali, relative alla viticoltura. Sulla facciata della cattedrale di Anagni e negli affreschi della cripta si possono ammirare scene che si riferiscono chiaramente alla viticoltura. Nello statuto medievale della città di Anagni e nella redazione del primo Cinquecento la vigna e la sua produzione erano tutelate con pene elevatissime, proprio per l’importanza sociale ed economica del vigneto, dell’uva e del vino Quanto fosse importante la coltivazione della vite e la produzione del vino in Anagni si evince da un documento settecentesco vaticano nel quale si legge che: “Il territorio di Anagni potrebbe alimentare la città di Roma almeno molti mesi all’anno almeno con i tre generi più essenziali, cioè grano, vino, e granturco”. Verso la fine dell’Ottocento i principali vitigni coltivati erano il Romanesco, il Bello, il Velletrano ed il Biancone, tutti a bacca bianca, mentre tra quelli a bacca rossa spicavano la Lagrima, il Cesanese ed il Tagliaferro. Di queste uve erano maggiormente apprezzate, per il loro pregio, il Romanesco, la Lagrima ed il Cesanese. Anche in tempi recenti il vino di Anagni gode di buona fama: nel 1967 la pubblicazione di Luigi Volpicelli, dedicata alla “Cucina laziale”, riserva una sezione ai Vini del Lazio. A proposito della provincia di Frosinone cita, oltre al “più celebre cesanese”, “il vino rosso del Marchese Colacicchi di Anagni... che può competere, per gli arrosti, con ogni Bordeaux.” Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie: - “Anagni” bianco: Passerina e/o Malvasia puntinata dal 50% al 60%; Bellone, Manzoni b., Grechetto b., Chardonnay da soli o congiuntamente massimo il 35%; Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, nella misura massima del 15%. - “Anagni” rosso: Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 50%; Merlot massimo 25%; Cesanese di Affile dal 10% al 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, nella misura massima del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: “Anagni” bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. “Anagni” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: “Anagni” bianco: colore: giallo paglierino chiaro; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico. “Anagni” rosso: colore: rosso più o meno intenso; odore: caratteristico, vinoso, intenso; sapore: asciutto, sapido, caratteristico dell’invecchiamento in botti di legno. Abbinamenti e temperatura di servizioAnagni bianco: si accompagna ad antipasti, carni bianche, formaggi freschi, pesci poveri. Temperatura di servizio 10°C. Anagni rosso: si accompagna a salumi, carni rosse e formaggi più o meno stagionati. Temperatura di servizio 16° - 18 °C. | ||||
Arghillà Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica «Arghillà» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie: a) rosso (anche nella tipologia novello); b) rosato (anche nella tipologia novello). La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Arghillà” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni, e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni: Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice Concessa, Arghillà di Villa San Giuseppe, Diminniti di Sambatello, Orti, Rosalì, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito. Il suo nome deriva da un quartiere a nord di Reggio Calabria, cioè Arghillà.È uno dei più rinomati vini rossi e rosati calabresi. Viene prodotto su colline molto soleggiate, dal terreno argilloso giallo-grigio scuro e di tessitura fine e scheletro abbondante. La produzione viene sapientemente gestita dai vignaioli del luogo che hanno tramandato nel corso dei secoli le tradizionali tecniche produttive che, oggi, pur mantenendo ogni legame con il passato sono state perfezionate grazie anche al miglioramento tecnologico introdotto anche in queste piccole aree. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad IGT “Arghillà”, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. I vini a indicazione geografica tipica «Arghillà», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Arghillà» Rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Arghillà» Rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Arghillà» Rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Arghillà»» Rosato novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Arghillà», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Arghillà» Rosso: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: intenso, armonico. «Arghillà» Rosso novello: colore: rosso carico; odore: intenso, fruttato; sapore: gradevole, armonico. «Arghillà» Rosato: colore: rosa più o meno intenso; odore: fine, caratteristico; sapore: fresco, armonico. «Arghillà»» Rosato novello: colore: rosa più o meno intenso; odore: fruttato, caratteristico; sapore: armonico, gradevole. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Avola Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica “Avola”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare, per le seguenti tipologie: bianco; rosso, anche nelle tipologia novello; rosato. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'Indicazione Geografica Tipica “Avola” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa, in provincia di Siracusa. I comuni di Avola e Siracusa appartengono ad una plaga di antichissima tradizione vitivinicola. Il Moscato di Siracusa viene infatti identificato (S. Landolina Nava 1802) con il Pollio siracusano, il più antico vino d’Italia, così chiamato dal nome del re tracio che governò Siracusa nel VII sec. a.C. Gabriele Castelli, principe di Torremuzza, nella sua Sicilia numismatica del 1781, mostra il disegno della moneta di Abolla, città bizantina dalla quale con molta probabilità discende l’odierno abitato di Avola; la moneta, su di una faccia, a testimonianza della vocazione vitivinicola della zona, mostra, a pieno campo, un grappolo d’uva colmo di acini. (F. Grignani Pantano, 1996). La estensione ed importanza dei vigneti presenti nella zona a partire dalla fine del secolo XV, è testimoniata dai numerosi atti di vendita e di dotazione presenti nei registri notarili. Nel 1747, un manoscritto redatto dalla Deputazione della città di Avola informa sul valore delle vigne in tale anno. In particolare evidenzia come il loro prezzo, nelle contrade Fiumara, Zagaria, Gaggi e nei bassifondi limitrofi, sia valutato il doppio rispetto alle vigne piantate in altre contrade del territorio (F. Grignani Pantano, 1996). L’interesse degli abitanti, nel secolo XVIII, a coltivare vigneti, è dimostrato da un bando emanato a Napoli il 24 aprile 1733, dal marchese d’Avola Diego Pignatelli Aragona Cortes il quale, preoccupato da tale tendenza, a discapito della coltivazione della canna da zucchero (Archivio di Stato di Napoli – Archivio Pignatelli), vieta a tutti coloro che nel suo Stato possedevano terre soggette all’acqua, “di farci plantatione di vigne” (F. Grignani Pantano, 1996). I vini di Avola, nel ‘700, sono comunque rinomati se i viaggiatori stranieri che in questo secolo visitano la Sicilia, si soffermano nella città per osservare le piantagioni di canna da zucchero e per degustarne i vini (F. Grignani Pantano, 1996). Non scordiamoci , infine, che questa zona del siracusano è da molti ritenuta zona di origine del vitigno Nero d’Avola, il vitigno siciliano più rinomato. Risale intorno agli anni 1774-77 un primo riferimento al Nero d’Avola, da parte del fiorentino Domenico Sistini, bibliotecario presso il Principe Biscari, a Catania; descrivendo i vigneti del siracusano annota che tale vitigno produce una “ottima qualità di vino”. L’abate Paolo Balsamo (1809) così si esprime: “Il vino è per Avola un’importantissima derrata. Le più stimate uve nere sono osso nero, nero campanello, nero d’Avola, montonico, vernaccione nero” (C. Di Rosa , 1996). Lo storico Rosario Gregorio afferma, nel 1846, che fra i vini più pregiati erano quelli di Castellammare, Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Milazzo, Avola, Vittoria, e ci dà notizia anche di esportazione di uva pure in Francia, Olanda e Inghilterra. Dopo la conquista garibaldina dell’Isola, Avola, per la qualità e la quantità dei vigneti impiantati è menzionata fra le contrade più rinomate da Girolamo Caruso, nel 1869, in uno dei più bei libri sulla viticoltura e enologia siciliana (C. Di Rosa, 1996). Alla fine dell’800 col nome di Pachino s’intendeva la produzione di Noto, Avola e Pachino a base esclusiva di “Nero d’Avola”. Nello stesso periodo si annoverano anche i vini rossi di Siracusa derivati dalle uve del Nero d’Avola, più alcolici e colorati di quelli della zona di Pachino. Questi vini erano molto richiesti dal Mezzogiorno della Francia che li dirottava verso la Gironda e la Borgogna. Il botanico avolese Giuseppe Bianca nella sua “Monografia agraria del territorio di Avola”, illustrava i modi di coltivare la vite e di fabbricare il vino che erano simili, affermava lo studioso, a quelli praticati in Siracusa. A fine 800 si ha testimonianza anche di rinomati vini bianchi tra cui l’Albanello di cui esistevano due tipi, uno secco e uno dolce. Gli Albanelli più famosi si producevano a Siracusa e Floridia ma anche ad Avola e Noto (Pastena 1999). Nel 1829 Avola contava 277 ettari di superficie vitata; nel 1848 Siracusa poteva vantare 1.400 ettari di vigneto ed Avola 527. Nella seconda metà dell’ottocento l’invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell’isola e nel siracusano (1884-1886) la vite viene soppiantata da altre colture, in particolare ad Avola si estende la coltivazione del mandorlo. Negli anni della ricostituzione dei vigneti, dopo l’invasione fillosserica, il Nero d’Avola, come altri vitigni, viene utilizzato per innestare barbatelle di “Riparia” e offerto agli agricoltori (C. Di Rosa, 1996). Ad Avola, come nel circondario, qualche agricoltore esperto incominciò a fornirsi di viti americane innestate, e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare. Intorno al 1920, è negli agri di Pachino, Comiso, Vittoria, Acate, Avola, Noto, etc., cioè nelle provincie di Siracusa e di Ragusa, che il “Nero d’Avola” risulta grandemente diffuso, tanto da diventare addirittura il vitigno ad uva nera, se non esclusivo, almeno prevalente (Carpentieri F., 1920) (C.Di Rosa , 1996) Nella seconda metà del novecento la superficie del vigneto si riduce ancora una volta per far posto alla coltivazione agrumicola. Fine anni ottanta - primi anni novanta, sulla scia del “rinascimento” dell’enologia siciliana, la viticoltura di questa zona comincia ad essere rivitalizzata e valorizzata e nascono alcune aziende che ne riportano in auge i vini. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini a Indicazione Geografica Tipica “Avola” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della Regione Siciliana a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. I vini a indicazione geografica tipica “Avola” all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Avola” bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Avola” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Avola” rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. I vini a indicazione geografica tipica “Avola”, prodotti nella tipologia “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica “Avola” all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Avola” bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: secco, equilibrato, caratteristico. “Avola” rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: gradevole, fruttato; sapore: secco, armonico. “Avola” rosato: colore: rosa più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: asciutto, armonico, equilibrato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Barbagia Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica "Barbagia" è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Barbagia" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortine, Ottana, Sarule in provincia di Nuoro. Le origini della coltivazione della vite e della vinificazione in Barbagia si arricchiscono di nuove conoscenze alla luce delle ultimissime importanti scoperte nei diversi ambiti della genetica, botanica, storia ed archeologia viticolo-enologica (Mario Sanges: Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro e Gianni Lovicu- Agris Sardegna). Infatti, recenti e fortunate campagne di scavi condotte in alcuni siti archeologici, tra cui quello di “Duos Nuraghes” (Borore, a circa 50 km ad ovest di Nuoro), hanno portato alla luce vinaccioli carbonizzati risalenti al 1.300 a.C. che testimoniano la presenza di una affermata cultura enoica in Sardegna anteriore all’ingresso dei Fenici (1.000 a.C), ai quali si faceva derivare l’introduzione delle primi viti domestiche nell’isola. Inoltre sono stati ritrovati vari contenitori “da vino” che caratterizzano il repertorio vascolare estremamente ricco ed originale, con le tipiche “brocche askoidi” e piccoli “askos” in ferro, bronzo e ceramica di squisita fattura: ad esempio Sa sedda 'e sos carros (Oliena), ecc. Un altro ritrovamento nel territorio di Oliena, in località “Sa idda ‘e su medde” (il paese del miele), è il piccolo bronzo raffigurante Aristeo, col corpo totalmente ricoperto di api al quale la storia mitologica si deve l’introduzione in Sardegna della coltivazione della vite,dell’ulivo e l’allevamento delle api. Altri reperti risalenti al periodo romano, testimoniano la permanenza della viticoltura ed enologia nei secoli successivi. Successivo a quello romano ci fu un periodo caratterizzato dalla nascita di monasteri circondati da coltivazioni e vigne. Nel corso del periodo giudicale (900 – 1400) vennero emanate le prime norme a difesa delle colture agricole, come la “Carta de Logu” promulgata dalla giudicessa Eleonora d’Arborea, un codice legislativo emanato nel XIV secolo che rimase in vigore sino al periodo piemontese. Vari toponimi, che interessano anche alcuni territori dell’IGP, si ritrovano molti sinonimi dialettali di evidente origine latina, come “su laccu” per la vasca di pigiatura e “pastinai sa bingia” nel senso di impiantare un nuovo vigneto. Un capitolo a parte meritano gli studi di biologia molecolare che hanno permesso di stabilire i rapporti genetici di parentela tra la vite domestica (Vitis vinifera L. ssp. sativa) e la sua progenitrice vite selvatica (Vitis vinifera L. ssp. sylvestris), diffusa ancora oggi lungo i corsi d’acqua. Tratti genetici condivisi (alleli microsatelliti) tra la vite selvatica ed alcune cultivar locali (il Muristellu molto diffuso nel Nuorese) suggeriscono un legame di parentela tra le due sottospecie e supportano l’ipotesi di un centro secondario di domesticazione in Sardegna. L’uso della vite selvatica da parte dei Sardi ci viene confermato dalla Carta de Logu in cui vi sono disposizioni anche contro il commercio dell’uva selvatica. Venditore ed acquirente potevano avere seri problemi: pena pecuniaria e reclusione “a voluntadi nostra”, cioè del re. Qualche secolo più tardi, il BACCI, nel 1596, scrive dell’abitudine dei sardi a produrre vino dalla vite selvatica. Gli storici narrano che il “la Sardegna centrale potrebbe a taluno parere una regione, dove la vite fosse indigena; così essa è sparsa per tutto e con tanta prosperità vegeta porgendo in suo tempo questa spurra, …, grappoli di acini variocolorati e deliziosi. Essa trovasi in tutte le parti arrampicata alle altre piante, e principalmente sulle amenissime sponde de’ rivi.” Episodi di domesticazione di vite selvatica da parte di viticultori sono stati individuati dal CRAS (il Centro Regionale Agrario Sperimentale della Regione Sardegna) ora confluito in AGRIS Sardegna (l’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna), oltre che nello stesso Sulcis, anche in Barbagia e in Baronia. La particolare qualità dei vini della Sardegna centro-orientale è conosciuta da tempo notevole. Quello che probabilmente non è conosciuto a tutti è che già dalla fine dell’800 queste particolarità erano state rilevate su basi scientifiche. Il Cettolini, infatti, rileva sia l’elevata densità di impianto per ettaro (7000-7600 ceppi ettaro, che sono le densità ancora presenti nei vigneti più vecchi e capaci di produrre grandissima qualità) seguita da una ridotta carica di gemme, sia –per usare le sue parole –“ un fatto importante che venne già altra volta segnalato per le uve del Nuorese si è quella della elevata proporzionalità acidimetria che accompagna le uve coltivate in posizioni alte”. In un'altra opera, il Cettolini afferma che “la base della viticoltura nuorese è costituita quasi dalle stesse viti della provincia di Cagliari, ma come è naturale il glucosio in generale diminuisce e l’acidità aumenta”. Inoltre“ i vini del Nuorese possono avere una notevole alcolicità unita ad un elevato grado acidimetrico il che costituisce la possibilità di avere vini che coll’invecchiamento diventano molto profumati.” E a proposito delle uve provenienti da questi areali, lo stesso Cettolini evidenziava che “ è il quantitativo di acidità dovuto a quel complesso di composti organici a base acida che la vite elabora, e che passano dal mosto al vino, ravvivandone il colore, fissandone il sapore e presiedendo, formandone parte, allo sviluppo del profumo”. La tecnica di coltivazione è quella tradizionale della Sardegna; i vigneti vengono perlopiù allevati ad alberello (si tratta di una delle zone della Regione in cui più si è conservata tale forma di allevamento) o impostati a controspalliera e potati a guyot o cordone speronato. Si cerca di mantenere l’equilibrio vegeto-produttivo della pianta contenendone lo sviluppo garantendo produzioni di particolare pregio qualitativo. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini a indicazione geografica tipica "Barbagia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, a bacca di colore corrispondente. L'indicazione geografica tipica "Barbagia", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, sino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica "Barbagia" col la specificazione di uno dei vitigni, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzanti nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa. I vini a indicazione geografica tipica "Barbagia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: "Barbagia" bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Barbagia " rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Barbagia " rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Barbagia" novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Barbagia" bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Barbagia" rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Barbagia" rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 14 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica "Barbagia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: "Barbagia" bianco: colore: dal bianco carta al giallo ambrato odore:caratteristico sapore:dal secco al dolce. "Barbagia " rosso: colore: da rosso rubino tenue a rosso granato odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce. "Barbagia " rosato: colore: dal rosa pallido al rosa carico odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce. "Barbagia" novello: colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino odore: caratteristico sapore: dal secco all’abboccato. "Barbagia" bianco frizzante: colore: dal bianco carta al giallo odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce, frizzante. "Barbagia" rosso frizzante: colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce, frizzante. "Barbagia" rosato frizzante: colore: dal rosa pallido al rosa carico odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce, frizzante. I vini a indicazione geografica tipica “Barbagia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Basilicata Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata. Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Basilicata”. La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci portano agli Enotri e poi ai Lucani antichi popoli che abitarono l’Italia meridionale fin dal 1200- 1300 a.C., infatti secondo gli storici l’Enotria era così chiamata per la qualità eccezionale del vino prodotto. I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione dell’Italia meridionale dando origine a nuove comunità e promuovendo lo sviluppo del commercio con la madrepatria, le terre della Basilicata diventarono sede di vie di comunicazione e di trasporto delle merci. I Greci furono portatori di nuove conoscenze e si deve ad essi l’introduzione di nuove varietà e di notevoli trasformazioni nella coltura della vite. I numerosi scritti di Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta già presente in zona fin dal VII secolo a.C.. L’intero territorio regionale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti. Oltre all’’Aglianico del Vulture, vitigno più rinomato della regione bisogna ricordare una notevole quantità di vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutti in regione e molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura regionale. Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Basilicata da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811. Nel 1887 si tiene a Potenza la prima mostra enologica in cui vengono presentati vini ottenuti da 30 differenti varietà coltivate. Possiamo affermare, quindi, che la Basilicata è tra le più antiche regioni d’Italia a vocazione viticola; alla fine del secolo scorso venivano censite 154 diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni della Basilicata. - base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. - le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica «Basilicata» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; con la specificazione del nome di un vitigno, anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai rossi, anche nella tipologia novello. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L’indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata, con l’esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Basilicata» Bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Basilicata» Rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Basilicata» Rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Basilicata» Rosso Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00 % vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Basilicata» Bianco Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “novello” e “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo: «Basilicata» Novello 11,00% vol; «Basilicata» Frizzante 10,50% vol. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Basilicata» Bianco: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, secco, sapido. «Basilicata» Rosso: colore: rosso rubino; odore: complesso, fruttato; sapore: armonico, tipico. «Basilicata» Rosato: colore: rosato cerasuolo; odore: intenso, persistente; sapore: tipico, caratteristico, secco. «Basilicata» Rosso Passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dolce, armonico e vellutato. «Basilicata» Bianco Passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, secco, sapido. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Benaco Bresciano Igt Zona di produzioneLa indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito; rossi, anche nella tipologia novello. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica <<Benaco Bresciano>> comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia. In epoca romana il lago era conosciuto come Benaco, mentre oggi è meglio noto come lago di Garda, toponimo attestato fin dal Medioevo e di origine germanica, derivante da quello dell'omonima cittadina sulla sponda veronese del lago, la quale, insieme a un'altra località celebre del lago, Gardone Riviera, e altre meno conosciute, come Gàrdola, Gardoncino, Gardoni, Guàrdola e Le Garde, testimonia la presenza germanica che va dal VI al VIII secolo, in particolare quella longobarda. Il toponimo Garda, con il quale è chiamato il lago già in alcuni documenti dell'VIII secolo, è l'evoluzione della voce germanica warda, ovvero "luogo di guardia" o "luogo di osservazione". Il toponimo classico del lago, ovvero Benācus lacus (Benaco), è quasi sicuramente di origine celtica, precedente quindi al dominio romano, e dovrebbe derivare da bennacus, confrontabile con l'irlandese bennach, e significherebbe "cornuto", ovvero dai molti promontori. La traduzione "cornuto" viene anche interpretata in riferimento alla penisola di Sirmione. La versione italiana dell'accento tonico rimane fedele all'accentazione latina, quindi va pronunciato con l'accento sulla "a". Gli abitanti del lago, in particolar modo quelli della sponda veronese, pronunciano il nome Benaco con l'accento sulla "e", ovvero Bènaco. Resta oscuro il motivo per cui i nativi delle zone del lago tendono ad utilizzare la versione con l'accento sdrucciolo del nome. Non si è a conoscenza né di chi abbia introdotto la vite in questo ambiente né quando, ma alcune testimonianze riportano che già nel I secolo il vino gardesano era ben noto e si poteva facilmente trovare nei banchetti degli antichi romani con il nome di Vino Retico. Il Retico fu uno dei vini preferiti dell'imperatore Augusto, per lo meno secondo quello che ci riporta Svetonio, e pure Plinio loda le viti e l'uva retica, affermando che era piuttosto in voga a Roma. L'integrazione tra Romani e Cenomani, i quali controllavano la zona gardesana, iniziò probabilmente nel 225 a.C., quando vi fu un trattato di alleanza tra Cenomani, Veneti e Romani, anche se l'effettiva romanizzazione del territorio avvenne tra il II e il I secolo a.C., tanto che nell'89 a.C. vennero concessi i diritti già delle città latine per volontà del console romano Gneo Pompeo Strabone e una quarantina di anni dopo fu concessa la cittadinanza romana a Brescia (che comprendeva la sponda occidentale e settentrionale del Benaco) e a Verona (che comprendeva invece la sponda orientale). Un secolo strategico fu il I d.C. in quanto vennero realizzate strade di notevole importanza, come la via Gallica, che collegava Verona con Milano passando da Peschiera (l'antica Arilica), e la via Claudia Augusta, che collegava la pianura con il passo di Resia e quindi i territori più settentrionali, oltre ad alcune strade di minore importanza che collegavano la val d'Adige con il Garda, la via Benacensis (all'altezza di Torri del Benaco) e la Campiona. Furono inoltre istituiti due pagi, ovvero circoscrizioni territoriali rurali: quello dei Benacenses sul bresciano e il pagus dei Claudienses sul veronese. Nel 268 si combatté la battaglia del lago Benaco tra l'esercito dell'impero romano, comandato dal futuro imperatore Claudio il Gotico, e la federazione germanica degli Alemanni. La schiacciante vittoria ottenuta dai romani permise la definitiva cacciata dall'Italia settentrionale degli Alemanni, a causa delle gravissime perdite che subirono durante la battaglia. Dopo il crollo dell'impero romano la regione gardesana assistette al passaggio di numerose popolazioni barbariche, ma la prima popolazione germanica che vi si stanziò, dopo una lunga migrazione, fu quella dei Longobardi. Le loro testimonianze sono presenti per lo più lungo le sponde meridionale e orientale, preferite ad altre zone per via dell'importanza strategica: da qui si poteva infatti controllare sia le vie d'acqua del Garda e del Mincio, che la val d'Adige. Durante l'egemonia longobarda vi fu una prima riorganizzazione, oltre che la definitiva cristianizzazione dell'area, iniziata nei secoli precedenti da San Vigilio e San Zeno. Il lago rimase al confine tra tre potenti ducati longobardi, quelli di Verona, di Trento e di Brescia, e fu al centro di un'importante rete di comunicazioni, sia commerciali sia militari. Per tanto fin dalla Preistoria il territorio gardesano ha conosciuto la presenza dell'uomo e del vino. Sulle colline moreniche del Lago di Garda, è stato ritrovato il più antico aratro costruito dall'uomo che, cinquemila anni prima di Cristo, conosceva la vite selvatica e probabilmente anche il vino. Saranno però gli Etruschi, nel V secolo a.C. ad introdurre nel bresciano la coltivazione della vite "addomesticata" soppiantando quella selvatica. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini bianchi ad indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: <<Chardonnay>>, <<Pinot Bianco>>, <<Riesling Renano>>, <<Riesling Italico>>, <<Trebbiano di Soave>>, <<Trebbiano toscano>>, <<Pinot grigio>>, <<Incrocio Manzoni>>. I vini rossi ad indicazione geografica tipica <<Benaco Bresciano>> devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: <<Groppello>>, <<Marzemino>>, <<Barbera>>, <<Sangiovese>>, <<Cabernet franc>>, <<Cabernet sauvignon>>, <<Merlot>>, <<Nebbiolo>>, <<Pinot nero>>, <<Rebo N.>>. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%. La indicazione geografica tipica <<Benaco Bresciano>> con la specificazione di uno dei seguenti vitigni <<Riesling>>, <<Chardonnay>>, <<Pinot Bianco>>, <<Pinot grigio>>, <<Trebbiano>>, <<Incrocio Manzoni>> è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15% . La indicazione geografica tipica <<Benaco Bresciano>> con la specificazione di uno dei seguenti vitigni <<Marzemino>>, <<Barbera>>, <<Merlot>>, <<Cabernet>>, <<Pinot nero>>, <<Sangiovese>>, <<Rebo>> è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica <<Benaco Bresciano>>, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: <<Benaco bresciano>> Bianco: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Novello: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 5,00 g/l; Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Pinot grigio: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Marzemino: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 5,00 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Barbera: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Chardonnay: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Rosso: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Pinot bianco: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Pinot nero: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Riesling: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Trebbiano: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; Acidità totale minima: 5,00 g/l; Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Cabernet: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Merlot: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo:18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Incrocio Manzoni: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Sangiovese: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Rebo: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <<Benaco bresciano>> Passito: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol; Acidità totale minima: 4,50 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. I vini a indicazione geografica tipica <<Benaco bresciano>>, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo: <<Benaco bresciano>> novello 11,00% vol; <<Benaco bresciano>> frizzante 10,00% vol. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione geografica tipica <<Benaco Bresciano>>, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: <<Benaco bresciano>> Bianco: Colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; Odore: fresco, delicato con eventuali toni delicati; Sapore: armonico, vellutato, caratteristico. <<Benaco bresciano>> Novello: Colore: rosso rubino brillante con eventuali sfumature violacee Odore: fruttato, gradevole, caratteristico Sapore: piacevole, armonico, fresco. <<Benaco bresciano>> Pinot grigio: Colore: giallo paglierino, talvolta ramato; Odore: gradevole, caratteristico, armonico; Sapore: fresco, pieno, gradevole. <<Benaco bresciano>> Marzemino: Colore: rosso rubino con sfumature granata; Odore: gradevole, con sentori di frutta matura; Sapore: asciutto, pieno, caratteristico. <<Benaco bresciano>> Barbera: Colore: rosso rubino; Odore: caratteristico e gradevole; Sapore: pieno, vinoso, giustamente tannico. <<Benaco bresciano>> Chardonnay: Colore: rosso rubino più o meno intenso; Odore: vinoso, gradevole; Sapore: armonico, pieno, caratteristico. <<Benaco bresciano>> Rosso: Colore: rosso rubino; Odore: vinoso, ampio, caratteristico; Sapore: piacevole, vinoso, armonico. <<Benaco bresciano>> Pinot bianco: Colore: giallo paglierino; Odore: caratteristico, fruttato; Sapore: fresco, sapido, piacevole. <<Benaco bresciano>> Pinot nero: Colore: rosso rubino; Odore: delicato, gradevole, caratteristico; Sapore: piacevole, vinoso, armonico. <<Benaco bresciano>> Riesling: Colore: giallo paglierino; Odore: gradevole, caratteristico; Sapore: armonico, fresco, fruttato. <<Benaco bresciano>> Trebbiano: Colore: giallo paglierino anche intenso; Odore: fine, delicato; Sapore: armonico, caratteristico. <<Benaco bresciano>> Cabernet: Colore: rosso rubino più o meno intenso; Odore: vinoso, gradevole; Sapore: armonico, pieno, caratteristico. <<Benaco bresciano>> Merlot: Colore: rosso rubino intenso; Odore: vinoso, intenso, caratteristico; Sapore: morbido, armonico, corposo, persistente. <<Benaco bresciano>> Incrocio Manzoni: Colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli; Odore: delicatamente profumato e leggermente aromatico; Sapore: pieno, gradevole caratteristico. <<Benaco bresciano>> Sangiovese: Colore: rosso rubino più o meno intenso; Odore: vinoso, delicato; Sapore: armonico, leggermente tannico. <<Benaco bresciano>> Rebo: Colore: rosso rubino; Odore: gradevole e accentuato; Sapore: armonico, gradevole, caratteristico. <<Benaco bresciano>> Passito: Colore: giallo paglierino con riflessi dorati; Odore: intenso, complesso, fruttato Sapore: dolce, morbido, armonico, vellutato. I vini a indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Benevento o Beneventano Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Di fondamentale importanza nella produzione del vino Benevento o Beneventano IGT sono i fattori umani legati al territorio di produzione. In base ai ritrovamenti effettuati ed a studi realizzati si può affermare che la coltivazione della vite nella provincia di Benevento ha origini antiche risalenti al II secolo a.C. Nel paese di Dugenta fu ritrovato un imponente deposito, con relativo forno di produzione, di anfore utilizzate per la conservazione ed il commercio del vino. Gli studiosi hanno convenuto che sicuramente questa era una fabbrica di anfore costruita in una area particolarmente idonea alla produzione e allo smercio del vino, situata lungo la riva sinistra del fiume Volturno del quale è affluente il fiume Calore che attraversa l’intera provincia di Benevento. Le anfore ritrovate in provincia di Benevento, venivano prodotte solo in due luoghi, a Dugenta e ad Anzio e venivano utilizzate in un area compresa tra l’Etruria meridionale, Lazio, Campania e Sannio. Sicuramente il paese di Dugenta rivestiva un ruolo importante nella commercializzazione dei vini in epoca romana, in quanto la produzione di vino soddisfaceva abbondantemente la richiesta locale e quindi il vino veniva venduto anche al di fuori dei confini regionali, questo è testimoniato dal fatto che anfore realizzate a Dugenta sono state ritrovate in Inghilterra del sud e Africa del nord. Gran parte del vino prodotto nella provincia di Benevento e quello proveniente anche da altre parti d’Italia veniva venduto al mercato vinicolo di Pompei secondo solo a quello di Roma. In base agli studi effettuati da Attilio Scienza, una forte classe di produttori di vino di origine sannita sarebbe stata presente nella composizione etnica di Pompei, a conferma che la cultura del vino nel Sannio è stata contemporanea se non precedente, all’epoca romana. Il Sannio per molti secoli ha rappresentato il collegamento naturale tra la Puglia e la Campania. Attraverso i sentieri della transumanza i Sanniti hanno conosciuto il mondo del vino Abruzzese e Pugliese attraverso i quali hanno portato nel Sannio i vitigni greci dell’Epiro. Attilio Scienza afferma che del vino sannita troviamo citazioni di Platone comico, commediografo ateniese della seconda metà del V secolo a.C., che parlava dell’eccellente vino di Benevento dal lieve aroma fumé ; inoltre secondo Scienza del vino sannita ne parla anche Plinio nella Naturalis Historia, il quale sosteneva che il vino Kapnios avesse nel Sannio una delle sue patrie d’elezione. Il sapore fumé del vino Kapnios potrebbe non solo essere derivato da una tecnica di appassimento delle uve o dall’affumicamento di queste, ma addirittura dalle caratteristiche stesse dell’uva. Un’altra importante testimonianza che i Sanniti si dedicassero alla coltivazione della vite e alla produzione del vino, è che quando sul finire del V secolo a.C. famiglie di stirpe sannita si stabilirono nella Valle del Volturno, si è avuto uno sviluppo economico di queste area grazie alla produzione del Trebula balliensis, così come riferito da Plino il vecchio nella sua Naturalis Historia. Nel beneventano come nel resto della Campania la viticultura conobbe una crisi dovuta al cambiamento del gusto del mercato romano che scoprì i vini più leggeri e profumati dell’Italia settentrionale e della Gallia. Il primo vino Gallico arrivò a Roma nel 79 d.C. Un inversione di tendenza la si ebbe solo intorno al 500 d.C. grazie ai Longobardi, che non solo importarono vitigni di origine pannonica, ma protessero le vigne dall’espianto addirittura con la pena di morte. Anche Carlo Magno si occupò attraverso il Capitulare de Villis della cura della vite, ma fu grazie alla chiesa che intorno all’anno 1000 si ebbe il definitivo rilancio della coltivazione della vite che coinvolse anche il territorio sannita. Fu proprio un sacerdote, il vescovo di Benevento Landulfo, a pretendere che vicino ad ogni monastero fossero impiantati dei vigneti, favorendo il rilancio della viticultura soprattutto nella zona di Solopaca come dimostra la presenza di venditori di vino in documenti del 1100. In questo periodo, e fino al 1400, molti vini beneventani grazie alla possibilità di sfruttare i fiumi navigabili che attraversavano la provincia, arrivavano ai porti di Gaeta e di Napoli i più grandi porti di smistamento dei vini per l’intero Mediterraneo e per i mari del Nord. A Napoli in quegli anni venivano trasportati ingenti quantità di vino dall’entroterra Beneventano ed Avellinese, ed assieme ai vini fermi venivano trasportati anche vini dolci molto richiesti dal mercato europeo in quel periodo. La classe mercantile beneventana in quegli anni diventò la più forte della regione Campania, in quanto poteva godere degli enormi benefici derivanti dal fatto che i territori della provincia di Benevento erano sotto il governo dello Stato della Chiesa. Per una prima descrizione su base scientifica della viticoltura beneventana dobbiamo attendere la Statistica murattiana del 1811, il primo e vero studio del territorio sannita che ha permesso di conoscere le produzioni della provincia di Benevento e di ricostruire le condizioni economichesociali e gli stili di vita della popolazione sannita. Da questo studio si evince che che la provincia di Benevento produceva vini che soddisfacevano le diverse richieste del mercato infatti il vino di Cerreto Sannita veniva considerato molto pregiato assieme a quello di Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano e venivano venduti sul mercato regionale ed extra-regionale; quelli di Sant’Agata dei Goti venivano venduti solo sul mercato provinciale, mentre a Guardia Sanframondi si produceva un vino dolce e liquoroso simile a quello di Malaga. Da Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi partiva nel 1811 il più alto numero di barili di vino per la capitale, 79.229, contro i 31.281 di Airola, i 12.557 di Solopaca e i 10.470 di Sant’Agata dei Goti. Per quanto riguarda il numero di vigne Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi non superavano di molto Solopaca infatti nei due comuni se ne trovavano circa 3.480 ed invece nel solo comune di Solopaca se ne potevamo trovare circa 2.880. Sempre agli inizi dell’Ottecento c’è testimonianza di un ottimo vino prodotto anche nei comuni di Pontelandolfo, Baselice e Foiano in Val Fortore. Nel 1872 un grosso studioso, Giuseppe Frojo, incominciò a parlare di vitigno in senso scientifico e sostienne che le migliori uve della regione Campania erano il Pallagrello, oggi diffuso solo nella provincia di Caserta, ma lodava anche le uve Aglianico, Sciascinoso, il Piede di Colombo (Piedirosso), Greco e Fiano, tutti vitigni coltivati nella provincia di Benevento. Circa venti anni dopo Frojo, fu il Ministero dell’Agricoltura a fare un’accurata analisi delle uve presenti su territorio sannita. L’Aglianico restava il vitigno predominate, seguito dal Piedirosso, l’Aglianicone, il Gigante, il Mangiaguerra, la Tintiglia di Spagnala Vernacciola e il Sommarello. Tra i vini a bacca bianca si notano il Bombino, l’Amoroso bianco, la Passolara, il Greco, la Malvasia, il Moscatello e la Coda di Volpe. In questo periodo il vino prodotto è destinato al consumo interno, in quanto in provincia di Benevento stava nascendo una classe borghese più attenta e sensibile alla buona tavola, ma anche trasportato il nord Italia in quanto molto apprezzato e richiesto. Negli anni in cui Frojo compiva i suoi studi, la superficie vitata della provincia di Benevento era rappresentata da poco più di 15.000 ettari, estensione che pur ponendo la provincia ultima nella classifica regionale, la rendeva seconda sola a Napoli per rapporto fra territorio e superficie, mentre a partire dal 1904 e almeno fino al 1924 i terreni a vigna erano più che raddoppiati. Negli anni che andavano dal 1896 al 1910 il vigneto sannita si arricchì di 8.046 ettari, pari ad un incremento del 46%. Dopo l’unità d’Italia nel vigneto sannita vengono coltivate anche altri tipi di vitigni nazionali ed internazionali come il Sangiovese, Barbera, Cabernet Sauvignon, Malbek, Sirah, Erbaluce, Semillon, Pinot e Riesling renano. Dopo le due grandi guerre mondiali, vi fu un risveglio in tutti i settori produttivi che influenzò anche quello agricolo, e nella provincia di Benevento si verificò che i contadini, fino ad allora solo conduttori dei terreni, ne acquisirono anche le proprietà. In questo periodo la produzione delle uve aumentò sensibilmente nella provincia di Benevento, favorendo da una parte la nascita del primo Enopolio nella provincia a Solopaca che vantava una capacità di 13 mila ettolitri contro i soli cinquemila dell’Enopolio napoletano, ma dall’altra lo sfruttamento dei grossi mediatori nei confronti dei piccoli produttori. In realtà neanche la creazione dell’Enopolio di Solopaca contribuì a migliorare la condizione dei piccoli produttori e quindi nacquero con il passare degli anni le quattro Cantine sociali ancora oggi operanti sul territorio sannita, La Guardiense, la Cantina sociale di Solopaca e La Cantina del Taburno e il CECAS (Centro Cooperativo Agricolo Sannita). Il compito fondamentale delle cantine sociali fu quello di raccogliere, trasformare e vendere, le uve provenienti dalle diverse zone della provincia di Benevento, in modo da sostenere i piccoli produttori e favorire lo sviluppo della viticoltura nel Sannio. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica La indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» è riservata ai seguenti vini: a) bianchi: anche nelle categorie frizzante e passito (da uve appassite); b) rossi: anche nelle categorie frizzante e passito (da uve appassite), e anche nella tipologia novello; c) rosati: anche nella categoria frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni riconosciuti idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, riportati nel disciplinare. La indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia (Bianca di Candia), Merlot, Moscato bianco, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso è riservata ai vini, anche nelle categorie frizzante e passito, e anche nella tipologia novello per i rossi, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Benevento» o «Beneventano» bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. È prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» bianco passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. È prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» rosso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. È prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Falanghina: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. È prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Falanghina passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Coda di Volpe: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Coda di Volpe passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Fiano: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Fiano passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Greco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Greco passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Chardonnay: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. È prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Chardonnay passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Moscato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Moscato passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Malvasia: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Malvasia passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Aglianico: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Aglianico passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Aglianico novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Barbera: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Barbera passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Barbera novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Merlot: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Merlot passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Merlot novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Piedirosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Piedirosso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Piedirosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Sangiovese: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Sangiovese passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Sangiovese novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la categoria frizzante. «Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Benevento» o «Beneventano» bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» bianco passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» rosso passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» rosso novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» rosato: colore: rosa più o meno intenso; odore: fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Falanghina: colore: giallo paglierino; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Falanghina passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, fruttato, floreale; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Coda di Volpe: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Coda di Volpe passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Fiano: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Fiano passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Greco: colore: giallo paglierino più' o meno intenso; odore: caratteristico, gradevole, delicato; sapore: secco, fresco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Greco passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Chardonnay: colore: giallo paglierino; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Chardonnay passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, fruttato, floreale; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Moscato: colore: giallo paglierino o giallo dorato; odore: fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza; sapore: aromatico, abboccato, amabile o dolce. «Benevento» o «Beneventano» Moscato passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Malvasia: colore: giallo paglierino o giallo dorato; odore: fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza; sapore: aromatico, abboccato, amabile o dolce. «Benevento» o «Beneventano» Malvasia passito: colore: giallo dorato o ambrato; odore: intenso, fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Aglianico: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Aglianico passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Aglianico novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Barbera: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: fruttato, floreale; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Barbera passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Barbera novello: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, fruttato, caratteristico; sapore: secco o abboccato, morbido, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Merlot: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: fruttato, floreale; sapore: secco, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Merlot passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Merlot novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Piedirosso: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: fruttato, floreale; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Piedirosso passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Piedirosso novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Sangiovese: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Sangiovese passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Sangiovese novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: fruttato, floreale; sapore: secco, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso passito: colore: rosso rubino o granato più o meno intenso; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato. «Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fruttato, floreale; sapore: secco o abboccato, equilibrato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Bergamasca Igt Zona di produzioneLa indicazione geografica tipica “Bergamasca”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal disciplinare di produzione, è riservata ai seguenti vini: bianco rosso rosso novello moscato rosso rosato La zona di produzione delle Uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Bergamasca” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Endine Gaiano, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola Bergamasca, Monasterolo, Grone, Berzo San Fermo, Casazza, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D’argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De’ Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D’Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D’Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Paladina, ValbremboAlmè, Brembate Sopra, Ponte S. Pietro, Presezzo, Bonate Sopra, Terno D’Isola, Calusco D’Adda, Mozzo, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Curno, Gorle e Pedrengo in provincia di Bergamo. Un tempo la viticoltura era distribuita in tutta la fascia collinare ed anche nella media ed alta pianura, nonché nella pianura dell’Isola. Mentre in collina la vite è sempre stata in coltura principale, in pianura la prevalenza dei vigneti era in coltura secondaria: in questa zona la vite veniva allevata lungo i filari di olmi o di altre essenze legnose. In seguito, con l’estirpazione dei filari di piante legnose e con il progredire della meccanizzazione aziendale, tale coltura si è andata via via riducendo, tanto che attualmente interessa esclusivamente la fascia collinare, dove trova il suo ambiente ideale. Più esattamente ritroviamo queste coltura nella zona collinare vera e propria, che si estende pe runa settantina di chilometri dal fiume Adda al lago di Iseo ed anche in zone considerate montane dalla statistica ufficiale, me che presentano caratteristiche ambientali proprie delle colline e precisamente: la valle Cavallina, la bassa Valle Camonica da Lovere a Rogno, la sponda occidentale del lago d’Iseom l’imbocco della valle Seriana e della valle Brembana.’ Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad IGT “Bergamasca” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. I vini ad IGT “Bergamasca” ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispettivi vitigni, devono essere accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 15%. La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista per la tipologia novello. I vini ad indicazione geografica tipica “Bergamasca”, anche con la specificazione del nome del vitigno di colore analogo, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Bergamasca” bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol acidità totale minima: 4,50 g/l estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. “Bergamasca” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol acidità totale minima: 4,50 g/l estratto non riduttore minimo:16,00 g/l. “Bergamasca” rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol acidità totale minima : 4,50 g/l estratto non riduttore minimo:16,00 g/l. “Bergamasca” novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol acidità totale minima : 4,50 g/l estratto non riduttore minimo:16,00 g/l. “Bergamasca” rosato Schiava: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol acidità totale minima : 4,50 g/l estratto non riduttore minimo:16,00 g/l. La indicazione geografica tipica “Bergamasca” Moscato potrà essere prodotta anche nella tipologia amabile con un contenuto massimo di zuccheri riduttori non superiore a 20,00 g/l. La indicazione geografica tipica “Bergamasca” Moscato potrà essere prodotta anche nella tipologia amabile. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione geografica tipica “Bergamasca”, anche con la specificazione del nome del vitigno di colore analogo, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Bergamasca” bianco: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato e floreale; sapore: secco e sapido. “Bergamasca” rosso: colore: rosso rubino; odore: ampio e intenso; sapore:asciutto e armonico. “Bergamasca” rosato: colore: rosato cerasuolo; odore: delicato e fruttato; sapore:asciutto e armonico. “Bergamasca” novello: colore: rosso rubino; odore: intenso e fruttato; sapore:asciutto e armonico. “Bergamasca” rosato Schiava: colore: rosato cerasuolo; odore: intenso e fruttato; sapore:asciutto e armonico con leggero retrogusto amarognolo. I vini ad indicazione geografica tipica “Bergamasca” con la specificazione del nome di vitigno all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. La indicazione geografica tipica “Bergamasca” Moscato potrà essere prodotta anche nella tipologia amabile. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Bettona Igt Zona di produzioneL’indicazione geografica tipica “Bettona” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia novello; rosati, anche nella tipologia novello. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Bettona” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Bettona, in provincia di Perugia. Vari documenti storici indicano che la viticoltura del territorio Bettonese sia consolidata da decenni in diverse aziende agrarie, alcune delle quali già nei primi anni del 900 avevano addirittura introdotto varietà di uve provenienti dalla regione Alsaziana quali il Merlot e il Cabernet-Sauvignon come miglioratori di vini ottenuti dal Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo. Negli ultimi 10 anni i produttori hanno sentito la necessità di valorizzare il connubio territorio–vite tenuto conto che le tre varietà tradizionali Sangiovese, Trebbiano e Grechetto, grazie alle condizioni edafiche del tutto particolari (l’esposizione al sole nel periodo estivo è di ben 15 ore), possono raggiungere livelli di maturazione che, oltre condizionare la concentrazione zuccherina delle uve, influenzano positivamente anche quella dei componenti minori e cioè le sostanze coloranti ed aromatiche conferendo ai vini corrispondenti vere e proprie specificità organolettiche. E’ proprio su queste basi che sono stati elaborate delle schede tecniche mediante le quali i produttori possono seguire in campo gli “indici di maturazione” e procedere così in maniera omogenea all’inizio della vendemmia. I sistemi di allevamento e le tecniche agronomiche di coltivazione sono stati aggiornate nel tempo, da una parte da trasformando gli impianti a guyot in cordone speronato corto, dall’altra, aumentando il numero di ceppi ad ettaro (fino a 5000). La possibilità di incentivare la meccanizzazione ha comportato l’esecuzione tempestiva delle operazioni gestionali del vigneto ivi compresa una migliore e più efficace lotta anticrittogamica, consentendo di avviare alla vinificazione uve rispondenti al disciplinare e perfettamente indenni da marciumi vari. In cantina sono state adottate tecnologie le cui variabili di processo, definite specificatamente per le tre tipologie di vini a I.G.T., da consentono di esaltare le caratteristiche analitiche chimiche e sensoriali nel pieno rispetto del disciplinare. In particolare preme far presente l’introduzione della “macerazione carbonica” e delle sue variabili di processo (temperatura e tempo) per la produzione del “Novello di Bettona”, e la definizione di due specifici “indici di maturazione fenolica” per la destinazione rispettivamente di un “Rosso di Bettona” di pronta beva e di un “Rosso di Bettona” ottenuto dopo lunga macerazione-fermentazione, maturazione di alcuni mesi in legno americano e successivo affinamento di altrettanti mesi in bottiglia. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Bettona” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L’indicazione geografica tipica «Bettona» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, così come identificati al comma 2, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria fino ad un massimo del 15%. L’indicazione geografica tipica “Bettona” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. I vini a indicazione geografica tipica “Bettona”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Bettona” Bianco, anche nella tipologia frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Bettona” Rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Bettona” Rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Bettona” Rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica “Bettona”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Bettona” Bianco, anche nella tipologia frizzante: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: vinoso, delicato, fruttato; sapore: sapido, vivace, fresco, armonico. “Bettona” Rosso: colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento; sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo, piacevolmente tannico. “Bettona” Rosso novello: colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso; odore: vinoso, delicato, gradevole; sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo. “Bettona” Rosato: colore: rosa cerasuolo luminoso ed intenso; odore: vinoso, fresco e vivace, con sentori floreali e delicati richiami fruttati sapore: armonico, fresco e fragrante, sapido e con retrogusto gradevolmente amarognolo. I vini a indicazione geografica tipica “Bettona” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Bianco di Castelfranco Emilia Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l ’indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell’Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena. La civiltà del vino è talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell’ambiente la straordinaria capacità di mantenere i confini e l’identità del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama. La media pianura delle province di Bologna e di Modena, storicamente città rivali, Bologna per l’appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo ducato legato ai casa reale d’Asburgo Lorena. Chi appena più di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant’Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montù, trebbiano, albana) con prevalenza del montù. Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l’antichissima tradizione del vino bianco della zona di “Castelfranco Emilia” un tempo città fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese. Compare subito anche il vitigno “montù” che nel 1823 viene individuato dall’Acerbi con il sinonimo di “montonego” come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono state riportate nel “saggio di ampelografia universale” di Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo “viticoltura” scrive della presenza del vitigno “montù” nella pianura tra Modena e Bologna, cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo, per lo più ottenuto mescolando uve “montù” assieme ad altre varietà a bacca bianca coltivate nella zona come il l’albana e il trebbiano. Anche nel testo “uve da vino” di Norberto Marzotto di cita il “montù” coltivato con altre varietà a bacca bianca quali: albana, alionza, forcello, trebbiano e altre. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante. I vini a indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Montù in percentuale non inferiore al 60%. Possono concorre, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. Per il vino a indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale. I vini a indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: Bianco di Castelfranco Emilia: Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol; Acidità totale minima: 5,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. Bianco di Castelfranco Emilia Frizzante: Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol; Acidità totale minima: 5,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: Bianco di Castelfranco Emilia: Colore: giallo paglierino Odore: gradevole, caratteristico, vinoso Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo. Bianco di Castelfranco Emilia Frizzante: Spuma: fine e persistente o vivace Colore: giallo paglierino Odore: gradevole, caratteristico, vinoso Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo. Abbinamenti e temperatura di servizioBianco di Castelfranco Emilia: ottimo per aperitivi, si abbina a piatti di pesce e carni bianche. Temperatura di servizio 10° - 12°C. | ||||
Calabria Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia nella regione Calabria. Dal punto di vista territoriale, montagne, altopiani, colline, più o meno ripide ed elevate dominano la situazione, lasciando al piano ben poco spazio, inferiore al 10% del territorio regionale e con poche pianure di bella estensione (Sant’Eufemia, Sibari, e Gioia ). Dal punto di vista economico, quindi, l’agricoltura non trova nell’andamento del suolo un alleato per la sua diffusione e produzione. Le migliori possibilità di sviluppo spettano alle produzioni specializzate che, non hanno bisogno di grandi e comodi spazi e che soprattutto sanno portare un valore aggiunto in grado di ricompensare in modo adeguato costi produttivi elevati e forti impegni professionali e operatrici. La produzione vitivinicola in particolare, vanta tradizioni solide, riconducibili addirittura ai contatti con il popolo greco durante il primo millennio a.C.. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L'indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione di uno dei vitigni, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Calabria» Bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Calabria» Bianco passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Calabria» Bianco spumante: titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00 % vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Calabria» Rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Calabria» Rosso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Calabria» Rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Calabria» Rosso spumante: titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,00 % vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Calabria» Rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Calabria» Rosato spumante: titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. I vini a indicazione geografica tipica «Calabria», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “vivace” e “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo: - Calabria bianco, rosso e rosato vivace 10,50% vol; - Calabria bianco frizzante 10,00% vol; - Calabria rosso e rosato frizzante 10,50% vol. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Calabria» Bianco: colore: giallo paglierino scarico; odore: gradevole, caratteristico; sapore: fresco, armonico. «Calabria» Bianco passito: colore: giallo paglierino intenso; odore: intenso, caratteristico; sapore: dolce, delicato. «Calabria» Bianco spumante: spuma: regolare, persistente; colore: giallo paglierino; odore: fragrante, caratteristico; sapore: sapido, da extra brut a dry. «Calabria» Rosso: colore: rosso più o meno carico; odore: vinoso, caratteristico; sapore: armonico, tipico. «Calabria» Rosso passito: colore: rosso carico; odore: intenso, gradevole; sapore: dolce, armonico. «Calabria» Rosso novello: colore: rosso intenso; odore: complesso, fruttato; sapore: morbido, armonico. «Calabria» Rosso spumante: spuma: regolare, persistente; colore: rosso più o meno intenso; odore: delicato, fragrante; sapore: pieno, da extra brut a dry. «Calabria» Rosato: colore: rosa più o meno intenso; odore: fine, caratteristico; sapore: armonico, gradevole. «Calabria» Rosato spumante: spuma: regolare, persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: ampio e composito; sapore: fresco e armonico, da extra brut a dry. I vini a indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Camarro Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica “Camarro” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Camarro” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani. Nel corso dei secoli la vite e il vino sono stati sempre una presenza costante in questo territorio, insieme alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione di olio, sin dai tempi della colonzzazione dei greci. L'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola persiste anche durante il periodo di Roma imperiale. Ne “Il libro Ruggero” di Al Idrisi si narra della coltivazione della vite all’epoca dei Normanni, ma che la stessa ha acquistato notevole sviluppo nel 1773 con Woodhouse e la nascita del vino Marsala. E' stata riconosciuta IGT con decreto ministeriale 10 ottobre 1995. Nel 2007, a Partanna, è stato inaugurato, nel Castello Grifeo, il Museo Archeologico/storico e del vino, ripescando tra il grande patrimonio dei resti dell'età del bronzo e neolitico, un ricco patrimonio di opere e documenti del periodo Grifeo (XI secolo) e dell'altrettanto vasta tradizione contadina e vitivinicola. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica “Camarro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. La indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un massimo del 15%. L’indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione; - l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute. L’indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione di uno o due dei vitigni, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Camarro” bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. “Camarro” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Camarro” rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. I vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo: “Camarro” frizzante: 9,00% vol; “Camarro” novello: 11,00% vol. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: “Camarro” bianco: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato; sapore: da secco a dolce, tipico, sapido. “Camarro” rosso: colore: rosso rubino; odore: complesso, fruttato; sapore: da secco a dolce, armonico, tipico. “Camarro” rosato: colore: rosato cerasuolo; odore: intenso, persistente; sapore: da secco a dolce, tipico, caratteristico. I vini a indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Campania Igt Zona di produzione e storiaLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione Campania. La Campania ha sicuramente rappresentato uno dei primi e più rilevanti centri di insediamento, di coltivazione, di studio e di diffusione di questa coltura. Non si può, quindi, considerare un caso che proprio i grandi vini dell’antichità, come il Falerno, il Greco, il Faustiniano, il Caleno, fossero prodotti in Campania. I vitigni campani, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti i discendenti degli antichi vitigni denominati come Vitis Hellinica, Alinea Gemina, Vitis Apiana, tanto per citare i più importanti. I migliori vini dell’antichità – i vini degli imperatori per intenderci – venivano prodotti in Campania, dove si sviluppò la cultura del vino, come dimostrano molteplici reperti ritrovati nei siti archeologici disseminati in ambito regionale. La più interessante zona archeologica del mondo, quella di Ercolano e Pompei, è stata la più completa fonte di testimonianze circa gli usi e i costumi dell’epoca, ed i simboli ed i riferimenti enoici sono sicuramente fra i più ricorrenti. I vitigni campani venivano studiati, descritti, classificati e selezionati in modo da diffonderne solo le varietà migliori, quelle in grado di produrre vini di pregio. Incantevoli sono le descrizioni dei vitigni campani compiute da Plinio, Columella, Virgilio, Catone, quelli che possono essere considerati i primi esperti di vitivinicoltura dell’umanità. I numerosi testi latini che ci sono giunti sono ricchi di precisi riferimenti alle tecniche agronomiche ed anche enologiche adottate; la bibliografia, ma anche le raffigurazioni e la scultura, narrano dell’importanza della vite e del vino nella civiltà classica, ed evidenziano il ruolo predominante che l’attuale territorio campano ha avuto nello sviluppo e diffusione della “cultura del vino”. In tutte le regioni italiane la viticoltura ha antiche tradizioni, ma mai come in Campania queste tradizioni sono arrivate fino a noi quasi intatte. Conosciuta ai tempi degli antichi romani come "Campania Felix", (Campania felice) in virtù della consistente produzione vinicola, grazie alle cure amorevoli dei suoi vignaioli, ha conservato nei secoli forme di allevamento e vitigni di origine antichissima. Se il nostro Mezzogiorno, infatti, è sempre stato giustamente considerato un territorio di transito della vite, che dall’Asia Minore e dalla Grecia si diffuse lungo le coste del Mediterraneo e verso l’Europa continentale, la Campania ha sicuramente rappresentato uno dei primi e più rilevanti centri di insediamento, di coltivazione, di studio e di diffusione di questa coltura. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica La indicazione geografica tipica «Campania» e' riservata ai seguenti vini: a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso; c) rosati, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso. I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel presente disciplinare. La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Campania», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Campania» Aglianico: titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Campania» Piedirosso: titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Campania» Primitivo: titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Campania» Sciascinoso: titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Campania» bianco: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Campania» rosso: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Campania» rosato: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Campania» Coda di Volpe: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Campania» Falangina: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Campania» Fiano: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Campania» Greco: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Campania» Moscato: titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Campania» Passito a bacca bianca: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Campania» Passito a bacca nera: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. I vini a indicazione geografica tipica «Campania», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “novello”, “frizzante”, e “amabile” all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo: «Campania» Novello 11.50%; «Campania» Frizzante 11%; «Campania» Amabile 11.50%. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione geografica tipica «Campania», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Campania» Aglianico: colore: rubino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato, caratteristico; sapore: secco, di corpo, equilibrato. «Campania» Piedirosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: fruttato, vinoso, caratteristico; sapore: secco, armonico. «Campania» Primitivo: colore: rubino più o meno intenso a volte tendente al granato; odore: floreale, fruttato, vinoso, caratteristico; sapore: secco, di corpo, equilibrato. «Campania» Sciascinoso: colore: rubino più o meno intenso; odore: floreale, vinoso, caratteristico; sapore: secco, equilibrato a volte morbido. «Campania» bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fruttato, floreale; sapore: secco, equilibrato, a volte amabile. «Campania» rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, equilibrato, a volte amabile. «Campania» rosato: colore: rosa più o meno intenso; odore: floreale, caratteristico; sapore: secco, equilibrato, a volte amabile. «Campania» Coda di Volpe: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, delicato, caratteristico; sapore: secco, equilibrato. «Campania» Falangina: colore: paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato, caratteristico; sapore: secco, equilibrato. «Campania» Fiano: colore: paglierino più o meno intenso; odore: floreale, caratteristico; sapore: secco, equilibrato. «Campania» Greco: colore: giallo paglierini più o meno intenso; odore: fruttato, caratteristico; sapore: secco, fresco, equilibrato, tipico. «Campania» Moscato: colore: giallo paglierino più o meno intenso, tendente al dorato odore: floreale, fruttato, intenso, caratteristico sapore: aromatico, a volte abboccato, amabile o dolce. «Campania» Passito a bacca bianca: colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza. «Campania» Passito a bacca nera: colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato; sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Cannara Igt Zona di produzioneLa IGT “Cannara” è riservata ai seguenti vini: rosso; rosso passito. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Cannara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cannara, Bettona, Bevagna, in provincia di Perugia. Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione che, per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino “Cannara”. La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: dal punto di vista archivistico la vocazione alla vitivinicoltura è documentata dagli statuti comunali delle città della denominazione, che contengono numerosi capitoli che stabilivano le zone da destinare a vigneto, le modalità per determinare l’epoca della vendemmia e regolavano il commercio del vino. Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica avvenuta con Decreto del Ministero delle Risorse Agricole del 18 Novembre 1995 ed alla modifica del 13 Agosto 1997. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica “Cannara” rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L’indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno idoneo alla coltivazione nella Regione Umbria. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbriae presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%. L’indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione di due vitigni, anche nella tipologia passito, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. I vini ad IGT “Cannara” con la specificazione di uno o due vitigni di cui sopra, possono essere prodotti anche nella tipologia passito. I vini ad IGT “Cannara” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Cannara” rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. “Cannara” rosso passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. Caratteristiche organolettiche“Cannara” rosso: colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento; sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo; piacevolmente tannico, con sentori di legno tostato quando sottoposto ad invecchiamento. “Cannara” rosso passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento; sapore: dolce, pieno, morbido, armonico, fruttato, caratteristico. I vini a indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Catalanesca del Monte Somma Igt Zona di produzioneLa indicazione geografica tipica “Catalanesca del Monte Somma ” è riservata al mosto e ai vini per le seguenti tipologie: “Catalanesca del Monte Somma” bianco; “Catalanesca del Monte Somma” passito. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica «Catalanesca del Monte Somma» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni: San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti in provincia di Napoli. La varietà da sempre conosciuta con il nome Catalanesca, Catalana o Uva Catalana. La presenza di queste uva nella zona vesuviana, sembra risalire al 1500. Froio nel 1878, la cita tra i vitigni coltivati nella provincia e consiglia il miglior modo di vinificarla. Semmola (1848) “Matura nella seconda di ottobre; ma si conserva lungamente sulla pianta. Il vino, scarso ma generoso, aromatico grato: si vuol unire alle altre uve bianche e dà nerbo a questo vino. Molto fruttifero. Si coltiva superando in dolcezza e sapore quella di qualunque altro luogo”. Già il De Giudice (1912) descriveva “l’esposizione al Nord, oltre a favorire la produzione dell’uva tardiva, influisce anche sulla conservazione, perché esposta ai venti secchi di tramontana che ostacolano il ristagno dell’aria”. Da uno studio finalizzato ad accertarne le qualità enologiche del vitigno scrive Moio (2002) “Risulta evidente che l’uva Catalanesca è in grado di raggiungere un’elevata gradazione zuccherina e l’acidità totale e il pH è tale da permettere l’ottenimento di un vino bianco secco caratterizzato da un buon equilibrio gustativo”. Dal punto di vista aromatico il vino ottenuto dall’uva Catalanesca presente note fruttate con odori tipici di albicocca secca e miele. Già al secondo anno d’invecchiamento l’odore evolve in note minerali dominanti come i grandi vitigni d’interesse enologico. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini “Catalanesca del Monte Somma” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: “Catalanesca del Monte Somma” bianco: Catalanesca bianca, minimo 85%; Altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%. “Catalanesca del Monte Somma” passito: Catalanesca bianca, minimo 85%; Altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%. I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Catalanesca del Monte Somma» bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Catalanesca del Monte Somma» passito: titolo alcolometrico volumico potenziale di 16,00-17,00% vol. di cui svolto 13,50-14,00% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. E' in facoltà' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal disciplinare. Caratteristiche organoletticheI vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Catalanesca del Monte Somma» bianco: colore: giallo paglierino; odore: intenso, floreale, fruttato; sapore: caratteristico, secco. «Catalanesca del Monte Somma» passito: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, tipico; sapore: dolce, aromatico, caratteristico. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. Abbinamenti e temperatura di servizioCatalanesca del Monte Somma bianco: si abbina a piatti che richiedono sapidità e freschezza: crostacei, crema di ceci. Temperatura di servizio 8° - 10°C. Catalanesca del Monte Somma passito: si abbina alla pastiera napoletana e alla pasticceria classica. Temperatuta di servizio 10°C. | |
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Civitella d'Agliano Igt Zona di produzioneL’Indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nella tipologia frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; con la specificazione del nome del vitigno di cui al presente articolo, anche nelle tipologie frizzante e novello, quest’ultimo limitatamente ai rossi. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» comprende l’intero territorio amministrativo di Civitella d’Agliano in provincia di Viterbo. Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Civitella D’Agliano”. Il territorio di Civitella D’Agliano ricade nell’area dell’antica Etruria meridionale dominata dalle città di Volsinii (l’attuale Orvieto) e Nova Volsinii, l’odierna Bolsena. Presso gli Etruschi la coltivazione della vite raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo. Per quanto riguarda le zone e i vitigni coltivati dagli Etruschi, alcuni scritti di Plinio testimoniano in modo abbastanza preciso la produzione vitivinicola in Etruria. A Gravisca (antico porto di Tarquinia) e nell'antica Statonia (nel territorio di Vulci) già nel 540-530 a.C. i vigneti erano in grado di fornire una produzione sufficiente ad alimentare un rilevante commercio esterno. La coltivazione della vite continuò ed ebbe maggiore espansione ad opera dei Romani; passò indenne attraverso i secoli bui, tanto che nel 1833 il Rampoldi “Nella Corografia dell’Italia” riporta, descrivendo la città di Civitella D’Agliano, “posta… sopra un alto colle abbondante di viti”, ed il Moroni nel “Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica” del 1860 “..il territorio è ferace d’ogni genere e abbonda assai di viti.”. Negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola (1883) sono indicati come maggiormente coltivati i vitigni a bacca bianca Verdello, Procanico e Grechetto ed a bacca rossa Aleatico; ancora oggi questi vitigni rientrano nella base ampelografica dell’IGT. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. L’indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia, Sangiovese, Trebbiano, Grechetto rosso, Grechetto e Chardonnay è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigenti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, fino ad un massimo del 15%. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica « Civitella d’Agliano » è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla coltivazione nella regione Lazio iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione; - l’indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni. I vini a indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Civitella d’Agliano» bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. E’ prevista la tipologia frizzante. «Civitella d’Agliano» rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. E’ prevista la tipologia frizzante. «Civitella d’Agliano» rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. « Civitella d’Agliano » rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E’ prevista la tipologia frizzante. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Civitella d’Agliano» bianco: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, secco, sapido. «Civitella d’Agliano» rosso: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: armonico, tipico. «Civitella d’Agliano» rosso novello: colore: rosso rubino con riflessi violacei; odore: complesso, fruttato; sapore: armonico, tipico. « Civitella d’Agliano » rosato: colore: rosato cerasuolo più o meno intenso; odore: fine, gradevole; sapore: armonico, delicato, vellutato. I vini a indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Colli Aprutini Igt Colli Aprutini Igt Zona di produzione e storiaLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo. La prima vera testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, in particolare nell’area Aprutina, come ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Il territorio citato da Polibio era proprio quello a ridosso dell’area Piceno-Aprutina ossia l’attuale provincia di Teramo che, sin da allora, era rinomata per la qualità dei suoi vini. Dopo Polibio sono stati numerosi gli autori che nei loro scritti hanno descritto ed elogiato la vitivinicoltura della terra Aprutina. Ma accanto alle eloquenti parole di scrittori famosi, si affiancano anche quelle altrettanto chiare dell’avvocato Gian Francesco Nardi (1746-1813) che, nell’opera Saggi su l’Agricoltura Arti e Commercio della provincia di Teramo pubblicata nel 1789, a proposito della vitivinicoltura nel circondario teramano riferisce: “Noi tutto giorno attendiamo a coltivare le vigne. Elleno sono così feraci, che in alcuni anni restano invendemiate per mancanza di vasi, che ne rattengano il liquore. Eppure ancora non sappiamo fare un buon vino, che compriamo dall’Estero, quando ce ne venga la voglia. Sono infinite le qualità delle nostre uve, si maturano perfettamente, e divengono dolcissime; ma ignoranti ed indolenti fino alla stupidezza ci è incognito fino il di loro nome vero”. Ma grazie all’instancabile opera del senatore e ministro del Regno d’Italia Giuseppe Devincenzi (1846-1903) la viticoltura teramana si avviò ben presto verso un rapido rinnovamento che pose questo territorio tra i primi in Italia. Il Devincenzi, Ministro dell’Agricoltura Industria e Commercio dal 1871 al 1874 nonché Presidente della Società dei Viticoltori Italiani, costituita nel 1884, in un Indirizzo ai proprietari ed ai coltivatori del 1885 faceva importanti considerazioni sulla coltivazione e sulla qualità dei vini, indicando anche gli indirizzi agronomici ed enologici da prendere ad esempio per produrre buoni vini. Il lungo percorso storico che ha caratterizzato la viticoltura teramana ha trovato, a metà degli ’90 del novecento, nel riconoscimento di una sottozona del Montepulciano d’Abruzzo e di una specifica denominazione di territorio, il Controguerra, i punti di maggiore qualificazione della produzione vinicola dell’area in oggetto, ritenuta l’area di produzione dei vini più interessanti d’Abruzzo. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; - rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; - rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Verdicchio, Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino . Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; - l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute. I vini a indicazione geografica tipica «Colli Aprutini», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colli Aprutini” Bianco e Bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Colli Aprutini” Rosso e Rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. “Colli Aprutini” Rosato e Rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. “Colli Aprutini” Bianco Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colli Aprutini” Rosso Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,50 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colli Aprutini” Rosso Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colli Aprutini” Rosato Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l. “Colli Aprutini” Bombino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colli Aprutini” Chardonnay: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colli Aprutini” Cococciola: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Falanghina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli Aprutini” Fiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli Aprutini” Malvasia: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Manzoni bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli Aprutini” Montonico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Moscato: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli Aprutini” Passerina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Pecorino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Pinot bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Pinot grigio: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Riesling: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Sauvignon: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Trebbiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Verdicchio: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Vermentino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli Aprutini” Aglianico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Barbera: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Ciliegiolo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Malbech: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Merlot: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Pinot nero: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Primitivo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli Aprutini” Sangiovese: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colli Aprutini” Syrah: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Colli Aprutini», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colli Aprutini” Bianco e Bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, secco, sapido. “Colli Aprutini” Rosso e Rosso frizzante: colore: rosso rubino; odore: fruttato, complesso; sapore: armonico, tipico. “Colli Aprutini” Rosato e Rosato frizzante: colore: rosa più o meno carico; odore: intenso, persistente; sapore: tipico, caratteristico, secco. “Colli Aprutini” Bianco Passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, secco, sapido. “Colli Aprutini” Rosso Passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dolce, armonico e vellutato. “Colli Aprutini” Rosso Novello: - colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colli Aprutini” Rosato Novello: - colore: rosa più o meno carico; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colli Aprutini” Bombino: - colore: giallo paglierino; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colli Aprutini” Chardonnay: - colore: giallo paglierino poco intenso; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colli Aprutini” Cococciola: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colli Aprutini” Falanghina: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, floreale, delicato, caratteristico. - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colli Aprutini” Fiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: gradevole, delicato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colli Aprutini” Malvasia: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colli Aprutini” Manzoni bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colli Aprutini” Montonico: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo. “Colli Aprutini” Moscato: - colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato. - sapore: secco, morbido, armonico. “Colli Aprutini” Passerina: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati; - odore: gradevole, fresco, fiorale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colli Aprutini” Pecorino: - colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico. “Colli Aprutini” Pinot bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato; - sapore: fresco, gradevolo, persistente, caratteristico. “Colli Aprutini” Pinot grigio: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente. “Colli Aprutini” Riesling: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole; - sapore: gradevole, persistente. “Colli Aprutini” Sauvignon: - colore: giallo paglierino; - odore: caratteristico, delicato; - sapore: asciutto, fresco, piacevole. “Colli Aprutini” Trebbiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; - sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato. “Colli Aprutini” Verdicchio: - colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato, caratteristico e delicato; - sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo. “Colli Aprutini” Vermentino: - colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini; - odore: profumo caratteristico delicato e gradevole; - sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo. “Colli Aprutini” Aglianico: - colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, floreale, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico, armonico. “Colli Aprutini” Barbera: - colore: rosso rubino intenso; - odore: intenso, caratteristico, etereo; - sapore: secco, armonico e rotondo. “Colli Aprutini” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - colore: rosso rubino ; - odore: erbaceo, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico. “Colli Aprutini” Ciliegiolo: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colli Aprutini” Malbech: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, mediamente acido, caratteristico. “Colli Aprutini” Merlot: - colore: rosso rubino; - odore: fruttato e caratteristico; - sapore: asciutto, morbido, caratteristico. “Colli Aprutini” Pinot nero: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico. “Colli Aprutini” Primitivo: - colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, morbido. “Colli Aprutini” Sangiovese: - colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei. - odore: vinoso, caratteristico. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. “Colli Aprutini” Syrah: - colore: rosso rubino. - odore: delicato, caratteristico, gradevole. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | Territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo. | |||
Colli Cimini Igt Colli Cimini Igt Zona di produzione e storiaLa indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini: bianco; bianco frizzante; bianco novello; bianco passito; bianco vendemmia tardiva; rosso; rosso frizzante; rosso novello; rosato; rosato frizzante; con la specificazione del nome di uno, due o tre vitigni, anche nelle tipologie frizzante per i bianchi, rossi e rosati, passito e vendemmia tardiva limitatamente ai bianchi, novello limitatamente ai rossi e ai bianchi. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo. Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Colli Cimini”. La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, iniziata sicuramente dagli Etruschi, raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo. Ad opera dei Romani la coltivazione della vite ebbe maggiore espansione e continuò e si amplio sotto lo Stato della Chiesa. Il Moroni, nel Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica del 1860, riporta numerose notizie circa la produzione di vino nell’area delimitata. Per Canepina scrive “produce copiosa quantità di castagne, vino”, per Capranica “..produce in abbondanza ottimo vino..”, per Carbognano “..produce ottimo vino, che si conserva in fresche grotte fuori e dentro il paese..”, per Corchiano “..esistono molte fresche grotte, incavate nel tufo, che servono da cantine..” per Gallese scrive “..produce di tutto e in abbondanza, grano, granturco, vino..” ed infine per Vignanello “..il territorio precipuamente produce vino squisito, che gareggia coll’orvietano, ed è la più grande risorsa sua, massima in quest’ultimi anni, per essere stato quasi esente dalla deplorevole infezione delle viti, ne commercia con Roma e altrove.” La zona con spiccata attitudine viticola (media collina e terre vulcaniche), e la base ampelografica composta in prevalenza da vitigni laziali, e comunque ampia, permette di produrre vini tipici ed inconfondibili Negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola (1883) sono indicati come maggiormente coltivati i vitigni a bacca bianca Bello, Greco, Moscatello, Petino, Procanico, Romanesco e Rossetto ed a bacca rossa Aleatico, Cannaiola, Porcina e Prugnolo. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. L'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Comini» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione; - l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni. I vini a indicazione geografica tipica «Colli Cimini», anche con la specificazione del o dei nomi del vitigni, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Colli Cimini» bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. E’ prevista la tipologia frizzante. «Colli Cimini» bianco novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Colli Cimini» bianco passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9,00% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli Cimini» bianco vendemmia tardiva: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli Cimini» rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. E’ prevista la tipologia frizzante. «Colli Cimini» rosso novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Colli Cimini» rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E’ prevista la tipologia frizzante. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Colli Cimini», anche con la specificazione del o dei nomi del vitigni, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Colli Cimini» bianco: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Colli Cimini» bianco novello: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Colli Cimini» bianco passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: dolce, caratteristico, sapido. «Colli Cimini» bianco vendemmia tardiva: colore: giallo dorato; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, caratteristico, sapido. «Colli Cimini» rosso: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Colli Cimini» rosso novello: colore: rosso rubino; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Colli Cimini» rosato: colore: rosato cerasuolo più o meno intenso; odore: fine, gradevole; sapore: dal secco al dolce, armonico, delicato, vellutato, a volte vivace. I vini a indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Colli del Limbara Igt Colli del Limbara Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica "Colli del Limbara" è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colli del Limbara" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, Budoni e San Teodoro in Provincia di Olbia-Tempio e Viddalba in Provincia di Sassari. La coltivazione della vite e i processi di addomesticamento e trasformazione della “Vitis vinifera silvestris", hanno fatto parte della vita dei territori Galluresi dalla prima Età del Ferro fino ai giorni nostri. Le testimonianze si possono constatare per tutti i diversi periodi storici che hanno caratterizzato le aree ricadenti all’interno dell’IGP Colli del Limbara. Presso il Nuraghe “Li Prisciona”, in agro di Arzachena, sono stati ritrovati vari contenitori “da vino” che si sono modificati e evoluti in forme tipiche: “brocche askoidi” e piccoli “askos” in ceramica di squisita fattura. Altri reperti risalenti al periodo punico e successivamente romano, sono stati rinvenuti a Olbia sia nella necropoli che presso la fattoria romana di S’Imbalconadu, recentemente riportata alla luce, dove è presente un ambiente per la trasformazione dell’uva e sono ben documentate le attrezzature per la vinificazione. Nel periodo romano vengono introdotte nuove varietà di vite, in particolare il Moscato ed il Nasco attraverso i porti di Karalis, Tharros e Olbia. La viticoltura si diffonde in tutta la Sardegna, come dimostrano vari toponimi, che interessano anche alcuni territori dell’IGP, in particolare Vineolae (Vignola), e si ritrovano molti sinonimi dialettali di evidente origine latina, come “su laccu” per la vasca di pigiatura e “pastinai sa bingia” nel senso di impiantare un nuovo vigneto. Al periodo di dominazione romana segue quello bizantino. Successivamente la Sardegna viene suddivisa in quattro giudicati , uno dei quali fu quello Gallurese. Fu questo un periodo caratterizzato dalla nascita di monasteri circondati da coltivazioni e vigne. Nel corso del periodo giudicale (900 – 1400) vennero emanate le prime norme a difesa delle colture agricole e la “Carta de Logu” di Eleonora di Arborea (1392), codice legislativo che rimase in vigore sino al periodo piemontese. Con la dominazione spagnola vengono introdotti diversi vitigni tuttora coltivati ed importanti nell’economia viticola attuale quali il Cannonau (in Gallura Cannonatu), i Bovali ed il Girò. Alla fine del 700 arriva attraverso la Corsica il Vermentino. Altri studiosi citano il territorio Gallurese nei diversi loro lavori, il Manca dell’Arca descrive la viticoltura gallurese nel suo testo “Agricoltura della Sardegna – 1780” evidenziando le differenze qualitative tra le produzioni interne collinari e quelle litoranee, mentre il Casalis nel 1833, sempre parlando della Gallura descrive superficie vitate e produzioni evidenziando le quantità tali da giustificare il commercio verso le aree esterne: ”Fiorente era il commercio dei vini: i lusinchi viaggiano a vendere i loro vini, e ne vendono pure i nuchesi e calangianesi”. Evidenzia inoltre, trattando dei singoli paesi, la qualità eccezionale di alcune zone. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini a indicazione geografica tipica "Colli del Limbara" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, a bacca di colore corrispondente. L'indicazione geografica tipica "Colli del Limbara", col la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica "Colli del Limbara" con la specificazione di uno dei vitigni possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa. I vini a indicazione geografica tipica "Colli del Limbara", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: "Colli del Limbara" bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Colli del Limbara" rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Colli del Limbara" rosato: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Colli del Limbara" novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Colli del Limbara" bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Colli del Limbara" rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Colli del Limbara" rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol acidità totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore minimo: 14 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica "Colli del Limbara", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: "Colli del Limbara" bianco: colore: dal bianco carta al giallo ambrato odore:caratteristico sapore:dal secco al dolce. "Colli del Limbara" rosso: colore: da rosso rubino tenue a rosso rubino carico tendente al granato con la maturazione odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce. "Colli del Limbara" rosato: colore: dal rosa al cerasuolo odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce. "Colli del Limbara" novello: colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino odore: caratteristico sapore: dal secco all’abboccato. "Colli del Limbara" bianco frizzante: spuma: fine, evanescente colore: dal bianco carta al giallo odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce, frizzante. "Colli del Limbara" rosso frizzante: spuma: fine, evanescente colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce, frizzante. "Colli del Limbara" rosato frizzante: spuma: fine, evanescente colore: dal rosa al cerasuolo odore: caratteristico sapore: dal secco al dolce, frizzante. I vini a indicazione geografica tipica “Colli del Limbara” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Colli del Sangro Igt Colli del Sangro Igt Zona di produzione e storiaLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti. La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani, si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area frentana. Infatti una preziosa testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577). Grazie poi agli Scherzi ditirambici di fra’ Berbardo Maria Valera (1711-1783), nativo di Giuliano Teatino in provincia di Chieti, composti nella seconda metà del ‘700, siamo in grado di conoscere i nomi di due vini regionali assai richiesti per le loro qualità organolettiche: il bianco di Castellamare, a quei tempi ascritta all’Abruzzo Ulteriore Primo e posta sulla sponda sinistra della foce del fiume Pescara, e la Lacrima di Tollo, un rosso, quest’ultimo, che il frate cappuccino ritiene di gran lunga superiore al Montepulciano (quello della Toscana) degustato mentre era al Convento dell’Ordine a Siena, ma che era del tutto sconosciuto nella zona Frentano-Marrucina (Lanciano-Chieti). Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”. Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, a partire dai primi anni cinquanta del novecento, soprattutto a seguito della nascita di numerose cantine sociali, quest’area è diventata una tra le più importanti dal punto di vista viticolo a livello regionale, sia per quantità ma anche per qualità dei vini che oggi essa riesce ad esprimere. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; - rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; - l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute. I vini a indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colli del Sangro” Bianco e Bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Colli del Sangro” Rosso e Rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. “Colli del Sangro” Rosato e Rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. “Colli del Sangro” Bianco Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colli del Sangro” Rosso Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,50 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colli del Sangro” Rosso Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colli del Sangro” Rosato Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l. “Colli del Sangro” Chardonnay: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colli del Sangro” Cococciola: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Falanghina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli del Sangro” Fiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli del Sangro” Garganega: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli del Sangro” Greco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colli del Sangro” Malvasia bianca lunga: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Manzoni bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli del Sangro” Montonico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Moscato: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colli del Sangro” Passerina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Pecorino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Pinot bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Pinot grigio: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Riesling: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Sauvignon: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Trebbiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Vermentino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colli del Sangro” Aglianico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli del Sangro” Barbera: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli del Sangro” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli del Sangro” Ciliegiolo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli del Sangro” Merlot: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli del Sangro” Pinot nero: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli del Sangro” Primitivo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colli del Sangro” Sangiovese: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colli del Sangro” Syrah: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colli del Sangro” Bianco e Bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, secco, sapido. “Colli del Sangro” Rosso e Rosso frizzante: colore: rosso rubino; odore: fruttato, complesso; sapore: armonico, tipico. “Colli del Sangro” Rosato e Rosato frizzante: colore: rosa più o meno carico; odore: intenso, persistente; sapore: tipico, caratteristico, secco. “Colli del Sangro” Bianco Passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, secco, sapido. “Colli del Sangro” Rosso Passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dolce, armonico e vellutato. “Colli del Sangro” Rosso Novello: - colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colli del Sangro” Rosato Novello: - colore: rosa più o meno carico; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colli del Sangro” Chardonnay: - colore: giallo paglierino poco intenso; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colli del Sangro” Cococciola: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colli del Sangro” Falanghina: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, floreale, delicato, caratteristico. - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colli del Sangro” Fiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: gradevole, delicato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colli del Sangro” Garganega: - colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli; - odore: gradevole, delicato, caratteristico. - sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo. “Colli del Sangro” Greco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colli del Sangro” Malvasia bianca lunga: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colli del Sangro” Manzoni bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colli del Sangro” Montonico: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo. “Colli del Sangro” Moscato: - colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato. - sapore: secco, morbido, armonico. “Colli del Sangro” Passerina: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati; - odore: gradevole, fresco, fiorale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colli del Sangro” Pecorino: - colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico. “Colli del Sangro” Pinot bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato; - sapore: fresco, gradevolo, persistente, caratteristico. “Colli del Sangro” Pinot grigio: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente. “Colli del Sangro” Riesling: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole; - sapore: gradevole, persistente. “Colli del Sangro” Sauvignon: - colore: giallo paglierino; - odore: caratteristico, delicato; - sapore: asciutto, fresco, piacevole. “Colli del Sangro” Trebbiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; - sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato. “Colli del Sangro” Vermentino: - colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini; - odore: profumo caratteristico delicato e gradevole; - sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo. “Colli del Sangro” Aglianico: - colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, floreale, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico, armonico. “Colli del Sangro” Barbera: - colore: rosso rubino intenso; - odore: intenso, caratteristico, etereo; - sapore: secco, armonico e rotondo. “Colli del Sangro” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - colore: rosso rubino ; - odore: erbaceo, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico. “Colli del Sangro” Ciliegiolo: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colli del Sangro” Merlot: - colore: rosso rubino; - odore: fruttato e caratteristico; - sapore: asciutto, morbido, caratteristico. “Colli del Sangro” Pinot nero: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico. “Colli del Sangro” Primitivo: - colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, morbido. “Colli del Sangro” Sangiovese: - colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei. - odore: vinoso, caratteristico. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. “Colli del Sangro” Syrah: - colore: rosso rubino. - odore: delicato, caratteristico, gradevole. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Colli della Toscana Centrale Igt Colli della Toscana Centrale Igt Zona di produzione e storiaLa zona geografica in cui vengono prodotti i vini ad indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” ricade nella parte centrale della regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena. La Toscana centrale nasce in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell’Appennino e fra le latitudini che ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del comune di Cetona. L’altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali. In particolare, il territorio della Toscana Centrale, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici ed i depositi alluvionali. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheAmpelografia I vini ad indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni Rosso e Rosato: Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Nero, Canaiolo Nero, Syrah e Gamay; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Bianco e Bianco frizzante: Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni: Trebbiano Toscano, Vernaccia di San Gimignano, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Malvasia del Chianti, Vermentino, Sauvignon e Riesling Renano;; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Rosso novello: Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Merlot, Canaiolo Nero e Gamay; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. I vini ad IGT “Colli della Toscana centrale” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno corrispondente. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Colli della Toscana centrale”, è consentito a condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento e il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni sia comunque superiore al 15% del totale. I vini a indicazione geografica tipica “Colli della Toscana Centrale” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: Rosso e Rosso novello - da soli od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50 % vol. per la tipologia rosso e 11,00 % vol. per la tipologia rosso novello. Acidità totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Rosato da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50 % vol. Acidità totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Bianco da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 9,50 % vol. Acidità totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Bianco frizzante da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00 % vol. Acidità totale minima: 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica “Colli della Toscana Centrale” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: Rosso e Rosso novello - da soli od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Colore: nelle varie tonalità violetto o rubino; per il rosso, tendente al granato con la maturità; Odore: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, che tende ad una maggiore complessità per l’evoluzione di aromi terziari con la maturazione, differenziato a seconda della percentuale dei vitigni impiegati; caratterizzato nel rosso novello dalla particolare vinificazione. Sapore: giovane, facile, raggiunge una maggiore strutturazione per un persistente retrogusto causato dagli specifici polifenoli nei vini idonei ad una prolungata maturazione. Rosato da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Colore: di intensità tenue, con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati o della vinificazione; Odore: prevalentemente derivato dagli aromi primari dei vitigni impiegati; Sapore: equilibrato sia nella componente acida che polifenolica, reso morbido dal contenuto zuccherino fissato dai limiti di legge. Bianco da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Colore: tenue con riflessi sul verde oppure giallo paglierino da leggero a più carico. Odore: semplice, floreale costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari. In caso di impiego di alcuni vitigni la componente aromatica si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi. Sapore: leggermente acidulo tale da favorire una leggera salivazione. Nel caso di evoluzione degli aromi terziari presenta uno specifico persistente retrogusto. Bianco frizzante da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni che costituiscono la base produttiva: Colore: giallo paglierino con perlage fine e persistente. Odore: delicato, floreale, con note leggere di frutta, sensazioni fresche. Sapore: vivace e contemporaneamente morbido ed equilibrato. Abbinamenti e temperatura di servizioGli abbinamenti e le temperature di servizio variano a seconda della tipologia di vino. | ||||
Colli di Salerno IGT Colli di Salerno IGT Zona di produzioneLa indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» è riservata ai seguenti vini:
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» comprende la parte collinare dell’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno, nella regione Campania. La Campania ha sicuramente rappresentato uno dei primi e più rilevanti centri di insediamento, di coltivazione, di studio e di diffusione della vite. I vitigni campani, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti i discendenti degli antichi vitigni denominati come Vitis Hellinica, Alinea Gemina, Vitis Apiana, tanto per citare i più importanti. I migliori vini dell’antichità – i vini degli imperatori per intenderci – venivano prodotti in Campania, dove si sviluppò la cultura del vino, come dimostrano molteplici reperti ritrovati nei siti archeologici disseminati in ambito regionale.
Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad IGT “Colli di Salerno” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei per la provincia di Salerno, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. I vini a IGT «Colli di Salerno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico Barbera Coda di Volpe Falanghina Fiano Greco Moscato Piedirosso Primitivo Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, fino ad un massimo del 15%, idonei per la provincia di Salerno. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare le seguenti caratteristiche: «Colli di Salerno» bianco: Titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,00% vol; Acidità totale minima: 4,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Colli di Salerno» rosso: Titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,50% vol; Acidità totale minima: 5,0 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli di Salerno» rosato: Titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,50% vol; Acidità totale minima: 5,0 r/l; Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Colli di Salerno» passito a bacca bianca: Titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol; Acidità totale minima: 4,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli di Salerno» passito a bacca nera: Titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol; Acidità totale minima: 4,5 g/l; Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. I vini a indicazione geografica tipica “Colli di Salerno”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie frizzante e novello all’atto dell’immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico totale minimo: «Colli di Salerno» novello 11,00% vol; «Colli di Salerno» frizzante 10,5% vol; «Colli di Salerno» Aglianico 10,50 vol%; «Colli di Salerno» Barbera 10,50% vol; «Colli di Salerno» Coda di Volpe 10,00% vol; «Colli di Salerno» Falangina 10,00% vol; «Colli di Salerno» Fiano 10,00% vol; «Colli di Salerno» Greco 10,00% vol; «Colli di Salerno» Moscato 10,00% vol; «Colli di Salerno» Piedirosso 10,50% vol; «Colli di Salerno» Primitivo 10,50% vol; «Colli di Salerno» Sciascinoso 10,50% vol. I vini a indicazione geografica tipica “Colli di Salerno” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare le seguenti caratteristiche: «Colli di Salerno» bianco: Colore: giallo paglierino più o meno intenso; Odore: fruttato e floreale; Sapore: secco, equilibrato. «Colli di Salerno» rosso: Colore: rosso rubino più o meno intenso; Odore: fruttato e floreale; Sapore: secco, equilibrato. «Colli di Salerno» rosato: Colore: rosa più o meno intenso; Odore: floreale caratteristico; Sapore: secco, equilibrato. «Colli di Salerno» passito a bacca bianca: Colore: caratteristiche del vitigno di provenienza; Odore: intenso, fruttato e floreale; Sapore: amabile o dolce armonico. «Colli di Salerno» passito a bacca nera: Colore: caratteristiche del vitigno di provenienza; Odore: intenso, fruttato e floreale; Sapore: amabile o dolce armonico. I vini a indicazione geografica tipica “Colli di Salerno” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia di vino. | ||||
Colli Trevigiani IGT Colli Trevigiani IGT Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Treviso. L’area dei colli Trevigiani vanta un’antichissima tradizione legata alla coltura della vite, le cui prime testimonianze scritte risalgono alle lapidi dei coloni romani. In seguito la vocazione alla produzione di vini in questa zona è testimoniata da numerosissimi documenti, a partire dagli “Statuti Coneglianesi” del 1282, a quelli relativi alla dominazione della Repubblica Veneziana, alle testimonianze per l’apprezzamento del vino dei colli Trevigiani. La tradizione vitivinicola di questo territorio e la cultura scientifica, trovano concreta applicazione con la nascita nel 1876 a Conegliano della prima Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, dalla quale si è sviluppata, nel 1923, la prima Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia, ancor oggi sede di riferimento per la ricerca e sperimentazione viticola per il Ministero dell’Agricoltura Italiana. Il nome dei vini dei Colli Trevigiani era famoso e utilizzato fin dai primi anni del secolo, specialmente a Venezia ma non solo per indicare i vini provenienti da questi colli. “Colli Trevigiani”, come indicazione geografica, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheLa indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nella tipologia frizzante; - rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 2.14, Incrocio Manzoni 2.15, Incrocio Manzoni 2-3, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Glera, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Manzoni bianco, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Wildbacher, Tai (da Tocai friulano), Boschera, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Glera lunga, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per l’area amministrativa sopra indicata, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria. I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello. I vini ad indicazione tipica «Colli Trevigiani», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo avere le seguenti caratteristiche: bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l. rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. novello (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini rossi della indicazione geografica tipica“Colli Trevigiani” sono caratterizzati da un rosso tenue fino al rosso rubino talvolta al granato. In funzione delle zone e dei vitigni, possono talvolta essere più accentuati i sentori di frutta e frutti di sottobosco oppure note erbacee. Nel complesso sono vini da freschi ad un gusto pieno con una buona tannicità e un giusto equilibrio acido. Al gusto, in relazione alla specificità del vitigno, ritornano le note di frutta e in relazione al grado di maturità una buona struttura e una consistenza sapida. Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo da chiaro a paglierino con riflessi verdognoli talvolta carico a seconda dei vitigni. All’olfatto e al sapore presentano note tipiche delle varietà, evidenziando talvolta note primarie floreali che richiamano nei vini strutturati con una marcata sapidità e persistenza gustativa. I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia di vino. | ||||
Collina del Milanese IGT Collina del Milanese IGT Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, comprende la parte collinare del territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, dei comuni di Graffignana e Sant‟Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, in provincia di Pavia. La diffusione della viticoltura nella zona della “Collina del Milanese” risale all'epoca dell'impero Romano, dimostrata da un documento del 918 d.C. in cui l'imperatore Corrado I menziona la zona vitivinicola. È da sottolineare l'addensarsi di ritrovamenti archeologici che rappresentano l‟indice evidente della presenza di numerosi micro insediamenti sparsi su tutta l'area, ma soprattutto in prossimità delle pendici del colle rivolte ad oriente. Alcune ricerche evidenziano che i tanti insediamenti erano agevolati dalla comunicazione diretta e abbastanza rapida da Milano capitale: oltre alla autostrada fluviale rappresentata dal Lambro, vi era una via terrestre denominata il sentiero per Milano, collegata alla importante Ticinum-Placentia. Nelle epoche successive tale vocazione venne potenziata, perfezionata e arricchita, a partire dal medioevo da San Colombano, che recuperò la zona in decadenza a seguito del progressivo crollo dell'Impero Romano. Nell'età Carolingia il ripopolamento e il riutilizzo delle zone agricole venne infatti promosso dai monasteri di San Colombano di Bobbio e di Santa Cristina di Corteolona, permettendo il commercio con i mercati di Milano, Pavia e Lodi. Negli anni successivi vennero potenziate queste vie di comunicazione portando la viticoltura al secondo posto subito dopo i cereali. Significativo il fatto che gli affittuari dovevano versare all‟amministrazione del monastero un terzo del raccolto in cereali, ma la metà del prodotto in vino, che a sua volta veniva venduto ai commercianti. Nel 1396 Gian Galeazzo Visconti fondò la Certosa di Pavia includendo anche 1290 ettari della zona Banina. I contratti agrari che seguirono, venivano attuati con canoni decisamente contenuti favorendo l'insediamento di nuove comunità. Da un documento risulta che in 1729 pertiche a vigna nel 1437 crescevano 22579 ceppi, di cui poco più della metà in vigneto specializzato e poco meno della metà in filari, intercalati a strisce a prato o a seminativo. Più di due terzi di questi filari era costituito da viti maritate. È intuibile che nelle aree più adatte alla coltivazione dei vigneti più pregiati fossero inseriti i vigneti specializzati. Nei documenti relativi alla consegna agli affittuari delle terre da coltivare risultano elencati anche strumenti enologici: torchi, tini, bigonce, botti, ecc. la tipologia dei vitigni cui sopra abbiamo fatto riferimento è ben evidenziata dal Bacci nel suo monumentale trattato del 1595, in sette libri. Egli, descrivendo vitigni e vini del territorio a sud di Milano, dopo un riferimento puramente geografico a Lodi, in sostanza focalizza solo la vitivinicoltura di San Colombano. All'inizio del '600, la viticoltura era ben consolidata e da un'indagine risultava che 8/10 del territorio erano vitati e che la produzione annua media di vino era di circa 20000 hl. Nel 1938 la superficie raggiunse circa 820 ettari di vigneto specializzato con una produzione di 115000 q.li di uva. Nell'ultimo decennio del '900 l'estensione agraria del comune era di circa 1000 ha di cui 250 ha a vigneto. Questa superficie è suddivisa in 380 aziende, con una media inferiore all‟ettaro per azienda. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheI vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino. L’indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Il vino ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti da uno o più vitigni aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia: qualora il vino ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” passito provenga per almeno l’85% dal vitigno Verdea, può portare nella sua presentazione il riferimento di detto vitigno. I vini ad indicazione tipica «Collina del Milanese», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo avere le seguenti caratteristiche: “Collina del Milanese” bianco: titolo alcolometrico volumico minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. “Collina del Milanese” rosso: titolo alcolometrico volumico minimo: 10,50%; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. “Collina del Milanese” rosato: titolo alcolometrico volumico minimo: 10,50%; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. “Collina del Milanese” passito: titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00%; acidità totale minima: 3,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l; acidità volatile massima: 25 meq/l. I vini a indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo: “Collina del Milanese” novello 11,00% vol; “Collina del Milanese” frizzante 10,00% vol. Caratteristiche organoletticheI vini ad indicazione tipica «Collina del Milanese», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo avere le seguenti caratteristiche: “Collina del Milanese” bianco: colore: paglierino o paglierino più o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: armonico, talvolta abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace. “Collina del Milanese” rosso: colore: rosso rubino di varia intensità; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace. “Collina del Milanese” rosato: colore: rosa di varia intensità; odore: vinoso, floreale; sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace. “Collina del Milanese” passito: colore: giallo dorato di varia intensità o leggermente ambrato; odore: aromatico, delicato; sapore: dolce, armonico, vellutato. I vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia di vino. | ||||
Colline del Genovesato Igt Colline del Genovesato Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica “ Colline del Genovesato” è riservata ai seguenti vini: COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO FRIZZANTE COLLINE DEL GENOVESATO ROSATO, COLLINE DEL GENOVESATO ROSATOFRIZZANTE COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO,. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO FRIZZANTE, COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO NOVELLO, COLLINE DEL GENOVESATO ROSSOPASSITO. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e delle uve atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Colline del Genovesato” comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: “Riviera di ponente” (Comuni di Arenzano e Cogoleto), “Golfo del Tigullio” e “Val Polcèvera”. La diffusione della coltivazione vite è storicamente attribuita ai monaci benedettini che la trasformarono in redditizia produzione economica che nel tempo si consolidò avendo come sbocco commerciale la città di Genova. Da questo periodo la produzione di vini bianchi, rossi e rosati e dei passiti acquisisce una dimensione commerciale e geografica locale che attualmente si è imposta quale denominazione corrente nella produzione soprattutto per la stagione turistica estiva. La base ampelografica dei vigneti è in buona parte caratteristica rigurdando vitigni particolari presenti solo nel territorio delimitato che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione. Le forme di allevamento benché mutate nel tempo hanno comunque sempre rispettato il ricercato equilibrio tra vigore e produzione quale essenza fondamentale di una armonia tra profumi e sapori del vino prodotto. Le tecniche enologiche, ammodernate negli strumenti e nei materiali, hanno comunque mantenuto una sapienza tradizionale basata sulla particolare selezione delle uve e degli uvaggi in particolare al fine di esaltare caratteristiche proprie di quei vitigni locali come la Bianchetta Genovese, il Vermentino ecc… . I centri di vinificazione si sono concentrati presso aziende specializzate, innovando in tecnologia ma tramandando una antica sapienza che dalla coltivazione arriva alla commercializzazione verso mercati che ormai hanno stabilmente varcato i confini nazionali contribuendo a rinnovare una rinomanza costruita nel tempo. Sebbene la base ampelografica dei vigneti ammessi comprende tutti quelli assentiti alla coltivazione in Regione Liguria, il territorio delle Colline del Genovesato propone prevalentemente le specificità territoriali individuabili nella Bianchetta Genovese, Ciliegiolo, Vermentino, il Moscato e lo Cimixià. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica “Colline del Genovesato” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare. I vini con l’indicazione geografica tipica “Colline del Genovesato” con l’indicazione di uno dei vitigni: Granaccia o Pigato, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria, fino ad un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica "COLLINE DEL GENOVESATO" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO: acidità totale minima: 3,5g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO FRIZZANTE: acidità totale minima: 3,5g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. COLLINE DEL GENOVESATO ROSATO: acidità totale minima: 3,5g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50%vol estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. COLLINE DEL GENOVESATO ROSATO FRIZZANTE: acidità totale minima: 3,5g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50%vol estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO: acidità totale minima: 3,5g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50%vol estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO FRIZZANTE: acidità totale minima: 3,5g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50% vol estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO NOVELLO: acidità totale minima: 3,5 g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO PASSITO: acidità totale minima: 3,5 g/l titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16,50% vol per i passiti di cui almeno 14,00% vol svolti estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica "COLLINE DEL GENOVESATO" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO: Colore: giallo più o meno intenso profumo: delicato sapore: fresco. COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO FRIZZANTE: Colore: giallo più o meno intenso profumo: delicato sapore: fresco ed equilibrato. COLLINE DEL GENOVESATO ROSATO: Colore: rosato profumo: delicato sapore: fresco. COLLINE DEL GENOVESATO ROSATO FRIZZANTE: Colore: rosato profumo: delicato sapore: fresco e delicato. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO: Colore: rosso più o meno intenso profumo: delicato sapore: equilibrato. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO FRIZZANTE: Colore: rosso più o meno intenso profumo: delicato sapore: equilibrato. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO NOVELLO: Colore: rubino profumo: vinoso sapore: fresco ed equilibrato. COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO PASSITO: Colore: rubino profumo: intenso e persistente sapore: equilibrato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Colline Frentane Igt Colline Frentane Igt Zona di produzione e storiaLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “Colline Frentane” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti. La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani, si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area frentana. Infatti una preziosa testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577). Grazie poi agli Scherzi ditirambici di fra’ Berbardo Maria Valera (1711-1783), nativo di Giuliano Teatino in provincia di Chieti, composti nella seconda metà del ‘700, siamo in grado di conoscere i nomi di due vini regionali assai richiesti per le loro qualità organolettiche: il bianco di Castellamare, a quei tempi ascritta all’Abruzzo Ulteriore Primo e posta sulla sponda sinistra della foce del fiume Pescara, e la Lacrima di Tollo, un rosso, quest’ultimo, che il frate cappuccino ritiene di gran lunga superiore al Montepulciano (quello della Toscana) degustato mentre era al Convento dell’Ordine a Siena, ma che era del tutto sconosciuto nella zona Frentano-Marrucina (Lanciano-Chieti). Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”. Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, a partire dai primi anni cinquanta del novecento, soprattutto a seguito della nascita di numerose cantine sociali, quest’area è diventata una tra le più importanti dal punto di vista viticolo a livello regionale, sia per quantità ma anche per qualità dei vini che oggi essa riesce ad esprimere. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; - rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nel disciplinare. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal presente disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; - l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute. I vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colline Frentane” Bianco e Bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Colline Frentane” Rosso e Rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. “Colline Frentane” Rosato e Rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. “Colline Frentane” Bianco Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colline Frentane” Rosso Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,50 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colline Frentane” Rosso Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colline Frentane” Rosato Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l. “Colline Frentane” Chardonnay: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Frentane” Cococciola: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Falanghina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Frentane” Fiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Frentane” Greco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Frentane” Malvasia: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Manzoni bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Frentane” Montonico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Moscato: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Frentane” Passerina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Pecorino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Pinot bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Pinot grigio: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Sauvignon: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Trebbiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Vermentino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Frentane” Aglianico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Frentane” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Frentane” Ciliegiolo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Frentane” Merlot: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Frentane” Pinot nero: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Frentane” Primitivo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Frentane” Sangiovese: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colline Frentane” Syrah: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colline Frentane” Bianco e Bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, secco, sapido. “Colline Frentane” Rosso e Rosso frizzante: colore: rosso rubino; odore: fruttato, complesso; sapore: armonico, tipico. “Colline Frentane” Rosato e Rosato frizzante: colore: rosa più o meno carico; odore: intenso, persistente; sapore: tipico, caratteristico, secco. “Colline Frentane” Bianco Passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, secco, sapido. “Colline Frentane” Rosso Passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dolce, armonico e vellutato. “Colline Frentane” Rosso Novello: - colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colline Frentane” Rosato Novello: - colore: rosa più o meno carico; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colline Frentane” Chardonnay: - colore: giallo paglierino poco intenso; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colline Frentane” Cococciola: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colline Frentane” Falanghina: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, floreale, delicato, caratteristico. - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colline Frentane” Fiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: gradevole, delicato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colline Frentane” Greco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Frentane” Malvasia: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colline Frentane” Manzoni bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colline Frentane” Montonico: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo. “Colline Frentane” Moscato: - colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato. - sapore: secco, morbido, armonico. “Colline Frentane” Passerina: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati; - odore: gradevole, fresco, fiorale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colline Frentane” Pecorino: - colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico. “Colline Frentane” Pinot bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato; - sapore: fresco, gradevolo, persistente, caratteristico. “Colline Frentane” Pinot grigio: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente. “Colline Frentane” Sauvignon: - colore: giallo paglierino; - odore: caratteristico, delicato; - sapore: asciutto, fresco, piacevole. “Colline Frentane” Trebbiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; - sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato. “Colline Frentane” Vermentino: - colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini; - odore: profumo caratteristico delicato e gradevole; - sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo. “Colline Frentane” Aglianico: - colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, floreale, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico, armonico. “Colline Frentane” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - colore: rosso rubino ; - odore: erbaceo, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico. “Colline Frentane” Ciliegiolo: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Frentane” Merlot: - colore: rosso rubino; - odore: fruttato e caratteristico; - sapore: asciutto, morbido, caratteristico. “Colline Frentane” Pinot nero: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Frentane” Primitivo: - colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, morbido. “Colline Frentane” Sangiovese: - colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei. - odore: vinoso, caratteristico. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. “Colline Frentane” Syrah: - colore: rosso rubino. - odore: delicato, caratteristico, gradevole. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Colline Pescaresi Igt Colline Pescaresi Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” comprende le aree collinari dell’intero territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo. Le notizie storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area pescarese sono numerose, come testimoniano diversi autori di differenti epoche, legata soprattutto all’instancabile opera dei padri benedettini presenti nelle diverse abbazie sorte sul territorio quali quella di S. Clemente a Casauria per volere dell’imperatore Ludovico II che acquistò le terre nell’871, quella di Santa Maria di Casanova del 1191 (Villa Celiera) e quella di Santa Maria Arabona del 1209 (Manoppello). Ma, facendo un salto di alcuni secoli, come afferma il Prof. Franco Cercone in uno dei suoi numerosi scritti “dobbiamo sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi, alla fine del 1700, l’ampliamento dell’area di coltivazione del vitigno Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzarono le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescara”. In quest’area, ascritta oggi alla provincia di Pescara, vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. E’ da ritenersi che le condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche dell’alta Val Pescara, particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest’area ed è probabile che diversi vitigni, tra cui il Montepulciano, siano stati trapiantati dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui, il “vitigno portabandiera dell’Abruzzo”, sia migrato agli inizi del 1900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano. Da quanto detto si evince che la presenza del vitigno Montepulciano nell’entroterra della provincia di Pescara, oggi vitigno alla base per la produzione dei vini rossi di quest’area, risale ormai ad oltre due secoli ed è proprio in questa zona che esso ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità, evidenziando peculiari caratteristiche legate sia agli aspetti olfattivi che gustativi. La zona interna della provincia di Pescara vanta antiche tradizioni viticole tanto che un sinonimo del vitigno Montepulciano è “Montepulciano di Torre dé Passeri” o semplicemente “Torre dé Passeri” come ricorda Bruno Bruni nel capitolo dedicato al Montepulciano in una pubblicazione del Ministero dell’Agricoltura - Commissione per lo studio ampelografico dei principali vitigni ad uve da vino coltivati in Italia del 1955. Oltre al Montepulciano in quest’area sono presenti da molto tempo anche numerosi altri vitigni quali il Trebbiano, la Passerina, il Pecorino, il Moscato (quest’ultimo soprattutto nell’area di Castiglione a Casauria) ed in epoca più recente sono stati introdotti con successo anche vitigni internazionali quali Chardonnay, Sauvignon, Riesling, Merlot e Cabernet. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; - rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Biancame, Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Mostosa, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Dolcetto, Maiolica, Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, riportati nel disciplinare. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; - l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute. I vini a indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colline Pescaresi” Bianco e Bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Colline Pescaresi” Rosso e Rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. “Colline Pescaresi” Rosato e Rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. “Colline Pescaresi” Bianco Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colline Pescaresi” Rosso Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,50 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colline Pescaresi” Rosso Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colline Pescaresi” Rosato Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l. “Colline Pescaresi” Biancame: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Pescaresi” Bombino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Pescaresi” Chardonnay: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Pescaresi” Cococciola: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Falanghina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Pescaresi” Fiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Pescaresi” Greco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Pescaresi” Malvasia: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Manzoni bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Pescaresi” Montonico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Moscato: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Pescaresi” Mostosa: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Passerina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Pecorino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Pinot bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Pinot grigio: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Riesling: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Sauvignon: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Sylvaner verde: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Traminer: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Trebbiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Vermentino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Pescaresi” Aglianico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Barbera: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Ciliegiolo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Dolcetto: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Maiolica: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Malbech: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Merlot: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Pinot nero: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Primitivo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Pescaresi” Sangiovese: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colline Pescaresi” Syrah: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colline Pescaresi” Bianco e Bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, secco, sapido. “Colline Pescaresi” Rosso e Rosso frizzante: colore: rosso rubino; odore: fruttato, complesso; sapore: armonico, tipico. “Colline Pescaresi” Rosato e Rosato frizzante: colore: rosa più o meno carico; odore: intenso, persistente; sapore: tipico, caratteristico, secco. “Colline Pescaresi” Bianco Passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, secco, sapido. “Colline Pescaresi” Rosso Passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dolce, armonico e vellutato. “Colline Pescaresi” Rosso Novello: - colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colline Pescaresi” Rosato Novello: - colore: rosa più o meno carico; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colline Pescaresi” Biancame: - colore: giallo paglierino; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colline Pescaresi” Bombino: - colore: giallo paglierino; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colline Pescaresi” Chardonnay: - colore: giallo paglierino poco intenso; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colline Pescaresi” Cococciola: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colline Pescaresi” Falanghina: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, floreale, delicato, caratteristico. - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colline Pescaresi” Fiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: gradevole, delicato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colline Pescaresi” Greco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Pescaresi” Malvasia: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colline Pescaresi” Manzoni bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colline Pescaresi” Montonico: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo. “Colline Pescaresi” Moscato: - colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato. - sapore: secco, morbido, armonico. “Colline Pescaresi” Mostosa: - colore: giallo paglierino; - odore: floreale, fruttato, gradevole; - sapore: secco, armonico. “Colline Pescaresi” Passerina: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati; - odore: gradevole, fresco, fiorale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colline Pescaresi” Pecorino: - colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico. “Colline Pescaresi” Pinot bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato; - sapore: fresco, gradevolo, persistente, caratteristico. “Colline Pescaresi” Pinot grigio: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente. “Colline Pescaresi” Riesling: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole; - sapore: gradevole, persistente. “Colline Pescaresi” Sauvignon: - colore: giallo paglierino; - odore: caratteristico, delicato; - sapore: asciutto, fresco, piacevole. “Colline Pescaresi” Sylvaner verde: - colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; - odore: fruttato, aromatico, caratteristico, delicato; - sapore: asciutto, fresco, piacevole. “Colline Pescaresi” Traminer: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato; - sapore: asciutto, piacevole, caratteristico. “Colline Pescaresi” Trebbiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; - sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato. “Colline Pescaresi” Vermentino: - colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini; - odore: profumo caratteristico delicato e gradevole; - sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo. “Colline Pescaresi” Aglianico: - colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, floreale, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico, armonico. “Colline Pescaresi” Barbera: - colore: rosso rubino intenso; - odore: intenso, caratteristico, etereo; - sapore: secco, armonico e rotondo. “Colline Pescaresi” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - colore: rosso rubino ; - odore: erbaceo, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico. “Colline Pescaresi” Ciliegiolo: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Pescaresi” Dolcetto: - colore: rosso rubino con riflessi violacei più o meno intensi; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, armonico. “Colline Pescaresi” Maiolica: - colore: rosso rubino; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: secco, caratteristico. “Colline Pescaresi” Malbech: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, mediamente acido, caratteristico. “Colline Pescaresi” Merlot: - colore: rosso rubino; - odore: fruttato e caratteristico; - sapore: asciutto, morbido, caratteristico. “Colline Pescaresi” Pinot nero: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Pescaresi” Primitivo: - colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, morbido. “Colline Pescaresi” Sangiovese: - colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei. - odore: vinoso, caratteristico. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. “Colline Pescaresi” Syrah: - colore: rosso rubino. - odore: delicato, caratteristico, gradevole. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Colline Savonesi Igt Colline Savonesi Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colline Savonesi» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Savona, nella regione Liguria. La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione, anche il flusso turistico riconosce l’unicità delle caratteristiche che sono il risultato dell’influenza dell’ambiente e della tradizione enologica degli operatori savonesi. Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento IGT avvenuto nel 1995, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheAmpelografia La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; - rossi, anche nella tipologia novello; - rosati. I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» bianchi rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Liguria iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino. La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Alicante (localmente denominato Granaccia), Lumassina (localmente denominato Buzzetto o Mataosso), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione del vitigno Lumassina o dei sinonimi Buzzetto o Mataosso possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini a indicazione geografica tipica “Colline Savonesi” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: Tipologia ”BIANCO”: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,50 g/l Estratto no riduttore minimo 13 g/l. Tipologia ”BIANCO FRIZZANTE”: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,5 g/l Estratto no riduttore minimo 13,0 g/l. Tipologia ”BIANCO PASSITO”: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,5 g/l Estratto no riduttore minimo 13,0 g/l. Tipologia ”ROSSO”: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,5 g/l Estratto no riduttore minimo 17,0 g/l. Tipologia ”ROSATO”: Colore: rosato Profumo: delicato Sapore: fresco ed equilibrato Ttitolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,5 g/l Estratto no riduttore minimo 14,0 g/l. Tipologia ”ROSSO NOVELLO”: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,5 g/l Estratto no riduttore minimo 14,0 g/l. Tipologia ”LUMASSINA”: Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,5 g/l Estratto no riduttore minimo 13,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica “Colline Savonesi” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: Tipologia ”BIANCO”: Colore: giallo più o meno intenso Profumo: delicato Sapore: fresco ed equilibrato. Tipologia ”BIANCO FRIZZANTE”: Colore: giallo più o meno intenso Profumo: delicato Sapore: fresco ed equilibrato Ttitolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol Acidità totale minima 3,5 g/l Estratto no riduttore minimo 13,0 g/l. Tipologia ”BIANCO PASSITO”: Colore: giallo dorato Profumo: intenso e persistente Sapore: equilibrato e persistente. Tipologia ”ROSSO”: Colore: rosso più o meno intenso Profumo: delicato Sapore: equilibrato. Tipologia ”ROSATO”: Colore: rosato Profumo: delicato Sapore: fresco ed equilibrato. Tipologia ”ROSSO NOVELLO”: Colore: rubino più o meno carico Profumo: vinoso Sapore: fresco ed equilibrato. Tipologia ”LUMASSINA”: Colore: giallo più o meno intenso con riflessi verdognoli Profumo: fresco delicato ed erbaceo Sapore: fresco caratteristico.. Abbinamenti e temperatura di servizioGli abbinamenti e le temperature di servizio variano a seconda della tipologia di vino. | ||||
Colline Teatine Igt Colline Teatine Igt Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Colline Teatine”, comprende l’area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti. La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini (nda: area a nord della provincia di Chieti) e dei Frentani, si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area teatina, il cui nome deriva dalla città di Chieti anticamente denominata Teate Marrucinorum, in particolare a partire dal secolo XIII. Infatti, nell’agosto del 1200 a Venezia venne stipulato un atto notarile che istituiva una “colleganza”, un tipo di contratto commerciale, tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia. I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona, oggi insieme a Tollo centro di maggiore produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all’epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose testimonianze provenienti dall’Archivio di Stato di Dubrovnik, l’antica Ragusa. Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti, in particolare di Ortona, proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577). Grazie poi agli Scherzi ditirambici di fra’ Berbardo Maria Valera (1711- 1783), nativo di Giuliano Teatino in provincia di Chieti, composti nella seconda metà del ‘700, siamo in grado di conoscere i nomi di due vini regionali assai richiesti per le loro qualità organolettiche: il bianco di Castellamare, a quei tempi ascritta all’Abruzzo Ulteriore Primo e posta sulla sponda sinistra della foce del fiume Pescara, e la Lacrima di Tollo, un rosso, quest’ultimo, che il frate cappuccino ritiene di gran lunga superiore al Montepulciano (quello della Toscana) degustato mentre era al Convento dell’Ordine a Siena, ma che era del tutto sconosciuto nella zona Frentano- Marrucina (Lanciano-Chieti). Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”. Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, a partire dai primi anni cinquanta del novecento, soprattutto a seguito della nascita di numerose cantine sociali, quest’area è diventata la più importante dal punto di vista viticolo, non solo a livello regionale ma anche nazionale, sia per quantità ma anche per qualità dei vini che oggi essa riesce ad esprimere Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; - rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; - l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute. I vini a indicazione geografica tipica «Colline Teatine», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colline Teatine” Bianco e Bianco frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. “Colline Teatine” Rosso e Rosso frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. “Colline Teatine” Rosato e Rosato frizzante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. “Colline Teatine” Bianco Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colline Teatine” Rosso Passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 12,50 % vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. “Colline Teatine” Rosso Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colline Teatine” Rosato Novello: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale minimo: 4,00 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l. “Colline Teatine” Bombino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Teatine” Chardonnay: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Teatine” Cococciola: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Falanghina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Teatine” Fiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Teatine” Garganega: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Teatine” Greco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. “Colline Teatine” Malvasia: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Manzoni bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Teatine” Montonico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Moscato: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l.; - estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l. “Colline Teatine” Passerina: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Pecorino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Pinot bianco: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Pinot grigio: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Riesling: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Sauvignon: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Trebbiano: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Vermentino: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. “Colline Teatine” Aglianico: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Teatine” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Teatine” Ciliegiolo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Teatine” Merlot: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Teatine” Pinot nero: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Teatine” Primitivo: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Colline Teatine” Sangiovese: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. “Colline Teatine” Syrah: - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. - acidità totale: 4,50 gr/l. - estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l. Caratteristiche organoletticheI vini a indicazione geografica tipica «Colline Teatine», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: “Colline Teatine” Bianco e Bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: intenso, fruttato; sapore: tipico, secco, sapido. “Colline Teatine” Rosso e Rosso frizzante: colore: rosso rubino; odore: fruttato, complesso; sapore: armonico, tipico. “Colline Teatine” Rosato e Rosato frizzante: colore: rosa più o meno carico; odore: intenso, persistente; sapore: tipico, caratteristico, secco. “Colline Teatine” Bianco Passito: colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, secco, sapido. “Colline Teatine” Rosso Passito: colore: rosso più o meno carico tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: dolce, armonico e vellutato. “Colline Teatine” Rosso Novello: - colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colline Teatine” Rosato Novello: - colore: rosa più o meno carico; - odore: fruttato. - sapore: fresco, armonico, vellutato. “Colline Teatine” Bombino: - colore: giallo paglierino; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colline Teatine” Chardonnay: - colore: giallo paglierino poco intenso; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico. “Colline Teatine” Cococciola: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colline Teatine” Falanghina: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, floreale, delicato, caratteristico. - sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico. “Colline Teatine” Fiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: gradevole, delicato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colline Teatine” Garganega: - colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli; - odore: gradevole, delicato, caratteristico. - sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo. “Colline Teatine” Greco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Teatine” Malvasia: - colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colline Teatine” Manzoni bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato, caratteristico. - sapore: gradevolmente asciutto, armonico. “Colline Teatine” Montonico: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; - odore: intenso, gradevole, caratteristico; - sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo. “Colline Teatine” Moscato: - colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato. - sapore: secco, morbido, armonico. “Colline Teatine” Passerina: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati; - odore: gradevole, fresco, fiorale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente. “Colline Teatine” Pecorino: - colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati; - odore: gradevole, floreale, fruttato; - sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico. “Colline Teatine” Pinot bianco: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: floreale, fruttato; - sapore: fresco, gradevolo, persistente, caratteristico. “Colline Teatine” Pinot grigio: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente. “Colline Teatine” Riesling: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati; - odore: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole; - sapore: gradevole, persistente. “Colline Teatine” Sauvignon: - colore: giallo paglierino; - odore: caratteristico, delicato; - sapore: asciutto, fresco, piacevole. “Colline Teatine” Trebbiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; - sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato. “Colline Teatine” Vermentino: - colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini; - odore: profumo caratteristico delicato e gradevole; - sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo. “Colline Teatine” Aglianico: - colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, floreale, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico, armonico. “Colline Teatine” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon): - colore: rosso rubino ; - odore: erbaceo, caratteristico; - sapore: asciutto, caratteristico. “Colline Teatine” Ciliegiolo: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Teatine” Merlot: - colore: rosso rubino; - odore: fruttato e caratteristico; - sapore: asciutto, morbido, caratteristico. “Colline Teatine” Pinot nero: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: floreale, fruttato, caratteristico; - sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico. “Colline Teatine” Primitivo: - colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: secco, debolmente amaro, morbido. “Colline Teatine” Sangiovese: - colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei. - odore: vinoso, caratteristico. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. “Colline Teatine” Syrah: - colore: rosso rubino. - odore: delicato, caratteristico, gradevole. - sapore: asciutto, morbido, vellutato. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia. | ||||
Conselvano IGT Conselvano IGT Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova. Il legame della IGT “Conselvano” con il suo territorio è testimoniata dalla coltivazione della vite dall’epoca romana. Accanto a vitigni storici e autoctoni come il Raboso Piave, il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Tai (Tocai friulano), i Moscati, si coltivano quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno. La professionalità tramandata e migliorata nei secoli dai mezzadri al servizio dei grossi proprietari terrieri e dai monaci benedettini, ha permesso di sottrarre i terreni all’acqua e bonificarli; questi venivano poi nel tempo modellati formando la cosiddetta “baulatura” per permettere lo sgrondo delle acque piovane e dare un orientamento dei filari di vigna possibilmente nord-sud al fine di favorirne la maggiore esposizione solare ai grappoli, nonché per aver una minor resistenza ai venti. L’esperienza dei produttori ha permesso di selezionare varietà più adatte al territorio in base al tipo di terreno e alla destinazione che avrà il vino ottenuto; per questo i vitigni rossi vengono coltivati in terreni argillosi mentre i bianchi sono destinati a terreni tendenzialmente sabbiosi. L’abilità e la conoscenza pratica dei viticoltori emerge anche in cantina, nella capacità di affinare tecniche di vinificazione che variano in funzione delle uve e del vino che si vuole ottenere. L’indicazione geografica “Conselvano”, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheLa indicazione geografica tipica «Conselvano», è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante; - rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova. La indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Merlot, Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Carmenére, Syrah, Marzemina bianca, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenére. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per l’area amministrativa sopra indicata. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l. rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. novello (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. Caratteristiche organoletticheLe uve dei vini rossi del Conselvano, con elevato rapporto zuccheri/acidità, sono caratterizzate da un’acidità più bassa rispetto alla maggior parte delle uve coltivate in altre zone. Questo permette di ottenere una migliore morbidezza e struttura nel vino giovane. I vini rossi presentano un colore dal chiaro rubino al rosso granato con riflessi violacei; i profumi possono essere molto complessi ed esprimono le peculiarità del vitigno. I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore che può variare dal bianco, al giallo chiaro con riflessi verdognoli, al giallo carico. Questi vini presentano, in relazione alla maturità delle uve, una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace. I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia di vino | ||||
Costa Etrusco Romana Igt Costa Etrusco Romana Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» è riservata ai vini per le seguenti tipologie: «Costa Etrusco Romana» Bianco; «Costa Etrusco Romana» Rosso; «Costa Etrusco Romana» Fiano; «Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata; «Costa Etrusco Romana» Vermentino; «Costa Etrusco Romana» Chardonnay; «Costa Etrusco Romana» Sangiovese; «Costa Etrusco Romana» Merlot; «Costa Etrusco Romana» Syrah; «Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ricade nella provincia di Roma e comprende l'intero territorio dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, S. Marinella, Fiumicino e Tolfa. Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Costa Etrusca Romana”. La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, iniziata sicuramente dagli Etruschi, raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo. I georgici latini citano più volte il vino del Ceretano: Marziale ricorda il vino caeretanus come ottimo e che assomigliava al Setino vecchio e di buona qualità, e anche Columella celebra l’antica Cere per il suo vino squisito. Col passare dei secoli la coltivazione della vite ha avuto sempre un ruolo molto importante nell’economia agraria della regione come testimoniano, ad esempio, gli statuti delle principali città come quello della città di Civitavecchia, emanato nel 1451, che conteneva ben 20 capitoli che regolamentavano la produzione ed il commercio del vino, ed in particolare prevedevano l’epoca della vendemmia, pene per i danneggiatori delle vigne e le misure che dovevano usare i Tavernari per la vendita. In tempi più recenti, nel 1761, il Marchese Frangiapani nella Istoria dell’antichissima città di Civitavecchia, riporta in un passo la vigna del Sig. Malacrosta, e nel 1803, il Nicolaj nelle Memorie, leggi, ed osservazioni sulle campagne e sull’Annona di Roma riporta numerosi terreni vignati in località Castiglione, Carlotta di Ceri, San Martino di Ceri, Villa del Sasso, Santa Marinella (con annessa osteria), Santa Severa (Prato della rocca, Rimessone, Castello) ancora oggi interessati dalla viticoltura. Nella Storia di Civitavecchia dalla sua origine fino all'anno 1848, Vincenzo Annovazzi scrive “non vè dubbio che il suo territorio sia molto acconcio per qualunque specie di coltura , ed in particolar modo per quella delle viti. Nell’Inchiesta Jacini, Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola (1883), si riportano aumenti di superfici a vigneto nei comuni di Cerveteri con varietà principali Uva Grassa, Buccia dura, Verdello, Spagnuola e Procanico e Tolfa (Pergolese e Aleatico). Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie: - Costa Etrusco Romana bianco: Malvasia puntinata e/o Vermentino minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%. Fiano e/o Chardonnay massimo 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. - Costa Etrusco Romana rosso: Montepulciano e/o Sangiovese minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%; Merlot massimo 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. - L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana», con la specificazione del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai sottoelencati vitigni: Fiano, Malvasia Puntinata, Vermentino, Chardonnay, Sangiovese, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon. Possono concorrere alla produzione di detti vini sopra indicati, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. I vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Costa Etrusco Romana» bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Fiano: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Vermentino: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Chardonnay: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Sangiovese: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Merlot: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Syrah: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Costa Etrusco Romana» bianco: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» rosso: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Fiano: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Vermentino: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Chardonnay: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Sangiovese: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Merlot: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Syrah: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. Abbinamenti e temperatura di servizioCosta Etrusco Romana bianco: predilige piatti di pesce azzurro. Temperatura di servizio 10°C. Costa Etrusco Romana rosso: si abbina ai primi piatti piuttosto strutturati, carni sia bianche che rosse alla griglia. Temperatura di servizio 18°C. | ||||
Costa Toscana Igt Conselvano IGT Zona di produzioneLa zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova. Il legame della IGT “Conselvano” con il suo territorio è testimoniata dalla coltivazione della vite dall’epoca romana. Accanto a vitigni storici e autoctoni come il Raboso Piave, il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Tai (Tocai friulano), i Moscati, si coltivano quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno. La professionalità tramandata e migliorata nei secoli dai mezzadri al servizio dei grossi proprietari terrieri e dai monaci benedettini, ha permesso di sottrarre i terreni all’acqua e bonificarli; questi venivano poi nel tempo modellati formando la cosiddetta “baulatura” per permettere lo sgrondo delle acque piovane e dare un orientamento dei filari di vigna possibilmente nord-sud al fine di favorirne la maggiore esposizione solare ai grappoli, nonché per aver una minor resistenza ai venti. L’esperienza dei produttori ha permesso di selezionare varietà più adatte al territorio in base al tipo di terreno e alla destinazione che avrà il vino ottenuto; per questo i vitigni rossi vengono coltivati in terreni argillosi mentre i bianchi sono destinati a terreni tendenzialmente sabbiosi. L’abilità e la conoscenza pratica dei viticoltori emerge anche in cantina, nella capacità di affinare tecniche di vinificazione che variano in funzione delle uve e del vino che si vuole ottenere. L’indicazione geografica “Conselvano”, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977. Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheLa indicazione geografica tipica «Conselvano», è riservata ai seguenti vini: - bianchi, anche nelle tipologie frizzante; - rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova. La indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Merlot, Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Carmenére, Syrah, Marzemina bianca, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenére. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per l’area amministrativa sopra indicata. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello. I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l. rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. novello (anche con riferimento al nome di vitigno): - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. Caratteristiche organoletticheLe uve dei vini rossi del Conselvano, con elevato rapporto zuccheri/acidità, sono caratterizzate da un’acidità più bassa rispetto alla maggior parte delle uve coltivate in altre zone. Questo permette di ottenere una migliore morbidezza e struttura nel vino giovane. I vini rossi presentano un colore dal chiaro rubino al rosso granato con riflessi violacei; i profumi possono essere molto complessi ed esprimono le peculiarità del vitigno. I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore che può variare dal bianco, al giallo chiaro con riflessi verdognoli, al giallo carico. Questi vini presentano, in relazione alla maturità delle uve, una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace. I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni. Abbinamenti e temperatura di servizioVariano a seconda della tipologia di vino | - Provincia di Lucca - Provincia di Pisa - Provincia di Livorno - Provincia di Grosseto |
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Costa Viola Igt Costa Etrusco Romana Igt Zona di produzioneL'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» è riservata ai vini per le seguenti tipologie: «Costa Etrusco Romana» Bianco; «Costa Etrusco Romana» Rosso; «Costa Etrusco Romana» Fiano; «Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata; «Costa Etrusco Romana» Vermentino; «Costa Etrusco Romana» Chardonnay; «Costa Etrusco Romana» Sangiovese; «Costa Etrusco Romana» Merlot; «Costa Etrusco Romana» Syrah; «Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ricade nella provincia di Roma e comprende l'intero territorio dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, S. Marinella, Fiumicino e Tolfa. Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Costa Etrusca Romana”. La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, iniziata sicuramente dagli Etruschi, raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo. I georgici latini citano più volte il vino del Ceretano: Marziale ricorda il vino caeretanus come ottimo e che assomigliava al Setino vecchio e di buona qualità, e anche Columella celebra l’antica Cere per il suo vino squisito. Col passare dei secoli la coltivazione della vite ha avuto sempre un ruolo molto importante nell’economia agraria della regione come testimoniano, ad esempio, gli statuti delle principali città come quello della città di Civitavecchia, emanato nel 1451, che conteneva ben 20 capitoli che regolamentavano la produzione ed il commercio del vino, ed in particolare prevedevano l’epoca della vendemmia, pene per i danneggiatori delle vigne e le misure che dovevano usare i Tavernari per la vendita. In tempi più recenti, nel 1761, il Marchese Frangiapani nella Istoria dell’antichissima città di Civitavecchia, riporta in un passo la vigna del Sig. Malacrosta, e nel 1803, il Nicolaj nelle Memorie, leggi, ed osservazioni sulle campagne e sull’Annona di Roma riporta numerosi terreni vignati in località Castiglione, Carlotta di Ceri, San Martino di Ceri, Villa del Sasso, Santa Marinella (con annessa osteria), Santa Severa (Prato della rocca, Rimessone, Castello) ancora oggi interessati dalla viticoltura. Nella Storia di Civitavecchia dalla sua origine fino all'anno 1848, Vincenzo Annovazzi scrive “non vè dubbio che il suo territorio sia molto acconcio per qualunque specie di coltura , ed in particolar modo per quella delle viti. Nell’Inchiesta Jacini, Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola (1883), si riportano aumenti di superfici a vigneto nei comuni di Cerveteri con varietà principali Uva Grassa, Buccia dura, Verdello, Spagnuola e Procanico e Tolfa (Pergolese e Aleatico). Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualificheBase ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie: - Costa Etrusco Romana bianco: Malvasia puntinata e/o Vermentino minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%. Fiano e/o Chardonnay massimo 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. - Costa Etrusco Romana rosso: Montepulciano e/o Sangiovese minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%; Merlot massimo 25%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. - L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana», con la specificazione del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai sottoelencati vitigni: Fiano, Malvasia Puntinata, Vermentino, Chardonnay, Sangiovese, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon. Possono concorrere alla produzione di detti vini sopra indicati, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. I vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Costa Etrusco Romana» bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Fiano: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Vermentino: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Chardonnay: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Sangiovese: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Merlot: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Syrah: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Caratteristiche organoletticheI vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Costa Etrusco Romana» bianco: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» rosso: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Fiano: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Vermentino: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Chardonnay: colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo; odore: intenso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Sangiovese: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Merlot: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Syrah: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. «Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento; odore: complesso, fruttato; sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace. Abbinamenti e temperatura di servizioCosta Etrusco Romana bianco: predilige piatti di pesce azzurro. Temperatura di servizio 10°C. Costa Etrusco Romana rosso: si abbina ai primi piatti piuttosto strutturati, carni sia bianche che rosse alla griglia. Temperatura di servizio 18°C. | ||||